La cessione delle utenze di acqua pubblica è soggetta, come previsto dall'art. 20 del Regio Decreto n. 1775/1933 e dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 2/2006, a preventivo nulla-osta della Provincia.
La cessione dell'utenza effettuata senza il nullaosta costituisce causa di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera g) del Regolamento Regionale n. 2/2006.
Fa eccezione il caso di utenza d'acqua ad uso irriguo, di cui sia titolare il proprietario dei terreni da irrigare, la quale si trasferisce al nuovo titolare del fondo limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regio Decreto n. 1775/1933.