Alla domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve essere allegato un programma di massima dei lavori, contenente quanto indicato dall'art. 4 della L.R. n. 44/1980, e le cartografie. Qualora il permesso sia richiesto da una società, devono essere altresì allegati copia autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali (v. modulo domanda e certificato sostitutivo).
Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di conferimento del permesso di ricerca ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori.
Le spese occorrenti per l'istruttoria delle istanze di permesso di ricerca sono a carico del richiedente. In caso di progetto assoggettato a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda va presentata contestualmente all'istanza di verifica o di VIA (art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2010).