La procedura autorizzativa è stabilita dal D.lgs. 387/2003 (art 12, comma 4 e 4-bis). L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
domanda
Come presentare la domanda
Dal 20 febbraio 2014, con D.d.s. del 6 dicembre 2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia serie Ordinaria n.51 del 17/12/2013) Regione Lombardia ha approvato la modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) e ha definitivamente predisposto che la presentazione delle istanze avvenga via telematica sul portale Procedimenti di regione al seguente link, secondo la modulistica ivi indicata:
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/private/servizio/Ambito_1/FER
Contenuti
la domanda, corredata dalla necessaria documentazione tecnica, specifica, eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico; deve contenere la lista di tutte le autorizzazioni, assensi, nulla osta necessari con l’elenco di tutti gli Enti e/o soggetti privati interessati, che a qualsiasi titolo devono essere coinvolti nel procedimento (ad esempio SNAM, Telecom, Terna, AIPO, Reticolo idrico, Gestore pubblici servizi; documentazione richiesta dal Comune per il rilascio del permesso di costruire/DIA. A tal fine si ricorda che l'assenso edilizio, di competenza del Comune interessato, è rilasciato all'interno del procedimento unico).
Qualora il progetto preveda anche la realizzazione di una rete di connessione alla rete elettrica è necessario produrre la documentazione prevista alla d.g.r. XI/4803 del 31/05/2021.
l proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Laddove il procedimento richieda espressamente una dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., dovranno essere coinvolti i proprietari degli immobili interessati dalle opere da realizzare e la conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente, sarà indetta solo ad avvenuta partecipazione del pubblico al procedimento istruttorio, nelle forme di pubblicità previste dal Testo Unico sugli Espropri.
La documentazione tecnica di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15.03.2006, relativa all'autorizzazione paesaggistica, da allegare ai sensi dell'art. 80 comma 3 lettera e ter) della L.R. 12/2005 e s.m.i. solo se l'impianto di produzione di energia è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico;
Ai sensi dal paragrafo 13.1 lettera l) del DM 10.09.2010, se l'impianto non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04, dovrà essere allegata copia della comunicazione effettuata alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Bergamo e Brescia per la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela o di procedure di accertamento sussistenza beni archeologici;
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Nel caso di impianto fotovoltaico con potenza di picco superiore a 1MW, dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5/2010-allegato B lettera c), secondo le procedure definite dal Regolamento regionale 25 marzo 2020 - n. 2.
L’articolo 47, comma 11-bis del DL 13/2023 convertito dalla legge 41/2023 e s.m.i. prevede una deroga all’applicazione del procedimento di VIA statale e di verifica di assoggettabilità a VIA regionale per gli impianti fotovoltaici.
In particolare:
- per gli impianti fotovoltaici la verifica di assoggettabilità a VIA (allegato IV, punto 2, lettera b), Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. è prevista per gli impianti di potenza sopra i 12 MW anziché per gli impianti sopra 1 MW;
- per gli impianti fotovoltaici la valutazione di impatto ambientale statale (allegato II, punto 2, Parte II, D.lgs. 152/2006 scatta per impianti di potenza sopra i 25 MW.
La deroga si applica solo se ricorrono determinate condizioni:
- l'impianto si trova nelle aree classificate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i.;
- l'impianto si trova nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (articolo 22-bis del D.lgs. 199/2021);
- fuori dei casi a) e b), l'impianto non è situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 al d.m. 10 settembre 2010.
L'articolo 31, comma 7-bis del Dl 77/2021, convertito dalla leggge108/2021 ha stabilito che le soglie della verifica di assoggettabilità a VIA regionale ex articolo 19, d.lgs. 152/06 sono elevate a 10 MW nei casi di impianti FV situati:
- all'interno delle aree di Siti di interesse nazionale;
- in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali;
- in aree classificate come industriali.
La presentazione da parte del proponente, dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell’avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicativo web S.I.L.V.I.A. (https://www.silvia.servizirl.it/silvia).
Il report dell’istanza depositata dovrà essere trasmesso via pec all’indirizzo ambiente@pec.provincia.bs.it alla provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.
AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
Con d.g.r. XI/7553 del 15/12/2022 Regione ha approvato il PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC). In particolare, l’Allegato 13 contiene la ricognizione delle caratteristiche progettuali e localizzative relative all’installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile in aree tutelate del territorio lombardo.
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
In caso di vincolo paesaggistico ai sensi d.lgs. 42/2004, copia dell'istanza dovrà essere presentata anche a:
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Bergamo e Brescia www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it PEC: sabap-bs@cultura.gov.it – Via Gezio Calini n. 26 Brescia .
ll proponente, prima di presentare l'istanza, dovrà verificare l'idoneità dell'area oggetto dell'impianto e, al fine di poter istruire la pratica, allegare o la relazione tecnica a cura del progettista con dimostrazione che l'impianto non ricade in aree non idonee e/o il certificato di destinazione urbanistica dell'area occupata dall'intero impianto.