- Interventi di manutenzione ordinaria
Per interventi di manutenzione ordinaria (di rinnovamento e sostituzione delle finiture e dirette ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici) non è richiesto il permesso di costruire né la D.I.A..
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
L'art.7 della legge 23.3.1982, n. 94, prevede tale esenzione se le opere che hanno carattere geognostico siano eseguite su aree esterne ai centri edificati.
Se per l’esecuzione di un'opera è necessario un provvedimento concessorio od autorizzativo, occorre tener conto che a margine della relativa disciplina si è formato un quadro di deroga, per normazione integrativa, in relazione alle opere che integrano il regime delle pertinenze o che hanno carattere precario. A tale riguardo la Cassazione penale, sez. III, con sentenza dei 30 Luglio 1992, n. 8533, ha affermato che in materia edilizia un'opera presenta il carattere di precarietà, che esclude la necessità della concessione edilizia (ora permesso di costruire), quando sia stata edificata per sopperire a bisogni momentanei e transitori e comunque destinata, fin dall'origine, ad essere prontamente rimossa al venir meno delle ragioni della sua realizzazione.
La pertinenza è esclusa dal regime concessorio, sulla base dell'art.7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982, n. 94. Sulla funzione del predetto istituto vi sono state più interpretazioni. La Cassazione Penale, sez. III, con sentenza del 23/6 - 13/7/1992, n. 1108, ha chiarito che rientra nel regime delle pertinenze di cui alle citate disposizioni l'opera che sia posta al servizio di edifici già esistenti mediante un nesso funzionale e strumentale, cioè un nesso oggettivo, che non consente, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso di pertinenza in modo durevole; tale caratteristica deve individuarsi nella struttura dell'opera, la quale non deve essere utilizzabile in altro modo.