1. Servizi finalizzati non contribuiti e servizi di granturismo
I servizi finalizzati non contribuiti e i servizi di granturismo sono svolti con programma di esercizio esposto al pubblico e tariffe predefinite dal gestore, su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, con i seguenti mezzi e nel rispetto delle indicazioni contenute nella d.G.R. n. 1024/2018 (sotto pubblicata):
- autobus
- unità di navigazione
- anfibi.
2. Avvio dell’attività
L’attività può essere avviata mediante presentazione alla Provincia di apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando il modulo allegato, che contiene:
- denominazione dell’impresa, sede legale e sede operativa principale;
- numero di iscrizione al registro delle imprese;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di matricola aziendale INPS;
- generalità del titolare o rappresentante legale.
La SCIA deve essere sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa e deve essere corredata dai seguenti allegati:
- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti;
- indicazione di: numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus/navi/anfibi, laddove già in disponibilità, da adibire al servizio, e uso in base al quale sono stati immatricolati/registrati;
- individuazione delle relazioni di traffico che si intende soddisfare con il servizio, ivi inclusa la documentazione cartografica relativa all’ubicazione dei capolinea, del percorso, delle fermate e degli eventuali percorsi alternativi; i capolinea e le fermate devono essere riconoscibili e contraddistinti da opportuna segnaletica;
- il programma di esercizio e le tabelle orarie;
- le tariffe che si intende applicare;
- l’individuazione dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti, ivi incluse le caratteristiche dei servizi offerti, le modalità di informazione all’utenza e l’ubicazione degli impianti quali depositi, officine, ecc.;
- i dati identificativi e gli estremi del nullaosta rilasciato dai soggetti competenti ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera j) e dell’art. 6, comma 2, lettera i) della l.r. n. 6/2012, relativo alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché estremi o copia dell’atto di assegnazione relativo alle aree destinate a fermata presso i punti di origine e destinazione del percorso, rilasciato dal soggetto competente.
In caso di SCIA irregolare o incompleta, l’interessato è tenuto a regolarizzarla o completarla, su richiesta della Provincia, entro 10 giorni dalla ricezione della medesima richiesta. In tale caso il termine di 60 giorni entro cui la Provincia svolge i controlli sulla SCIA è interrotto e decorre nuovamente per intero a seguito della regolarizzazione o completamento della SCIA.
In caso di mancata regolarizzazione la Provincia dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA la Provincia adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
La Provincia ha comunque il potere di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della legge 241/1990 in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
Copia cartacea della SCIA, con data di presentazione e numero di protocollo assegnato dalla Provincia, nonché copia cartacea di eventuali prescrizioni date dalla Provincia, devono essere conservate a bordo di ogni mezzo.
Si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 1024/2018, par. C.5.
3. Requisiti e condizioni per l’esercizio dei servizi
Il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella d.G.R. n. 1024/2018 al par. C.4.
4. Rapporti tra Provincia e impresa esercente il servizio (obblighi e verifiche)
Si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 1024/2018, par. C.6.
5. Richiamo, sospensione dell’attività e divieto di prosecuzione dell’attività
Si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 1024/2018, par. C.7.