L’attività in materia di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) introdotta dalla direttiva europea 42/2001 e recepita a livello nazionale con il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare, in forma preventiva e partecipativa, gli effetti ambientali generati dall'attuazione di determinate tipologie di opere.
In particolare, rappresenta uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e qualità dell'ambiente analizzando le possibili conseguenze di un progetto con la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La provincia di Brescia è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i casi previsti dall’art. 2 della l.r. 05/2010 e s.m.i. e le categorie progettuali specificate negli allegati A, B e C della L.R. n. 5/2010, in base alla delega della Regione Lombardia.
L’Ufficio VIA provinciale del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile si occupa dei progetti specificati negli allegati A, B e C della L.R. n. 5/2010, “residuali”, cioè non ricompresi nel campo dei Rifiuti (Ufficio Rifiuti), delle AIA industriali, delle Attività estrattive (Ufficio Cave), delle derivazioni idriche (Ufficio Usi Acque-Acque Minerali e Termali) e degli scarichi idrici (Ufficio Acqua). Per tali progetti si rimanda agli Uffici provinciali competenti contattando i recapiti sottoindicati nella parte del personale addetto.
I principali procedimenti in capo all’Ufficio sono riportati di seguito:
Valutazione preliminare in materia di VIA (si veda anche la seguente pagina https://www.provincia.brescia.it/servizi-online/valutazione-preliminare-ai-sensi-dellart-6-commi-9-eo-9-bis-del-dlgs1522006-materia ): ai sensi all’articolo 6 commi 9 e/o 9-bis del d.lgs. n. 152/06, tale procedura è applicabile :
- alle modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi (ai sensi del comma 9);
- alle modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici non sostanziali, che non comportino impatti ambientali significativi e negativi (ai sensi del comma 9-bis).
Non rientrano tra quelle valutabili mediante il presente procedimento, le modifiche di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d) del d.lgs.152/2006 (ovvero le modifiche od estensioni di progetti elencati nell’Allegato II o III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti). Alla domanda vanno allegati gli elementi informativi tramite apposite liste di controllo di cui al Decreto direttoriale MATTM n. 239 del 3 agosto 2017. L’autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 o 7.
Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. è la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.
Per tutti gli studi ambientali relativi a progetti da sottoporre a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA è obbligatoria la predisposizione di specifici capitoli relativi alle tematiche "Biodiversità" (in applicazione delle Linee Guida contenute nella D.G.R. n. 5565 del 12/09/2016) e “Salute pubblica” (in applicazione delle Linee Guida contenute nella DGR n. 4792 del 08/02/2016).
Le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Provincie autonome (allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006) allegate al DM n. 52 del 30 marzo 2015 integrano i criteri tecnici e localizzativi utilizzati per fissare le soglie dimensionali delle opere da sottoporre a VIA, già stabilite per le diverse categorie progettuali di nuova realizzazione nell'allegato IV Parte II del D.lgs. 152/2006, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA.
Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale: ai sensi dell’art. 26-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, con le modalità stabilite dall’art. 3 del r.r. 2/2020.
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. con le modalità stabilite dall’art. 4 del r.r. 2/2020 L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo della valutazione ambientale.