1. Attività di noleggio autobus con conducente
Il servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di persone è previsto dall'art. 85, commi 1 e 2, lettera e) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) ed è disciplinato da norme nazionali e regionali, in particolare dalla legge n. 218/2003 e, in Lombardia, dal regolamento regionale n. 6/2014 e successive modifiche.
Le imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente sono quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone - come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada - che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità, per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo (art. 2, commi 1 e 2, r.r. 6/2014). Nell'ambito dei predetti servizi può rientrare anche il trasporto studenti (art. 2.2bis r.r. 6/2014), che è tuttavia soggetto a requisiti parzialmente diversi.
2. Requisiti per l'esercizio dell'attività
Il soggetto interessato a svolgere l'attività di noleggio deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 del r.r. 6/2014, come modificato dal r.r. n. 1/2017, ovvero:
- autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone, come risultante dal REN di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 e successivi atti attuativi;
- disponibilità di un parco autobus adibito ad uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della vigente normativa e con anzianità non superiore a 17 anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a 2 unità; nel caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono avere un'età superiore a 7 anni (Il requisito relativo all'anzianità dei mezzi non è più richiesto, come da comunicazione di Regione Lombardia n. 6109 del 15/02/2019 assunta in riferimento alla sentenza n. 823/2019 del Consiglio di Stato, Sezione V);
- disponibilità di un parco autobus dotato di attrezzature atte a garantire la comodità e la qualità dei servizi, quali impianto di climatizzazione, impianto fonico di bordo e cronotachigrafo digitale di cui alla normativa vigente in materia;
- possesso di certificazione di qualità ISO 9001 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a 10 unità;
- disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10% di veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a 10 unità;
- disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero di mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;
- impiego di personale conducente, ivi inclusi i titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70% del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi del D.M. n. 88/1999. Tale personale deve essere impiegato nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 della l. 218/2003 e del Regolamento CE n. 561/2006;
- non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro telematico regionale, in sanzioni comportanti il divieto di prosecuzione dell'attività;
- in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati ad uso noleggio.
Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto scolastico, oltre al possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone, al non essere incorsi in sanzioni comportanti il divieto di prosecuzione e al possesso dell'autorizzazione alla distrazione dei mezzi, è necessario avere la disponibilità di un parco autobus immatricolato in uso di terzi adibito a uso noleggio con caratteristiche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa vigente e con anzianità massima non superiore a 20 anni dalla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a 2 unità.
3. Avvio dell'attività
L'attività di noleggio di autobus con conducente è avviata mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentarsi alla Provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale o svolge l'attività in via continuativa (art. 4 r.r. 6/2014), secondo il previsto modulo (vedi allegato).
Le imprese in possesso di autorizzazione rilasciata in altra regione o Stato dell'Unione Europea che intendono esercitare il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione oppure in via continuativa (durata del contratto superiore a 30 giorni o ripetizione del servizio per più di 10 volte), prima dell'avvio devono presentare alla Provincia la SCIA, comprovando i requisiti di cui sopra.
Alla SCIA vanno allegati:
- la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti;
- l'indicazione di numero, targa, tipologia, dimensioni e data di prima immatricolazione degli autobus da adibire al servizio, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati;
- l'elenco del personale conducente idoneo alla mansione.
4. Controlli
A seguito del ricevimento della SCIA decorre il termine di 60 giorni entro il quale la Provincia svolge i controlli.
Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta la Provincia ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine di 60 giorni è in tal caso interrotto.
In caso di mancata regolarizzazione la Provincia adotta un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990.
In caso di accertata carenza dei requisiti la Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente o ad eventuali prescrizioni della Provincia detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dalla stessa Provincia, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
E' sempre fatto salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela e di adottare divieti di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa in caso di dichiarazioni false e mendaci.
5. Immatricolazione dei mezzi di servizio
L'impresa è tenuta a richiedere alla Provincia il rilascio di apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'art. 85 del codice della strada (art. 4.8 r.r. 6/2014). A tal fine si deve presentare istanza conforme al modulo (vedi allegato), che viene riscontrata dalla Provincia entro 30 giorni mediante apposita dichiarazione.
6. Registro regionale telematico delle imprese
La Regione ha istituito il registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito da sezioni provinciali (art. 5 r.r. 6/2014).
La Provincia provvede all'aggiornamento della propria sezione del Registro, inserendo i dati delle imprese abilitate al servizio, specificando numero e caratteristiche tecniche degli autobus in dotazione.
La Provincia provvede alla cancellazione dell'impresa dal Registro:
- in caso di divieto di prosecuzione dell'attività;
- su istanza della stessa impresa (vedi allegato);
- in caso di cessazione dell'attività;
- qualora sia venuto meno anche solo uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività, previa diffida.
Le imprese, all'atto della prima iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, sono tenute a versare alla Provincia una somma, il cui importo è differenziato in ragione della diversa dotazione di mezzi, secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 7 e 8, del r.r. 6/2014.
7. Obblighi delle imprese
Le imprese iscritte nel Registro regionale devono provvedere, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di avvio dell'attività, a presentare alla Provincia una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio, utilizzando il modulo previsto (vedi allegato).
Gli autobus in servizio devono essere contraddistinti da un contrassegno rilasciato dalla Provincia, riportante lo stemma provinciale e la dicitura “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”, apposto sul veicolo secondo le modalità definite dalla Regione.
Su ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione ed il numero di protocollo assegnato dalla Provincia, e delle eventuali prescrizioni da essa dettate.
Il dipendente e il lavoratore devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa da cui, nel caso di dipendente, risultino gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.
Le imprese devono comunicare alla Provincia ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti. Tali comunicazioni devono pervenire alla Provincia entro 60 giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti, utilizzando l'apposito modulo (vedi allegato).
Le imprese che svolgono sia attività di noleggio di autobus con conducente sia servizi di trasporto pubblico locale (tpl) sono tenute alla contabilità separata ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007.
8. Verifiche, vigilanza e sanzioni
8.1 La Provincia svolge verifiche almeno biennali per l'accertamento della permanenza dei requisiti ed almeno annuali con riferimento al personale impiegato dall'impresa.
Salvo sospensione o divieto di prosecuzione dell'attività a fronte di infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'art. 2 del D.M. 11 marzo 2014 o inerenti alle disposizioni relative ai conducenti di cui all'art. 6 della l. 218/2003, in caso di accertamento della mancanza di anche solo uno dei requisiti previsti la Provincia invita l'impresa a regolarizzarsi nel termine massimo di 60 giorni, decorsi i quali l'impresa incorre nel provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività sino all'effettiva reintegrazione del requisito, che deve comunque avvenire entro e non oltre ulteriori 120 giorni, pena il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal Registro.
8.2 Sanzioni pecuniarie
Le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni sono svolte dalla Provincia.
Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le tipologie di infrazioni previste dall’art. 24 bis della l.r. n. 6/2012, introdotto nel 2015 nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. 11 marzo 2004 in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l. 218/2003 (art. 8.1 r.r. 6/2014).
La Provincia provvede, previo introito della somma versata in relazione all'illecito, all'annotazione dell'inosservanza nel Registro e ad adottare, nei casi previsti, i provvedimenti di sospensione dell'esercizio dell'attività e di divieto di prosecuzione dell'attività.
8.3 Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
La Provincia dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività e il divieto di prosecuzione dell'attività secondo quanto previsto dall’art. 24 bis, commi 8 -13 e Allegato A della l.r. 6/2012.
Salvo quanto sopra, la Provincia adotta anche provvedimenti di sospensione o divieto di prosecuzione conseguenti alla mancata regolarizzazione dei requisiti.
9. Principale normativa di riferimento
- Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)”
- Regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”
- Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, art. 3, comma 2, lettera i), art. 24, comma 1, art. 24 bis e Allegato A
- Regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 “Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada”
- Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004
- Legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, articolo 54, comma 1, lettera b), art. 85
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 19
- Decreto Dirigenziale 25/11/2011 - n. 291 Attività di autotrasportatore su strada