La Provincia organizza gli esami per il conseguimento dell’idoneità a svolgere l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.
Tale funzione è prevista della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), che dedica l’art. 5 all’attestato di idoneità professionale necessario per esercitare l’attività.
La funzione relativa a questo esame è stata attribuita alle Province dal d.lgs. 112/1998 (art. 105, comma 3, lett. g) ed è disciplinata a livello statale dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, n. 338 (Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
La Provincia si è dotata al proposito di un apposito “Regolamento per la nomina della commissione provinciale e per l’ammissione dei candidati all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 30 del 2015.