Autoscuole: Informazioni e modulistica

Le autoscuole sono le imprese che svolgono attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti.

Esse sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.

Per svolgere l’attività è necessario presentare una S.C.I.A. ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Adempimenti

1. Compiti delle autoscuole

 

I compiti delle autoscuole sono l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti (art. 123.1 del codice della strada, di seguito C.d.S).

 

L'educazione stradale consiste nell'attività formativa che le autoscuole sono chiamate a svolgere nei confronti di tutti i potenziali utenti della strada. Le autoscuole partecipano all'attività obbligatoria di educazione stradale da svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla conoscenza dei principi della sicurezza della circolazione stradale, delle strade e relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti (vedi art. 230 C.d.S.).

 

L'attività di istruzione è diretta a fornire agli allievi le conoscenze teoriche e pratiche necessarie a superare gli esami per il conseguimento della patente di guida (v. art. 335 Regolamento C.d.S.).

 

La formazione è l'attività finalizzata:
 

  • a far acquisire ai neo-conducenti la consapevolezza dell'importanza delle norme e quindi dei vari obblighi, divieti, prescrizioni in materia di circolazione stradale ed in relazione ai suoi tre fattori fondamentali per la tutela della sicurezza e della vita umana: uomo, veicolo e strada;

  • ad aggiornare le conoscenze già acquisite dai conducenti sulla base dell'evoluzione della normativa e della tecnica in materia di guida dei veicoli a motore. Al proposito si ricorda che le autoscuole sono tenute ad effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti (art. 335.15 Regolamento C.d.S.).

La legge stabilisce che l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria (art. 123.7 C.d.S.). Si precisa comunque che le autoscuole che esercitavano attività di formazione dei conducenti prima del 29 luglio 2010 esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano alla suddetta previsione a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola – per cessione di azienda, trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/socio accomandatario/socio amministratore che gestisce l'autoscuola - successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010 (art. 20.6 l. 120/2010).

 

Alle autoscuole che erogano formazione dei conducenti per tutti i tipi di patente di guida compete anche la formazione iniziale e periodica di insegnanti e istruttori di autoscuole (art. 123.10bis, lettera a), C.d.S.; art. 13 D.M. n. 17/2011; art. 11 D.M. n. 30/2014).

 

2. Attività consentite alle autoscuole

 

Previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Provincia territorialmente competente in relazione al luogo ove ha la sede, l'autoscuola può svolgere l'attività:

  • specifica di autoscuola (educazione stradale, istruzione e formazione dei conducenti);

  • di espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida e abilitazione e qualificazione professionale. Tale facoltà è prevista dall'art.1, comma 1, del DM 317/1995, che consente alle autoscuole di svolgere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni (duplicati patente, conversioni patenti estere e militari, ecc.), nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come previsto agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 264/1991 sugli studi di consulenza, ovvero nell'osservanza delle norme sul registro-giornale, sulle ricevute di consegna del documento di abilitazione alla guida e sulle tariffe (vedi voce AGENZIE AUTOMOBILISTICHE);

  • di scuola nautica, previa specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 (vedi voce SCUOLE NAUTICHE).

L'autoscuola che eroga corsi di formazione iniziale e periodica di insegnanti e di istruttori delle autoscuole e di estensione dell'abilitazione ai sensi dell'art. 13 D.M. n. 17/2011 non deve presentare a tal fine una nuova SCIA alla Provincia, in quanto lo svolgimento delle suddette attività è riconosciuto direttamente dalla legge (art. 123.10 bis, lettera a) C.d.S.), ma è tenuta a comunicare previamente l'avvio del corso alla Regione, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.

 

3. Disciplina amministrativa delle autoscuole

 

3.1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e controlli

L'avvio di una nuova attività di autoscuola è soggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), da presentarsi alla Provincia utilizzando apposita modulistica (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa (art. 123.4 C.d.S.; art. 49.4ter d.l. 78/2010; artt. 1 e 2.3 d.lgs. 222/2016; art. 19 l. 241/1990).

 

E' da intendersi quale avvio di nuova attività, soggetto alla medesima SCIA per avvio di nuova autoscuola, anche il trasferimento di un'autoscuola già operante in altra provincia, la quale dovrà pertanto dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente.

 

Anche ai fini dell'apertura di un'ulteriore sede dell'autoscuola è necessario trasmettere una SCIA (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), cui seguirà il controllo da parte della Provincia.

 

La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche con riferimento alla normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011), e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre che dalle prescritte attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati con relativi elaborati tecnici.

 

A far data dal giorno di presentazione della SCIA al protocollo della Provincia l'attività può essere iniziata (salvi gli adempimenti presso l'Ufficio Motorizzazione Civile – UMC di Brescia, che peraltro, su richiesta degli interessati, può valutare il rilascio un permesso provvisorio di circolazione al fine di consentire all'impresa di dimostrare, al momento della presentazione della SCIA, di disporre di mezzi idonei e in particolare di quelli dotati di doppi comandi).

 

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, verificando innanzitutto la completezza della documentazione presentata e comunicando all'interessato le eventuali carenze e irregolarità riscontrate entro 30 giorni (in tal caso il termine del procedimento di controllo si interrompe). La Provincia ha il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile – un termine non inferiore a 30 giorni per provvedervi.

 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori e conformativi (art. 19.3 l. 241/1990) oltre ai provvedimenti previsti dalla normativa specifica (d.P.R. 445/2000).

 

I controlli attengono alla sussistenza dei presupposti e requisiti dichiarati nella SCIA ed all'idoneità dei locali.

La SCIA avrà validità pari a 180 gg. dalla data della sua presentazione. Qualora quanto segnalato non venga realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

 

3.2 Requisiti dell'esercizio dell'attività di autoscuola

Il titolare dell'autoscuola (sia esso persona fisica o persona giuridica) deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio dell'autoscuola medesima nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola (art. 123.4 C.d.S.). L'esclusività della gestione va intesa come esercizio di una sola autoscuola, ancorché con più sedi, mentre non è precluso al titolare lo svolgimento di altre attività lavorative (Parere Consiglio di Stato n. 4514/2011).

Il titolare/legale rappresentante dell'autoscuola può quindi ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola, mentre se svolge un'altra attività lavorativa è necessario verificarne in concreto la compatibilità con l'attività di autoscuola sulla base dei seguenti criteri:

  • rapporto di lavoro subordinato (con impresa pubblica o privata), nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: deve avere le caratteristiche di part-time, nei limiti del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale. La Provincia acquisisce il nullaosta da parte del datore di lavoro;

  • lavoro autonomo: il titolare/rappresentante legale è tenuto alla sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro.

Per entrambi i casi (ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo), la Provincia acquisisce gli orari di apertura dell'autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento dell'altra prestazione lavorativa, mediante documentazione che è onere dell'interessato depositare all'Ufficio provinciale al fine di verificare l'assolvimento della previsione normativa di gestione diretta e personale che il titolare deve garantire.

 

Il titolare dell'autoscuola, purché in possesso dei requisiti previsti, può anche svolgere l'attività di consulenza automobilistica (vedi voce AGENZIE AUTOMOBILISTICHE) o di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche (vedi voce SCUOLE NAUTICHE).

 

In caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna sede è necessario dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, ad eccezione della capacità finanziaria, che va dimostrata solo per una di esse. Presso le ulteriori sedi deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare o, se trattasi di persone giuridiche, quale socio di società di persone o amministratore di società di capitali, in possesso dei requisiti richiesti al titolare di autoscuola, ad eccezione della capacità finanziaria (art. 123.4 C.d.S.).

Si evidenzia che l'avvio di un'ulteriore sede di attività di autoscuola deve avere carattere continuativo e offrire all'utenza un servizio adeguato, pur se con una articolazione oraria per l'operatività delle diverse sedi definita secondo le esigenze e l'organizzazione dell'impresa. Al proposito, si ritiene possibile considerare come livello minimo da garantire l'apertura al pubblico in più giornate nell'arco della settimana, anche su giorni alterni, ovvero anche solo la mattina o solo il pomeriggio, con una fascia oraria giornaliera possibilmente non inferiore a tre ore.

Si precisa che non si ritiene ammissibile nominare quale responsabile didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente, che per sua natura ha carattere discontinuo, è attivabile per un massimo di 400 giornate nell'arco di un triennio solare con il medesimo datore di lavoro e si caratterizza per l'alternanza tra periodi lavorati e periodi di inattività.

Ai fini dell'apertura di ulteriore sede è necessario trasmettere una SCIA (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), cui seguirà il controllo da parte della Provincia.

 

3.3 Requisiti personali

I requisiti personali richiesti dalla legge ai fini della presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività di autoscuola sono (art. 123.5 C.d.S.):

  • anni 21;

  • buona condotta;

  • diploma di istruzione di secondo grado;

  • abilitazioni alle funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, con un'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni;

  • adeguata capacità finanziaria. Tale requisito, nel solo caso di titolare persona giuridica, deve tuttavia essere posseduto dalla persona giuridica e non dal suo rappresentante legale/amministratore.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dalle seguenti persone fisiche (ad eccezione della capacità finanziaria, che è richiesta in capo alla persona giuridica/società laddove titolare dell'impresa):
 

  • dal titolare in caso di impresa individuale;

  • da tutti i soci amministratori in caso di società prive di personalità giuridica (s.s., s.n.c., s.a.s.);

  • dal legale rappresentante in caso di società aventi personalità giuridica (s.r.l., s.a.p.a., s.p.a.). Si ritiene che l'art. 123, comma 5, C.d.S., laddove dispone che in caso di persone giuridiche i requisiti sono richiesti in capo al rappresentante legale, prevalga sulle disposizioni di cui all'art. 335.2 e 3 del Regolamento C.d.S. che contemplano anche l'ipotesi di un delegato della società, cui riferire i requisiti, diverso dal rappresentante legale, il quale dovrebbe essere comunque menzionato nell'autorizzazione.

Quanto al requisito della buona condotta, si precisa che lo stesso è da intendersi presente quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 del C.d.S. riguardante i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 116 (patenti di guida e abilitazioni professionali). Ciò alla luce dell'orientamento assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti per accedere alla professione di insegnante e istruttore di autoscuola (v. D.M. 26/01/2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, artt. 1 e 6).

Non hanno quindi il requisito della buona condotta coloro che non possono conseguire la patente di guida secondo quanto prevede l'art. 120, comma 1, che recita: Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge n. 575/1965, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli artt. 75, comma 1, lett. a) e 75-bis, comma 1, lett. f) del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

Si ricorda al proposito che:

  • la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere è prevista dall'art. 109 del codice penale ed è pronunciata dal giudice;

  • la legge n. 1423/1956 “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità” e la legge n. 575/1965 “Disposizioni contro la mafia” sono state abrogate dall'art. 120 del d.lgs. n. 159/2011, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia.

  • il d.P.R. n. 309/1990 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” disciplina all'art. 73 i reati di produzione e di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'art. 74 il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'art. 75, comma 1, lett. a) il possesso di stupefacenti per uso personale e all'art. 75-bis speciali misure di prevenzione per i consumatori di sostanze stupefacenti (peraltro ritenute incostituzionali da Corte Cost. n. 94 del 2016). Si precisa che con riferimento ai citati reati di cui all'art. 73 – che si considerano ostativi ai fini dell'assolvimento del requisito della buona condotta – può trovare applicazione, in relazione alla pena in concreto applicata, l'istituto del cd. patteggiamento di cui all'art. 444 c.p.p. e che si considererà come condanna ai suddetti fini anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al predetto art. 444 c.p.p. (il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/1990 è invece espressamente escluso dal patteggiamento ai sensi del medesimo art. 444 c.p.p.);

  • il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 del C.d.S. è l'omicidio colposo.

Il requisito della buona condotta cessa di sussistere al verificarsi delle condizioni sopra indicate. Restano fermi gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p. (sospensione condizionale della pena e estinzione del reato) e 445 c.p.p. (effetti dell'applicazione della pena su richiesta) e di ogni disposizione che comunque preveda l'estinzione del reato. Il requisito inoltre si intende riacquistato a seguito di riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 178 c.p., salvo non intervenga la revoca della sentenza di riabilitazione ai sensi dell'art. 180 c.p., in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate, e per le ipotesi dei citati divieti previsti dal d.P.R. 309/1990 al termine della loro durata.

 

Il requisito della idoneità tecnica con una esperienza almeno biennale si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi 5 anni, di almeno una mansione per almeno 2 anni, ossia 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria o 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida (Direzione Generale per la Motorizzazione Civile). Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei 2 anni di esperienza. In assenza di precise disposizioni sulla consistenza quantitativa del requisito e in considerazione della varietà di forme giuridiche che può assumere la collaborazione con un'autoscuola (es. prestazioni occasionali compensate con buoni lavoro) la prassi operativa fa riferimento ai 2/5 delle giornate lavorative disponibili in 5 anni, per cui è possibile considerarsi in possesso dell'esperienza biennale dimostrando di aver insegnato teoria e istruito alla guida in almeno 500 degli ultimi 1.250 giorni lavorativi.

 

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 317/1995, per avviare l'esercizio dell'attività le autoscuole (persone fisiche o persone giuridiche) devono anche dimostrare una adeguata capacità finanziaria.

Tale requisito va comprovato mediante uno dei seguenti modi:

  1. un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a euro 51.646,69 liberi da gravami ipotecari;
  2. una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da parte di:
    • aziende o istituti di credito;
    • società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50 euro;

riferita ad un importo di 25.882,84 euro e formulata secondo la schema allegato al decreto ministeriale n. 317/1995 (vedi Modulo Attestazione di affidamento).

 

3.4 Requisiti dell'autoscuola

L'autoscuola deve possedere (art. 123.7 C.d.S.):

  • attrezzatura tecnica (veicoli);

  • attrezzatura didattica (materiale di insegnamento);

  • personale abilitato alle funzioni di insegnante ed istruttore a seguito di apposito esame, cui consegue il rilascio da parte della Provincia dell'attestato di qualifica professionale (vedi voce ESAME IDONEITA' INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA).
     

3.5 Supplenza temporanea

Come previsto dall’articolo 8, comma 1, del D.M. 317/1995, per ciascuna sede l’autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un unico soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni di insegnante e istruttore possono essere svolte dal titolare dell’autoscuola o dal responsabile didattico (peraltro ciascuna sede secondaria deve avere un proprio distinto responsabile didattico) 

Qualora l’autoscuola (da intendersi anche solo come sede secondaria, laddove esistente) sia rimasta sprovvista dell’unico insegnante o istruttore in organico, ai fini di assicurare il regolare funzionamento dell’autoscuola in relazione al numero degli allievi può trovare applicazione la norma dell’articolo 8, comma 4, del D.M. 317/1995, la quale consente al titolare dell’autoscuola, laddove non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituire immediatamente il docente, di chiedere alla Provincia di poter utilizzare, quale supplente temporaneo, un insegnante o istruttore di altra autoscuola (da intendersi come altra sede o come altra impresa), per un periodo massimo di 6 mesi.

Peraltro, laddove il soggetto non più in organico sia, oltre che unico docente, anche il titolare stesso o il responsabile didattico, la norma di cui al secondo periodo del citato comma 4 dell’articolo 8 consente la possibilità di utilizzare un supplente per un periodo di sei mesi prorogabile, per motivate e documentate esigenze, fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi. Si ritiene che tale supplente temporaneo possa essere reperito anche fra eventuali responsabili didattici abilitati di altre sedi secondarie della medesima impresa.”

 

3.6 Variazioni relative all'autoscuola

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola ha natura 'personale' e non può essere oggetto di libero trasferimento né per atto tra vivi né a causa di morte. Si ritiene pertanto che la titolarità di un'autoscuola non possa essere acquisita semplicemente mediante affitto d'azienda o accettazione della successione.

L'art. 335.5 del Regolamento C.d.S. prevede che in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale (successione ereditaria) o a titolo particolare (es. cessione di azienda o ramo d'azienda, donazione, affitto, legato), l'avente causa (acquirente), è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

Nell'attuale regime liberalizzato a seguito del d.lgs. 222/2016, non essendo più previsto il rilascio di autorizzazioni, l'acquirente deve presentare apposita SCIA con continuità (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), entro 30 giorni dalla data di perfezionamento degli atti di cessione/conferimento.

Nell'ipotesi di trasferimento del complesso aziendale relativo all'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, il soggetto subentrante garantisce il rispetto dei contenuti di cui all'art. 2558 (successione nei contratti) del codice civile mediante apposita dichiarazione nell'ambito della SCIA con continuità nell'attività di autoscuola. La continuità nell'esercizio dell'attività di autoscuola avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) del codice civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano ad osservare attraverso apposita dichiarazione nell'ambito della SCIA.

Anche nell'ipotesi di conferimento in società è assicurata la continuità dell'attività tra conferente e impresa che acquisisce l'azienda.

Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda il soggetto interessato deve adeguarsi ai requisiti più stringenti previsti dalla normativa vigente. In generale, come negli altri casi di variazioni sostanziali della titolarità dell'autoscuola, quali la variazione superiore al 50% delle quote in caso di società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) oppure del 50% del capitale sociale in caso di società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa, il conferimento di ditta individuale o società autorizzata all'attività in altra società di persone o capitali, l'impresa interessata deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti, riguardanti le tipologie di insegnamento da svolgere, i requisiti del titolare/legale rappresentante, l'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività.

In tutte tali ipotesi l'impresa interessata è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Brescia per gli adempimenti di competenza e l'eventuale aggiornamento dei codici operativi.

In tutti i casi è comunque garantita la continuità di esercizio dell'attività e la Provincia revoca il precedente titolo autorizzativo (qualora ancora esistente), che è sostituito dalla SCIA con continuità.

L'adeguamento dovuto nei casi di variazione sostanziale si riferisce in particolare ai seguenti obblighi:

  • obbligo di esercitare l'attività di insegnamento per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria ai sensi dell'art. 116, comma 3, del CdS (vigente dal 3 agosto 2010);

  • obbligo per il titolare/legale rappresentante di possedere la doppia abilitazione, ossia la qualifica di insegnante e istruttore di guida con esperienza almeno biennale (vigente dal 3 aprile 2007);

  • l'obbligo di preporre per ciascuna ulteriore sede di autoscuola un responsabile didattico (vigente dal 2 febbraio 2007), in possesso dei medesimi requisiti del titolare, ossia la qualifica di insegnante e di istruttore di guida, con una esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni (vigente dal 3 agosto 2010).

In caso di permanenza della figura già storicamente autorizzata all'esercizio dell'autoscuola, in quanto titolare sotto il regime normativo previgente, questi potrà conservare i diritti acquisiti.

In caso di cessazione dell'attività occorre darne comunicazione alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (vedi Modulo Comunicazione cessazione autoscuola), allegando la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, l'originale dell'autorizzazione ad esercitare l'autoscuola (o della lettera di riscontro positivo della DIA/SCIA), nonché le tessere rilasciate agli insegnanti ed istruttori per operare nella scuola che ha cessato l'attività.

 

In caso di impedimento all'esercizio dell'attività da parte del titolare/rappresentante legale è possibile chiedere alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (vedi Modulo Richiesta nullaosta prosecuzione), un nullaosta temporaneo al proseguimento dell'attività mediante un sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti previsti in capo al soggetto impedito, per un periodo non superiore a sei mesi (art. 335.4 Regolamento C.d.S.).

 

In caso di variazioni relative ai soci (ingresso, morte, recesso o esclusione), dalla normativa sembra potersi distinguere fra i seguenti casi:

 

  • qualora la variazione sia non sostanziale e quindi tale da non comportare la necessità di una nuova autorizzazione, è sufficiente darne comunicazione alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (vedi Modulo Comunicazione variazione): la Provincia ne prenderà semplicemente atto, previo accertamento, se del caso, dei requisiti (art. 335.6 C.d.S.). Ipotesi di variazioni non sostanziali possono verificarsi sia in caso di variazioni riguardanti le società prive di personalità giuridica (società di persone, ossia società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), sia in caso di variazioni riguardanti le società aventi personalità giuridica (società di capitali – ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata - e società cooperative).

Per la s.n.c., ipotesi di variazioni non sostanziali si presentano, ad esempio, in caso di ingresso di un ulteriore socio amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti al pari di ciascun altro socio amministratore rimasto (cfr. art. 335.2 Regolamento C.d.S.), e nei casi di morte, recesso ed esclusione di un socio amministratore, purché la società resti retta da altri soci amministratori (ovvero anche da un solo socio amministratore, fermo restando che se a seguito della vicenda modificativa egli fosse rimasto socio unico, dovrà provvedere entro sei mesi ad associare a sé altre persone per continuare la società, dandone comunicazione alla Provincia per quanto di competenza). Analogamente per la s.a.s., ipotesi di variazioni non sostanziali si presentano, per esempio, in caso di ingresso di un ulteriore socio accomandatario amministratore, il quale deve essere in possesso dei requisiti al pari di ciascun altro accomandatario amministratore rimasto (cfr. art. 335.2 Regolamento C.d.S.), nei casi di morte, recesso ed esclusione di un socio accomandatario amministratore, purché la società resti retta da uno o più soci accomandatari amministratori, nel caso di venir meno di tutti i soci accomandanti (con la precisazione che occorrerà in tal caso provvedere alla ricostituzione della duplice categoria di soci, che necessariamente deve intervenire entro sei mesi e che andrà comunicata alla Provincia affinché ne prenda atto). Per la s.r.l., ipotesi di variazioni non essenziali sono quelle che non incidono sulla permanenza nella compagine sociale di almeno un rappresentante legale munito dei requisiti, come ad esempio la nomina di un ulteriore socio con potere di rappresentanza o il venir meno di un secondo socio con potere di rappresentanza;

 

  • qualora la variazione sia sostanziale e quindi tale da comportare la necessità di una nuova autorizzazione, occorre presentare una nuova SCIA secondo l'apposito modulo (vedi Modulo SCIA variazione). Ipotesi di questo genere si possono verificare sia in caso di variazioni riguardanti le società prive di personalità giuridica (società di persone, ossia società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), sia in caso di variazioni riguardanti le società aventi personalità giuridica (società di capitali – ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata - e società cooperative). Per la s.n.c., ipotesi di variazioni sostanziali si presentano, ad esempio, in caso di ingresso di un nuovo socio amministratore a fronte del venir meno (per morte, recesso o esclusione) dell'unico socio amministratore precedente. Analogamente per la s.a.s., ipotesi di variazioni sostanziali si presentano, per esempio, in caso di nomina di un nuovo socio accomandatario amministratore nei casi di morte, recesso ed esclusione del socio accomandatario amministratore precedente. Per la s.r.l., ipotesi di variazioni essenziali sono quelle che incidono sulla permanenza nella compagine sociale di almeno un rappresentante legale munito dei requisiti, come il venir meno (per morte, recesso o esclusione) dell'unico socio con potere di rappresentanza.

 

Relativamente alla previsione dell'art. 20, comma 6, della legge 120/2010 – ovvero all’obbligo in capo alle autoscuole esercitanti attività di formazione di conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B di svolgere la formazione integrale a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva al 13/08/2010 (con necessità quindi di disporre delle adeguate attrezzature tecniche e didattiche) – si precisa che le variazioni dei soci in caso di società di persone configura una variazione di titolarità dell'autoscuola, cui consegue l'obbligo di presentare una nuova SCIA con dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla vigente normativa.

 

4. Tariffe

 

Ciascuna autoscuola può praticare per i servizi offerti le tariffe ritenute più convenienti. E' comunque previsto che presso l'esercizio sia affissa una tabella redatta secondo un modello unificato, riportante le tariffe praticate, da depositare presso la Provincia (art. 10.5 decies d.l. n. 7/2010). Al momento tale previsione non è ancora operativa, mancando il decreto ministeriale attuativo.

 

5. Vigilanza e sanzioni

 

Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia, alla quale compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11bis dell'art. 123 C.d.S. in caso di esercizio abusivo dell'attività.

 

I compiti della Provincia in materia di SCIA e di vigilanza amministrativa sono svolti sulla base di apposite direttive del Ministro dei Trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento (art. 123.2 C.d.S.).

 

La vigilanza tecnica attiene ai seguenti ambiti: capacità didattica del personale, efficienza e completezza delle attrezzature, rispondenza dei veicoli alle norme vigenti, idoneità dei locali, verifica della percentuale degli allievi che non abbiano superato la prova d'esame nell'arco di sei mesi, percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami, regolare esecuzione dei corsi, rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti in materia di abilitazione del personale insegnante, prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, durata dei corsi, ecc.

 

In caso di contestazione di irregolarità non giustificate è prevista una diffida, recante un termine per eliminare le irregolarità, in ogni caso non inferiore a 15 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida sono adottati i provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 123, commi 8 e 9, del C.d.S. (v. art. 336 Regolamento C.d.S.)

 

L'attività dell'autoscuola viene sospesa, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi in cui (art. 123.8 C.d.S.):

  • l'attività non si svolga regolarmente;

  • il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dalla Provincia;

  • il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

Trascorso il periodo di sospensione il titolare dell'autoscuola può riprendere l'attività senza alcuna SCIA o comunicazione preventiva.

 

La revoca dell'esercizio dell'autoscuola è disposta quando (art. 123.9 C.d.S.):

  • siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

  • venga meno l'attrezzatura tecnica e/o didattica dell'autoscuola;

  • siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a questi è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

La revoca comporta che il titolare dell'autoscuola, eventualmente rientrato in possesso dei requisiti di legge (ristabilimento della capacità finanziaria, acquisizione di adeguata attrezzatura, ecc.) debba presentare una nuova SCIA per l'avvio di una nuova autoscuola.

 

In caso di gestione di un'autoscuola senza SCIA (cui è assimilabile l'ipotesi di gestione prima che siano stati effettivamente svolti i controlli della Provincia, ai quali è subordinato l'avvio effettivo dell'attività) o in carenza dei prescritti requisiti (cui può essere assimilata l'ipotesi di prosecuzione dell'attività qualora l'esito delle attività di verifica almeno triennali abbiano riscontrato carenza dei requisiti) è comminata la sanzione amministrativa da euro 10.890 a euro 16.336, cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura immediata dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada (art. 123.11 C.d.S.).

 

Alla Provincia compete l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.890 a euro 16.336 nei confronti di chi esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola, ossia per il caso di istruzione o formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, al fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall'articolo 123 del Codice della Strada (art. 123.11bis C.d.S.). In tal caso la Provincia revoca al trasgressore l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca (art. 123.9bis C.d.S.).

 

E' prevista infine l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 169 a euro 680 nei confronti di chi insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato (art. 123.12 C.d.S.).

 

Si precisa che le misure delle sanzioni pecuniarie sono aggiornate biennalmente dallo Stato (art. 195.3 C.d.S.). I limiti edittali sopra indicati sono validi per il biennio 2017-2018.

 

 

6. Registri e schede in uso alle autoscuole

 

Le autoscuole e i centri di istruzione curano la tenuta dei seguenti documenti previamente vidimati, su richiesta degli interessati:

  • Registro di iscrizione, contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito, registro vidimato dalla Provincia;

  • Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione, registro vidimato dalla Provincia;

  • Registro-giornale per il rilascio di ricevute, ai sensi dell'art. 6 della l. 264/1991, (per le autoscuole che svolgono anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore), registro numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile, la vidimazione di questo registro viene effettuata dalla Camera di Commercio o da un Notaio.

 

7. Tesserini per il personale in organico alle autoscuole

 

Al personale in organico alle autoscuole (insegnante e/o istruttore) viene rilasciata un'apposita tessera, su richiesta (vedi collegamento interno).

La Provincia ha predisposto due tipi di tessera:

  • tessera per il personale tecnico (insegnante e/o istruttore). Tale tessera è obbligatoria, reca la foto e deve essere esibita, unitamente alla patente di guida, ad ogni controllo ed agli organi di polizia. Essa consente l'accesso agli sportelli dell'Ufficio Motorizzazione Civile;

  • tessera per il personale amministrativo, recante la foto del titolare, rilasciata ai soli fini dell'accesso agli sportelli dell'Ufficio Motorizzazione Civile unicamente per l'espletamento di mansioni esecutive (prenotazioni esami, ritiro fogli rosa, ecc.).

 

8. Centri di istruzione automobilistica

 

8.1 Riconoscimento

Alla Provincia compete il riconoscimento dei centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole abilitate (art. 123.7 C.d.S.; art. 7 D.M. 317/1995).

 

Ai fini del riconoscimento il legale rappresentante del consorzio presenta apposita SCIA alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (v. collegamento interno), recante:

  • denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi rappresentanti legali;

  • generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, il quale deve possedere tutti i requisiti previsti per il titolare di autoscuola, fatta eccezione per la capacità finanziaria;

  • generalità degli insegnanti e degli istruttori di cui il centro si avvale, con indicazione delle abilitazioni;

  • sede del centro, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;

  • tipo di corsi di formazione svolti dal centro.

Qualora più autoscuole si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica le medesime autoscuole possono demandare integralmente o parzialmente al centro stesso la formazione dei conducenti (art. 105, comma 3, lett. b) d.lgs. 112/1998).

In tal caso le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Nell'atto costitutivo del consorzio devono figurare, a norma dell'art. 2603 del codice civile, i seguenti elementi:

  • oggetto del consorzio;

  • durata (che se non prevista non può superare i 10 anni ai sensi dell'art. 2604 del c.c);

  • sede;

  • membri che costituiscono il consorzio.

 

Le autoscuole consorziate possono demandare integralmente o parzialmente al Centro la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

Le autoscuole consorziate possono demandare al Centro i seguenti corsi di insegnamento:

  • sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;

  • solo insegnamento rteorico per tutte o per parte delle categorie di patente;

  • solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.

 

Il Centro deve avere una propria sede.

 

9. Principale normativa di riferimento

 

  • Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 1 e 2, comma 3; Tabella A, n. 14

  • Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2015 prot. 11502 “Parco veicolare autoscuola”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2015, n. 46 “Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/04/2012 “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”

  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49.4ter

  • Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, art. 20

  • Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40

  • Decreto legislativo 31 marzo, n. 1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettere a), b) e c)

  • Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 “Disciplina dell'attività delle autoscuole”

  • Legge 4 gennaio 1994, n. 11

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” (Regolamento C.d.S.)

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (C.d.S.), art. 123

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, artt. 19-20

  • Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

  • Decreto Ministeriale 3 agosto 1990, n. 301

  • Circolare n. 85 del 20/09/1963

 

Costi

Versamento di € 200,00 (vedi Modulo SCIA). La relativa attestazione deve essere allegata alla SCIA.

Tempi

Tempistica prevista dall'art. 19 legge n. 241/1990

Note

Per avere informazioni relative al procedimento in corso, gli interessati possono contattare via posta elettronica e/o telefono i referenti sotto riportati oppure recarsi personalmente presso gli uffici.

Contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è in capo al dirigente responsabile del settore dott. Riccardo Davini email: rdavini@provincia.brescia.it

 

Normativa di riferimento:

  • Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 1 e 2, comma 3; Tabella A, n. 14

  • Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2015 prot. 11502 “Parco veicolare autoscuola”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2015, n. 46 “Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/04/2012 “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B”

  • Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”

  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49.4ter

  • Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, art. 20

  • Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40

  • Decreto legislativo 31 marzo, n. 1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettere a), b) e c)

  • Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 “Disciplina dell'attività delle autoscuole”

  • Legge 4 gennaio 1994, n. 11

  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada” (Regolamento C.d.S.)

  • Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” (C.d.S.), art. 123

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, artt. 19-20

  • Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

  • Decreto Ministeriale 3 agosto 1990, n. 301

  • Circolare n. 85 del 20/09/1963

 

Destinatari

Imprese interessate a svolgere attività di autoscuola.

Segnalazioni sul servizio

Contattare il responsabile del procedimento

Settore di riferimento

Settore della Pianificazione Territoriale

Dirigente

Riccardo Davini
rdavini@provincia.brescia.it

Ufficio di riferimento

Ufficio Trasporti

Responsabile ufficio

Tiziano Andriulli
0303749579
tandriulli@provincia.brescia.it

Sede

Via Milano 13 25126 Brescia

Personale addetto

Responsabile del procedimento: Tiziano Andriulli
tel. 030/3749579
fax 030/3749666
email tandriulli@provincia.brescia.it

 

Referente del servizio: Milena Strambini
tel. 030/3748030
fax 030/3749666
email mstrambini@provincia.brescia.it

Orari

L'ufficio è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Esecuzione transazione. Possibile eseguire on-line l'intero procedimento che porta all'erogazione del servizio, compresi eventuali pagamenti, notifiche e consegne

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

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Allegati SCIA - Modulo 1 Allegati SCIA - Modulo 1-mod.1_autoscuola_2.pdf 26/04/2019 pdf 163.29 KB
Allegati SCIA - Modulo 2 Allegati SCIA - Modulo 2-mod.2_autoscuola_2.pdf 26/04/2019 pdf 128.35 KB
Allegati SCIA - Modulo 3 Allegati SCIA - Modulo 3-mod.3_autoscuola_2.pdf 26/04/2019 pdf 86.64 KB
Allegati SCIA - Modulo 4 Allegati SCIA - Modulo 4-mod.4_autoscuola_2.pdf 26/04/2019 pdf 124.2 KB
Allegati SCIA - Modulo 5 Allegati SCIA - Modulo 5-allegati_scia_mod.5_idoneita_locali.pdf 29/12/2021 pdf 241.01 KB
Allegati SCIA - Modulo 6 Allegati SCIA - Modulo 6-allegati_scia_mod.6_dichiarazione_possesso_arredamento_e_materiale_didattico.pdf 29/12/2021 pdf 332.91 KB
Allegati SCIA - Modulo 7 Allegati SCIA - Modulo 7-allegati_scia_mod.7_inserimento_personale_docente.pdf 09/03/2022 pdf 89.33 KB
Allegati SCIA - Modulo 7/A Allegati SCIA - Modulo 7/A-allegati_scia_mod.7a_accettazione_incarico_personale_docente.pdf 29/12/2021 pdf 238.21 KB
Allegati SCIA - Modulo 7/B Allegati SCIA - Modulo 7/B-allegati_scia_mod.7b_nulla_osta_personale_docente.pdf 29/12/2021 pdf 239.34 KB
Allegati SCIA - Modulo 8 Allegati SCIA - Modulo 8-allegati_scia_-mod.8_richiesta_pass.pdf 01/02/2022 pdf 95.8 KB
Modulo Comunicazione cessazione autoscuola Modulo Comunicazione cessazione autoscuola-mod_comunicazione_cessazione_autoscuola.pdf 29/12/2021 pdf 154.4 KB
Modulo Richiesta nullaosta prosecuzione Modulo Richiesta nullaosta prosecuzione-mod._richiesta_nullaosta_prosecuzione.pdf 29/12/2021 pdf 146.74 KB
Modulo Comunicazione variazione Modulo Comunicazione variazione-mod._comunicazione_variazione.pdf 01/02/2022 pdf 40.87 KB
Modulo rinnovo tesserini insegnanti istruttori Modulo rinnovo tesserini insegnanti istruttori-autoscuole_mod._rinnovo_tesserini_insegnanti_istruttori.pdf 29/12/2021 pdf 115.23 KB
Allegato A - Personale Allegato A - Personale-allegato_a_personale_.pdf 13/07/2021 pdf 43.48 KB
Allegato A - Personale Allegato A - Personale-allegato_a_personale_.xls 13/07/2021 xls 21.5 KB
Allegato B veicoli Autoscuole Allegato B veicoli Autoscuole-allegato_b_veicoli_autoscuole.pdf 23/12/2020 pdf 200.29 KB
Allegato B veicoli Autoscuole Allegato B veicoli Autoscuole-allegato_b_veicoli_autoscuole.odt 23/12/2020 odt 27.4 KB
Percentuale promossi ritirati Percentuale promossi ritirati-percentuale_promossi_ritirati.pdf 10/01/2020 pdf 12.06 KB
Percentuale promossi ritirati Percentuale promossi ritirati-percentuale_promossi_ritirati.ods 10/01/2020 ods 12.94 KB
Modulo SCIA per utilizzo aule esterne Modulo SCIA per utilizzo aule esterne-autoscuole_scia_utilizzo_aule_esterne_circolare_motorizzazione.pdf 29/12/2021 pdf 569.32 KB
Autoscuole SCIA trasferimento sede Autoscuole SCIA trasferimento sede-autoscuole_scia_trasferimento_sede.pdf 29/12/2021 pdf 450.15 KB
DOMANDA CONVERSIONE MILITARE DOMANDA CONVERSIONE MILITARE-domanda_conversione_militare.pdf 29/12/2021 pdf 158.6 KB
MOD. COMUNICAZIONE DIMISSIONI PERSONALE DOCENTE MOD. COMUNICAZIONE DIMISSIONI PERSONALE DOCENTE-mod._comunicazione_dimissioni_personale_docente.pdf 29/12/2021 pdf 145.01 KB
Domanda duplicato Domanda duplicato-domanda_duplicato.pdf 13/01/2021 pdf 83.93 KB
Assolvimento imposta di bollo Assolvimento imposta di bollo-assolvimento_imposta_di_bollo.pdf 20/06/2022 pdf 30.71 KB
Modulo Attestazione di affidamento allegato Modulo Attestazione di affidamento allegato -allegato2_dm17051995_euro.pdf 19/12/2022 pdf 45.7 KB

Data di aggiornamento scheda

04/07/2024

Risultati delle indagini di customer satisfaction

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