Questa guida è stata predisposta in modo esaustivo, affinché gli interessati vi desumano tutte le informazioni necessarie per l’inoltro delle domande di autorizzazione o nulla osta all’installazione o al mantenimento dei mezzi pubblicitari in vista dalle strade provinciali.
Non saranno prese in considerazione le richieste telefoniche o inoltrate via e-mail atte ad ottenere le informazioni già riportate in questa guida.
I pareri preventivi alla presentazione di una istanza non sono previsti dalla norma e non verranno rilasciati, mentre per i chiarimenti normativi si rimanda al Regolamento viario provinciale (clicca qui).
Differenza tra autorizzazioni, nulla-osta e pareri
Alla Provincia di Brescia può essere richiesto il rilascio dei seguenti provvedimenti:
- l’AUTORIZZAZIONE ai mezzi pubblicitari in vista dalle strade extraurbane (al di fuori dei centri abitati, così come delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada);
- il NULLA OSTA ai mezzi pubblicitari in vista dalle strade urbane (all’interno dei centri abitati, così come delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada); ottenuto il nulla-osta l’interessato deve essere chiedere l’autorizzazione del Comune.
Contestualmente al nulla-osta tecnico, la Provincia può rilasciare anche un PARERE, non vincolante, quando sono rilevate condizioni non conformi al Codice della strada. Si fa presente che possono applicarsi delle deroghe al Codice della Strada laddove previste dai regolamenti della pubblicità comunali.
Si rilascia il nulla-osta anche nei casi di mezzi pubblicitari situati lungo strade comunali, ma in vista dalle strade provinciali extraurbane.
NOTA BENE (valido per tutti i mezzi pubblicitari):
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada» (art. 23 comma 4 del Codice della strada) e pertanto il procedimento non può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato, né può concludersi con il silenzio assenso.
Il Codice della strada distingue i mezzi pubblicitari dalla segnaletica. La segnaletica oggetto di autorizzazione (segnali turistici e di territorio e segnali di servizi utili) non è assimilabile ai mezzi pubblicitari. Le relative domande devono essere corredate dalla richiesta o dal parere del Comune territorialmente interessato. Il Regolamento viario provinciale indica i criteri di assentibilità, che comunque restano a totale discrezione dell'Ente proprietario della Strada.
Mezzi pubblicitari e beni paesaggistici
Per i cartelli pubblicitari da posizionare fuori dal centro abitato e nell'ambito e/o in prossimità dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del d.lgs. n 42/2004, la Provincia di Brescia prima del rilascio dell’autorizzazione, acquisisce il parere di cui all'articolo 153, comma 2, del d.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia mediante conferenza dei servizi.
Se la domanda è corredata dall’autorizzazione paesaggistica in corso di validità rilasciata dal Comune, la Provincia può procedere ad istruire il procedimento senza acquisire ulteriori pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
ATTENZIONE: per le insegne di esercizio fuori dal centro abitato e nell'ambito e/o in prossimità dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del d.lgs. n 42/2004 è invece necessario che la ditta acquisisca direttamente l’autorizzazione paesaggistica (articolo 153, comma 2, del d.lgs. 42/2004).
Validità degli atti provinciali
Più in generale si ricorda che le autorizzazioni e i nulla-osta rilasciati dalla Provincia di Brescia sono provvedimenti validi esclusivamente sotto il profilo degli interessi tutelati dal Codice della Strada. Pertanto è onere dell’interessato ottenere ogni altro permesso/assenso atto a completare il titolo edilizio.