Ambito di applicazione dell’AUA
Sono soggetti alla disciplina dell’AUA tutti gli impianti produttivi non soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche quando il gestore sia una grande impresa (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)” sono esclusi dall’AUA:
- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/ messa in sicurezza;
Quando deve essere presentata domanda di AUA?
A partire dal 13/06/2013, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013, i gestori devono presentare la domanda di AUA al SUAP in caso di rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3, comma 1, del citato decreto.
Nel caso in cui l’impianto sia soggetto alla verifica di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 in materia di VIA, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA il relativo progetto.
La domanda di AUA deve essere presentata nei termini previsti dalla normativa di settore relativa a ciascuno dei titoli abilitativi sostituiti dall’AUA (di cui i sopraindicati punti da 1. a 7.) per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
E’ sempre necessario presentare la domanda di AUA?
Il gestore ha la facoltà di non avvalersi dell’AUA solo:
- nel caso in cui si tratti di attività soggette esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni di cui ai sopraindicati punti 2., 4., 5. e 7. (art. 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013).
- quando intenda aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni (art. 7, comma 1 del richiamato d.P.R.).
Anche in tali casi, comunque, le relative comunicazioni o domande di adesione vanno presentate per il tramite del SUAP.
La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. salvo che ricorra una delle due deroghe previste ai precedenti punti 1) e 2).
L’AUA deve quindi essere richiesta anche quando l’impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore ed il primo titolo in scadenza è una comunicazione (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
Ai sensi del richiamato art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui venga a scadere un’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, il gestore può presentare autonoma istanza di adesione a tale autorizzazione (senza richiedere l’AUA) non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA (Circolare MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013).
A chi deve essere presentata domanda di AUA?
La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata esclusivamente al SUAP competente per il comune in cui è ubicato lo stabilimento.
Il SUAP trasmette immediatamente la domanda, con la documentazione allegata, alla Provincia quale autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160 del 07/09/2010.
Le informazioni relative ai SUAP dei Comuni della provincia di Brescia sono rilevabili sul sito internet www.impresainungiorno.gov.it
Adempimenti e indicazioni per il SUAP e per gli altri Enti coinvolti
In caso di presenza di scarico idrico, al fine di acquisire le dichiarazioni e i pareri necessari per l’istruttoria, la domanda di AUA deve essere inoltrata, a secondo dei casi sotto riportati, anche al/ai Comune/i, al Gestore della pubblica fognatura, al Gestore del corpo idrico superficiale, all’ASL e all’ARPA.
Dichiarazioni da rendere alla Provincia entro 30 gg dalla data di ricevimento della domanda di AUA:
1. nel caso di scarico con recapito in corpo idrico superficiale (c.i.s.):
dichiarazione del Gestore del corpo idrico superficiale ricettore con l’indicazione delle portate idrauliche (minime, medie) e i periodi dell'anno con portata idraulica nulla, espressi in giorni, secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 9, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda:
dichiarazione del Comune che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT (art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
3. nel caso di scarico con recapito su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o in falda nella fascia di 200 metri dai confini comunali, oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto 2:
dichiarazione del Comune confinante che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto (zona che, salvo diversa individuazione comunale, ha un’estensione di 200 m di raggio), corredata da idoneo estratto del PGT;
4. nel caso di scarico di acque di prima pioggia, di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche:
dichiarazione del Comune o del gestore della pubblica fognatura che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura nera o mista;
5. nel caso di scarico di acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale n. 4/2006:
dichiarazione del Comune che l’insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura bianca.
Trasmissione da parte dei SUAP alla Provincia ed agli altri enti coinvolti delle domande e delle comunicazioni previste dal d.P.R. n. 59/2013
Fino alla definizione dei modelli di domanda e di comunicazione ed al fine di uniformare e rendere omogeneo lo scambio di informazioni, si propone di seguito uno schema di lettera di trasmissione da utilizzare da parte dei SUAP per la trasmissione delle domande, delle comunicazioni e dei relativi allegati. In "Allegati" è scaricabile il modulo "schema di lettera SUAP"
Pareri da rendersi alla Provincia:
- Parere dell’A.R.P.A. per nuovi scarichi di acque reflue urbane, industriali, di acque di prima pioggia, di acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti e acque utilizzate per scopo geotermico con scarico in corpo idrico superficiale; - Parere dell’A.S.L. per scarico di acque utilizzate a scopo geotermico nella falda sotterranea.
Qualora lo scarico si configuri, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 152/2006, come scarico di sostanze pericolose, la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dal SUAP, oltre che alla Provincia, all’Ufficio d’Ambito di Brescia e al Gestore della pubblica fognatura, anche all’ARPA di Brescia per acquisire il parere ai sensi dell’art.6 Allegato A della d.g.r. n. 8/11045 del 20/01/2010.
La documentazione da allegare alla domanda di AUA:
Fino alla definizione del modello semplificato e unificato di domanda, alla domanda di AUA, da redigersi sulla base dei modelli disponibili presso il SUAP del Comune competente, vanno allegati i documenti e le informazioni di seguito indicate per ciascuna tipologia di autorizzazione reperibili sul sito internet della Provincia e dell’Ufficio d’Ambito di Brescia.
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sez. II Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
1. Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e rinnovo autorizzazione (Modulo A)
3. Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche di insediamenti isolati con carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti (Modulo A)
4. Autorizzazione allo scarico nelle acque sotterranee di acque derivanti da un impianto geotermico (Modulo A)
5. Autorizzazione per lo scarico acque reflue urbane e rinnovo autorizzazione (Moduli B e C)
6. Autorizzazione scarico acque reflue domestiche con carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti o acque reflue assimilate alle domestiche di insediamenti isolati e rinnovo autorizzazione (Modulo A) www.aato.brescia.it
7. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o di prima/seconda pioggia. Clicca qui per la documentazione.
Autorizzazione generale (procedura semplificata) di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
1 - Per impianti industriali ed artigianali: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009. Clicca qui per la documentazione.
2 - Per allevamenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 3289 del 18/09/2012. Clicca qui per la documentazione
3 - Per pulitintolavanderie: D.G.R. n. 20138 del 23/12/2004. Clicca qui per la documentazione
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) di cui all’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
1 - Per impianti industriali ed artigianali. Clicca qui per la documentazione
2 - Per allevamenti. Clicca qui per la documentazione
Comunicazione in materia di rifiuti (procedura semplificata) di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. Clicca qui per la documentazione