Accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale

Gli agenti della polizia provinciale accertano le violazioni amministrative previste dal codice della strada. In particolare, sulle strade provinciali la Polizia Provinciale ha installato alcuni rilevatori elettronici della velocità (per approfondimenti clicca qui). Pertanto, le informazioni contenute nella presente scheda riguardano principalmente verbali per violazioni di eccesso di velocità e non contestate immediatamente.

Il verbale deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del codice della strada, attinto dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati è identificato successivamente alla commissione della violazione, la notifica può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

Adempimenti

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (minimo edittale). Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta direttamente presso l'ufficio Verbali della Polizia Provinciale oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure a mezzo di conto corrente bancario, come indicato nel corpo del verbale.
Trascorsi i 60 giorni dalla notificazione, non si ha più diritto a pagare la sanzione in forma ridotta, e la cifra indicata sul verbale, al netto delle spese di procedimento e notifica, raddoppia. Se la violazione accertata, come indicato nel verbale, comporta la sanzione accessoria della decurtazione dei punti o la sospensione della patente, il soggetto intestatario del mezzo è tenuto a comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati della patente del conducente che ha commesso l'infrazione, anche se questo coincide con il l'intestatario del mezzo.
La comunicazione può essere eseguita utilizzando il modello A allegato al verbale, con le modalità in esso indicate.
La mancata comunicazione comporta l'emissione di un nuovo verbale a carico dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 126bis del Codice della strada.

Particolare forma di pagamento ( sconto del 30%)
Se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla notificazione del verbale, è possibile fruire di una riduzione del 30%, rispetto al minimo edittale previsto per la sanzione. La riduzione non è ammessa quando i verbali sono elevati perviolazioniche prevedonola sospensione della patente di guida. Ad esempio, non è possibile avere lo sconto del 30% sulle sanzioni elevateper aver superato il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h (infattila violazione degli articoli 142 comma 9 e 142 comma 9bis del Codice della strada prevede proprio la sospensione della patente). Per approfondimenti clicca qui

Costi

Costi di accertamento e notifica, come indicati nel verbale.

Tempi

Poiché il procedimento non avviene su istanza di parte ma d'ufficio, non sono previsti tempi d'attesa.

Note

Avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che il verbale sia stato emesso ingiustamente, è possibile fare ricorso alPrefettoo, in alternativa, alGiudice di paceterritorialmente competente (cioèdella località dove è stata rilevata l'infrazione, che comunque è indicata sul verbale).

MODALITA' PER IL RICORSO AL PREFETTO

Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Brescia, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale. Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi: - con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Provinciale, Via Romiglia 2 -25124 Brescia; -con raccomandata a.r. alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, Piazza Paolo VI 25121 Brescia.

COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta eogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta.

COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Provinciale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto. Il Prefettosi pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Provinciale, come segue:

1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando di Polizia Provinciale, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la qualeimpone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzioneprevista per legge(circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

MODALITA' PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (60 se il trasgressore risiede all'estero), possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (sul verbale è comunque indicato quale Giudice di Pace è competente), allegando i documenti ritenuti idonei e la marca attestante il versamento del contributo unificato. Il ricorso va inoltrato con raccomandata a.r., o consegnato direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace competente;

COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta eogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta.

COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (solo se residente nel Comune di Brescia) la data fissata per l'udienza, notifica inoltrealla Polizia Provinciale e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti. All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:

1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile in tribunale.
In ogni caso, il ricorrente è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Provinciale l'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, utilizzando il modulo b apposito, allegato al verbale. Seentro i termini previsti nonè stato proposto ricorso e/o nonè avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimoprevisto per leggecon aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazioneall'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è in capo al Comandante Dario Saleri, email: polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it.

Normativa di riferimento:
Codice della strada (D.lgs. 285/1992)

Destinatari

Il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del codice della strada.

Segnalazioni sul servizio

Per avere informazioni o fare segnalazioni in merito a verbali:
e-mail: verbali.polizia@provincia.brescia.it   polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it

Settore di riferimento

Settore Vigilanza e Sicurezza

Dirigente

Dario Saleri
0303748007
dsaleri@provincia.brescia.it

Sede

Via Romiglia 2 25124 Brescia

Orari

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30.

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

AllegatoNoteDataFormatoDimensione
Decreto Presidente n.63/2019 Decreto Presidente n.63/2019-decreto_presidente_63-2019.pdf 03/03/2021 pdf 106.96 KB
Modello Decurtazioni Punti CDS Modello Decurtazioni Punti CDS-modello_decurtazioni_punti_cds.pdf 21/12/2021 pdf 126.72 KB
Modulo Richiesta Rate CDS Modulo Richiesta Rate CDS-modulo_richiesta_rate_cds.pdf 21/12/2021 pdf 171.66 KB
Modulo Ricorso Prefetto Modulo Ricorso Prefetto-modulo_ricorso_prefetto.pdf 24/12/2021 pdf 94.96 KB

Data di aggiornamento scheda

14/03/2023

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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