Avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che il verbale sia stato emesso ingiustamente, è possibile fare ricorso alPrefettoo, in alternativa, alGiudice di paceterritorialmente competente (cioèdella località dove è stata rilevata l'infrazione, che comunque è indicata sul verbale).
MODALITA' PER IL RICORSO AL PREFETTO
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Brescia, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale. Il ricorso va inoltrato in uno dei seguenti modi: - con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Provinciale, Via Romiglia 2 -25124 Brescia; -con raccomandata a.r. alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, Piazza Paolo VI 25121 Brescia.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta eogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta.
COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Provinciale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto. Il Prefettosi pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Provinciale, come segue:
1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al Comando di Polizia Provinciale, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la qualeimpone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzioneprevista per legge(circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
MODALITA' PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (60 se il trasgressore risiede all'estero), possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (sul verbale è comunque indicato quale Giudice di Pace è competente), allegando i documenti ritenuti idonei e la marca attestante il versamento del contributo unificato. Il ricorso va inoltrato con raccomandata a.r., o consegnato direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace competente;
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta eogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta.
COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente (solo se residente nel Comune di Brescia) la data fissata per l'udienza, notifica inoltrealla Polizia Provinciale e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti. All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in tribunale.
In ogni caso, il ricorrente è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Provinciale l'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace, utilizzando il modulo b apposito, allegato al verbale. Seentro i termini previsti nonè stato proposto ricorso e/o nonè avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimoprevisto per leggecon aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazioneall'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).
In caso di inerzia, il potere sostitutivo è in capo al Comandante Dario Saleri, email: polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it.
Normativa di riferimento:
Codice della strada (D.lgs. 285/1992)