La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES): in primis battezzata TRISE, nel maxi-emendamento del Governo approvato in Senato ha assunto la denominazione di IUC (Imposta Unica Comunale).
L’Imposta unica comunale (IUC) è composta da più parti: l'Imposta municipale propria (IMU) sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la Tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) che copre i servizi comunali indivisibili (es. illuminazione, manutenzione strade, verde ...) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è in vigore dal 1° gennaio 2014.
L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso, mentre la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.
La TARI, che insieme con la TASI sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte.
La TASI si paga su tutti gli immobili, anche su prime case, aree scoperte o edificabili. Sono invece escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Se un immobile è di proprietà di più persone, tutte sono tenute in solido al pagamento della TASI. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. L’aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti della precedente IMU (1,06%). La base imponibile è la stessa dell’IMU (articolo 13 del Dl 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011).
La disciplina della IUC, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di Stabilità per l’anno 2014”, sarà integrata dalle norme di un apposito regolamento che il Comune dovrà approvare per definire nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo relativi all’applicazione delle singole componenti del tributo.
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso, mentre la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile. La TARI, che insieme con la TASI sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte. La disciplina della IUC, contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di Stabilità per l’anno 2014”, sarà integrata dalle norme di un apposito regolamento che il Comune dovrà approvare per definire nel dettaglio alcuni aspetti di rilievo relativi all’applicazione delle singole componenti del tributo entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. |
IMU
ALIQUOTE | Per l'anno 2014 il pagamento della prima rata va effettuato utilizzando le aliquote deliberate per l'anno 2012-2013.(ALIQUOTE DELIBERATE - C.C. NR.30 DEL 29/10/2012) ABITAZIONE PRINCIPALE Esente ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO CAT. A1-A8-A9) 4 per mille (da versare interamente al comune) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Esente TERRENI, AREE EDIFICABILI 10,6 per mille (da versare interamente al Comune) ALTRI FABBRICATI (esclusi categoria “D”) 10,6 per mille (da versare interamente al Comune) ALTRI FABBRICATI (solo categoria “D”) 10,6 per mille (aliquota 7,6 per mille Stato - aliquota 3 per mille Comune) |
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COME SI CALCOLA |
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ABITAZIONE PRINCIPALE |
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RIDUZIONI | La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.L. 22.01.2004 n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. | |||||||||||||||||||||||||||||
MODELLO F24 | Il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato presso qualsiasi sportello postale/bancario, utilizzando i codici tributo e il codice Ente di seguito riportati, mediante Modello F24 . Il Modello F24, nella sezione "IMU e altri tributi locali, deve essere compilato nei seguenti campi: - il codice ente (G859 per il Comune di Pontevico), - i codici tributo di seguito elencati: 3912 - IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3913 - IMU - Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - STATO 3914 - IMU - Imposta Municipale Propria per i terreni - COMUNE 3916 - IMU - Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3918 - IMU - Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati (escluso cat. D) - COMUNE 3925 - IMU - Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo ( solo categoria D) - STATO 3930 - IMU - Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo ( solo categoria D) - COMUNE 3923 - IMU - Imposta Municipale Propria per interessi da accertamento - COMUNE 3924 - IMU - Imposta Municipale Propria per sanzioni da accertamento - COMUNE - barrare "ACC" o "SALDO" a seconda se il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, - indicare in cifre il "numero di immobili", - nello spazio "anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce. Il contribuente dovrà versare contestualmente le quote dovute al Comune e allo Stato. | |||||||||||||||||||||||||||||
DICHIARAZIONE | Tutti coloro i quali hanno l’obbligo di effettuare la dichiarazione IMU avranno come termine per presentare la dichiarazione il 30 Giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. | |||||||||||||||||||||||||||||
TASI
VERSAMENTO |
La scadenza della prima rata, prevista per il 16 Giugno 2014 è stata posticipata a Ottobre 2014. (in attesa del decreto)
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CHI VERSA |
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA Il presupposto della TASI è la proprietà (e il godimento per gli inquilini) di immobili (comprese le abitazione principali e relative pertinenze) e aree edificabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata non dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la TASI è dovuta anche, in parte, dall'inquilino. |
COME SI CALCOLA |
COME SI DETERMINA LA TASSA Entro il termine di approvazione del Bilancio 2014, il Comune determina le aliquote dell’imposta e la percentuale dell’ammontare complessivo della TASI dovuta dal proprietario in misura principale e dall'occupante se persona diversa dal proprietario.. Entro lo stesso termine l’Ente disciplina le riduzioni e approva il regolamento. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, e si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per gli stessi coefficienti dell'IMU sopra riportati. I terreni agricoli sono esenti dal versamento TASI. |
TARI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il Comune entro il termine di approvazione del Bilancio 2014 determina le tariffe e le scadenze di pagamento della TARI, provvedendo a recapitare i relativi avvisi di pagamento. Non sono previsti aumenti delle tariffe. |
Per il calcolo dell'IMU e della TASI i contribuenti possono rivolgersi presso un CAAF o un commercialista di fiducia.
Comune di Pontevico - Ufficio Tributi
Piazzetta Comune, 5 – 25026 Pontevico (BS)
Tel. 030/9931139
Fax 030/9931151
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.