L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Nel caso di un soggetto che possiede (o altro diritto reale) più immobili deve essere effettuato un versamento per ogni Comune in cui sono situati gli immobili.
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Con le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2007, per quanto concerne la detrazione per l'abitazione principale (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 504 del 1992), si stabilisce che la stessa sia collegata alla residenza anagrafica del contribuente. In proposito, è bene ricordare che sino ad oggi la detrazione spettava solo a condizione che il proprietario avesse la dimora abituale nell'immobile, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
L'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Se si è proprietari dal 1° gennaio, si versa il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. Se il possesso è stato parziale l'imposta va comunque rapportata ai dodici mesi. A dicembre si calcolerà il conguaglio esatto di quanto dovuto con aliquota e detrazione (se abitazione principale) in vigore nell'anno in corso.
Se si è proprietari dopo il 1° gennaio, l'imposta dovuta per i 12 mesi dell'anno precedente va commisurata ai mesi di possesso nel primo semestre del corrente anno. Con il saldo si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Chi vende un immobile nel primo semestre dell'anno in corso può versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 30 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni del corrente anno.
Alcune situazioni particolari:
L'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente relativamente a detta nuova fattispecie.
Così, ad esempio, il contribuente che solo nel corrente anno adibisce l'unità immobiliare ad abitazione principale dovrà calcolare la rata di acconto sulla base dell'aliquota e della detrazione vigenti per le abitazioni principali nell'anno precedente.
L'imposta dovuta a titolo di acconto dovrà essere determinata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno precedente il periodo di possesso sia stato inferiore all'intero anno. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, il contribuente dovrà determinare l'acconto nella misura pari al 50% dell'importo che si sarebbe dovuto versare se avesse posseduto l'immobile per l'intero anno.
L'imposta dovuta nell'acconto di giugno dovrà essere commisurata ai dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente, ed entro il 20 dicembre si dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno in corso.
Esempio: il contribuente che, nel primo semestre dell'anno in corso, possiede un immobile per soli 3 mesi dovrà versare entro giugno i 3/12 dell'imposta dovuta per l'intero anno precedente.
Il disposto dell'art. 10, comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992 stabilisce, infatti, che l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento.
Con il D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, a decorrere dal mese di maggio 2007, sono anticipati al 16 giugno ed al 16 dicembre i termini per il pagamento dell'imposta rispettivamente in acconto e saldo.
La Legge Finanziaria 2007 stabilisce inoltre che il pagamento dei tributi locali debba avvenire con arrotondamento all'euro. In particolare per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso in caso contrario.
La misura minima per il pagamento ed il versamento è fissata in € 10,33.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell'imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
E' necessario comunicare al Comune di aver provveduto al ravvedimento.Esempio:
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad euro 120,00, il calcolo da è il seguente:
-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo
((€ 120 x 2,5 x 22)/36.500)
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell'ICI dovuta.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall'Agenzia del Territorio.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Tutti i contribuenti, inoltre, a partire dall’anno 2008, avranno l'obbligo di evidenziare tutte le indicazioni utili ai fini Ici nella dichiarazione dei redditi.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio postale tramite il nuovo bollettino postale n. 88613450 che Equitalia -Esatri Spa invierà ai contribuenti o tramite F24.
I modelli di versamento, a disposizione presso gli uffici comunali, devono contenere le caratteristiche tecniche di cui al modello approvato con DM 12.05.93.
Le ALIQUOTE sono:
- 4,5 per cento: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate A/1 – A/8 e A/9, e le relative pertinenze (box, garages, soffitte, cantine) anche se iscritte distintamente in catasto.
- 7,0 per cento: per tutti gli altri immobili (seconde case, aree fabbricabili, uffici, opifici, magazzini, negozi, ecc.).
DETRAZIONI
Viene effettuata una detrazione di €. 105,00 per le unità immobiliari classificate A/1 – A/8 e A/9 e adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
Non fruisce della detrazione l’abitazione classificata A/1 – A/8 e A/9 data in uso gratuito a figli e genitori (ai parenti di primo grado in linea diretta).
VERSAMENTI
Il pagamento può essere effettuato tramite il nuovo bollettino postale n. 88613450 che Equitalia -Esatri Spa invierà ai contribuenti o tramite F24.
Il pagamento deve essere arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 50 centesimi, per eccesso se superiore a 50 centesimi.
L’importo minimo per ogni pagamento è pari a € 6,00 (€ 6,00 x l’acconto e € 6,00 x il saldo).
VALORE AREE FABBRICABILI
L’Amministrazione comunale, allo scopo di ridurre il contenzioso, ha ritenuto opportuno determinare, come segue, i valori minimi delle aree fabbricabili del P.R.G., valevoli dal 1° gennaio 2009:
Destinazione urbanistica come da Piano Regolatore vigente Valore al mq.
A - Centro storico € 70,00
B - Area di completamento € 80,00
C - Area di lottizzazione € 70,00
D - Area industriale ed artigianale € 100,00
Entro il 16 giugno 2009 deve essere versato l’acconto, che è pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota e detrazioni dell’anno 2008.
Il saldo dovrà essere effettuato dal 1° al 16 dicembre 2009 ed è pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato.
NOVITA’ PER LA DENUNCIA DI VARIAZIONE I.C.I.
Per le modifiche intervenute nel 2008 la denuncia non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’ICI dipendono da atti realizzati con le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463 relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). (Per informazioni si rimanda alle istruzioni ministeriali allegate al modello).
La dichiarazione deve essere presentata o spedita all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2008.
CONTROLLI ICI
Anche durante il 2009 verranno effettuati controlli sui pagamenti e sulle dichiarazioni ICI, in particolar modo sulle aree fabbricabili. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Polaveno o presso i CAF autorizzati e le organizzazioni sindacali dei pensionati di Polaveno: SPI – CGIL, FNP – CISL, UILP – UIL.
L'amministrazione inoltre informa che, anche per l’anno 2009, non è stata deliberata l’addizionale IRPEF.
Ufficio Tributi – Istruzione - Cultura
Raffaella Sabattoli
Piazza Marconi n. 4 25060 Polaveno
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.