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Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per richiederlo deve presentare la domanda di permesso di costruire al Comune allegando ad essa tutta la documentazione necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi Uffici.
Sono pertanto da allegare, relativamente al tipo di intervento da operare: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE FIRMATA DA: COMMITTENTE, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE, INDICANTE:
DOCUMENTAZIONE GRAFICA FIRMATA DA: COMMITTENTE, PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE INDICANTE:
Per il rilascio del permesso di costruire andranno versati al Comune gli oneri di urbanizzazione ed il contributo concessorio, secondo quanto previsto dalla Legge 23.2.1977 n. 10 art.3 e dalle Leggi Regionali 5.12.1977 nn. 60 e 61 art.4.
Per gli impianti industriali, il contributo di Concessione è sostituito con il contributo relativo alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (artt.3- 5-6-10 della Legge 28.2.1977 n. 10).
L'art.9 della Legge 28.1.1977 n. 10 infine, indica in quali casi il rilascio della Concessione è gratuito.
Pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 52,00 per fabbricati fino a mc 500 ed opere varie; € 110,00 per fabbricati da mc 500 a mc 1000; € 210,00 per fabbricati da mc 1001 a mc 2000; € 260,00 per fabbricati oltre i mc 2000.
SANZIONI
Chi procede alla esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistiche, senza il prescritto Permesso di costruire e/o esegue opere in parziale e/o totale difformità dallo stesso è passibile di pene pecuniarie e penali previste dall'Art.17 lettera b, della legge 28.1.1977 n. 10, modificato dall'Art.20 della Legge 28.2.85 n. 47.
Inoltre l'attività edilizia è soggetta al controllo ed alle sanzioni previste al Capo 1 della legge 47/85.
VALIDITA'
La validità del permesso di costruire è espressamente indicata sullo stesso. Entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire (pena decadenza) debbono essere iniziati i lavori, ed entro il termine di 36 mesi dall’inizio lavori devono essere terminati i lavori stessi, salvo proroghe per i casi particolari.
SCADENZA
Il permesso di costruire decade nei seguenti casi:
Non sono previsti rinnovi dell'atto Concessorio. Il permesso decaduto può essere nuovamente richiesto e per le opere già iniziate, l'oggetto del permesso riguarderà solo la parte delle opere non completate. Secondo la giurisprudenza attuale, gli "oneri di urbanizzazione" versati, per opere a cui non vi sia stato dato corso, possono essere richiesti a rimborso (oneri concessori esclusi).
Nel caso di richiesta di Permesso di costruire per il completamento di opere (Permesso decaduto per il mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori) è dovuto solo il pagamento di ulteriori "oneri di concessione" commisurati all'entità delle opere ancora da eseguirsi. (Oneri di urbanizzazione esclusi).
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SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELL'ALTA VALLE TROMPIA
Geom. Stefania Ambrosi
0309220100
utav@cm.valletrompia.it
Via Caduti del Lavoro n. 3 25060 Pezzaze
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Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
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Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.