La legge 23 dicembre 1998 n°. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 luglio 2000.
L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:
alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000.
alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo *circ.35/2010).
alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010).
cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).
La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il permesso di soggiorno; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il " permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni ( circ.35/2010)
L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).
Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno, altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale (circ. 179/1999 - circ. 206/2000.
GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ:
Per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o dato in affidamento preadottivo:
dal 01.01.2009 al 31.12.2009, l'importo mensile è pari a Euro 309,11 per un totale di Euro 1.545,55
dal 01.01.2010 al 31.12.2010, l'importo mensile è pari a Euro 311,27 per un totale di Euro 1.556,35
La Domanda deve essere corredata dalla certificazione ISE ed il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata. Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari con 3 componenti = € 32.448,22
Deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. (L'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno msg. 7015 del 6.3.2006)
Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
il figlio:
sia stato riconosciuto dal padre stesso;
si trovi nella sua famiglia anagrafica;
sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.
Nessuno.
La domanda deve essere presentata e perfezionata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto e l’erogazione dell'assegno di maternità deve avvenire entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.
SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA DELL'ALTA VALLE TROMPIA
Rag. Marzio Maffina
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Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.