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Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a previa comunicazione al comune competente, con una efficacia differita. L’imprenditore non può realizzare quanto dichiarato nella comunicazione prima di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Comune. Ovviamente non può realizzare l'operazione prevista se il Comune fa pervenire entro tale termine una comunicazione negativa o una richiesta di integrazione.
REQUISITI PERSONALI (morali, professioanli e tecnici)
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
REQUISITI ATTIVITA'
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Il modello di comunicazione non è soggetto a bollo e va compilato in 3 copie:
Ogni copia va datata e firmata in calce.
Documenti da allegare al modello:
Il modello va compilato completamente e, prima di sottoscriverlo in ogni sua parte, ne vanno fatte 2 fotocopie. Tutte e tre i modelli così ottenuti vanno sottoscritti in originale; tutte le firme devono essere fatte in originale, non devono risultare da fotocopia.
I modelli, così firmati, vanno presentati all'ufficio protocollo del comune, che provvederà a porre su essi il timbro datario del protocollo e restituirà 2 delle tre copie (una copia deve essere trasmessa alla camera di commercio insieme agli altri modelli della cciaa, mentre l'altra copia rimarrà al richiedente e costituirà la "licenza di commercio").
Successivamente alla consegna del modello, il comune avvierà un procedimento per verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese.
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
L’ufficio ha 30 giorni di tempo per valutare la domanda, decorsi i quali si applicherà il principio silenzio/assenso.
NORME NAZIONALI
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
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Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.