COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191)
"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato."
A Ome, come in tutti i Comuni dove non c'è una Questura o un Commissariato di Polizia di Stato, l'autorità di locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. Le comunicazioni in questione vengono gestite dal Servizio Polizia Locale.
In seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 79 del 20.06.2012 (art. 2) convertito dalla l. n. 131 del 07.08.2012:
"1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto. [omissis]"
(estratto dall'art. 2 del d.l. 79/2012 pubblicato sulla G.U. n. 142 del 20.06.2012 ed entrato in vigore il giorno successico (21.06.2012) convertito con legge n. 131 del 07.08.2012)
N.B. Rimane in vigore l'obbligo di comunicazione per le cessioni di fabbricato che non rientrano tra quelle indicate dall'art. 2 c. 1 sopracitato e la comunicazione delle cessioni di fabbricato a cittadini stranieri ai sensi del d. lgs. n. 268/98. Per quest'ultima è possibile la presentazione on line: tutte le informazioni e le modalità di attivazione del servizio si trovano cliccando qui oppure dalla home page del sito www.comune.ome.bs.it cliccando sul banner "pratiche e modulistica"
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata presso il Comune all'Ufficio Protocollo (clicca qui per visualizzare gli orari di apertura al pubblico), oppure inviata mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (per il termine di 48 ore, vale la data di ricevuta dell'Ufficio Postale).
Nel caso di violazione (mancata o tardiva comunicazione), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549 (in base alla legge 689/1981, con il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, la sanzione risulta di euro 206. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notifica è possibile rivolgere al Sindaco un ricorso scritto).
Area servizi generali
Servizi polizia municipale
REFERENTE
Giuseppe Vitali
PERSONALE ADDETTO
Nome e Cognome | Qualifica | Telefono | Fax | |
AGENTE P.L.MARIO GHITTI | Polizia municipale | vigilanza@comune.ome.bs.it | 030652025 | 030652283 |
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.