CRITERI DETERMINATIVI DEL CANONE
Il canone è determinato dall’ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per i moltiplicatori stabiliti per la fattispecie, la misura e la durata dell'occupazione. Allo stesso si aggiunge il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, servizi igienici e di spazzamento o ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune, ovvero derivanti da mancato introito di stalli di sosta inglobati nella occupazione.
Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell’anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile. Le frazioni d’anno sono computate per intero.
Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle sesse.
In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.
Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti
categorie di importanza:
1a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";
2a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività".
TARIFFE ANNO 2017
Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 2/1/2017:
Occupazioni temporanee – Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadro o lineare:
1° categoria: € 0,72 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,997 con arrotondamento = € 1,00
2° categoria: € 0,54 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,747 con arrotondamento = € 0,75
Per i mercati del martedì e venerdì in Iseo e del sabato in Clusane vengono applicate le seguenti tariffe:
1° categoria: € 0,52 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,719 con arrotondamento = € 0,72
2° categoria: € 0,39 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,539 con arrotondamento = € 0,54
Per gli ampliamenti delle occupazioni permanenti (es. ampliamenti estivi) vengono applicate le seguenti tariffe:
1° categoria: € 0,11 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,152 con arrotondamento = € 0,15
2° categoria: € 0,08 tariffa giornaliera/mq. o ml. x 1,384= 0,111 con arrotondamento = € 0,11
Occupazioni permanenti – Tariffe annuali ordinarie al metro quadro o lineare:
1° categoria: € 26,28 tariffa annua/mq. o ml. x 1,384= € 36,371 con arrotondamento = € 36,37
2° categoria: € 19,71 tariffa annua/mq. o ml. x 1,384= € 27,278 con arrotondamento = € 27,28
MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Il canone è commisurato all'entità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento alla unità superiore alla cifra contenente decimali. In caso di superfici inferiori a 1 metro quadrato o metro lineare il canone viene calcolato per una occupazione convenzionale di metri quadrati uno.
Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell’apposita tariffa che può essere aggiornata con Deliberazione di Giunta Comunale entro i termini stabiliti dalla Legge per l’approvazione del Bilancio di previsione.
MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:
· per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
· per gli eventuali anni successivi, entro il 30 Aprile di ciascun anno.
Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della Concessione.
Il pagamento del canone di occupazione è l’elemento che rende efficace la concessione e l’occupazione è abusiva se
effettuata prima del pagamento contestuale al ritiro della concessione.
L’eventuale occupazione che permane fra la scadenza di una concessione scaduta e il pagamento contestuale al ritiro
del rinnovo successivo, costituisce occupazione abusiva a termini del regolamento vigente.
Criteri per la modalità di pagamento
Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione; il mancato assolvimento a tale obbligo determina il non rilascio della concessione.
Per le occupazioni permanenti qualora l’ammontare del canone annuo sia superiore ad euro 2.500,00, è consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di due rate bimestrali di cui la prima al 30 aprile. Il canone complessivo è comunque garantito dalla presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria o deposito di denaro in contante non produttivo di interessi, di durata pari alla concessione; la garanzia va presentata all'atto del
rilascio della concessione e ne costituisce elemento essenziale.
Nel caso di importi annui superiori a euro 2.500,00 il pagamento per le annualità successive deve essere garantito mediante presentazione , all’atto del rilascio della concessione, di apposita fidejussione a favore del Comune di Iseo.
La fidejussione può essere bancaria, assicurativa o in contanti e in quest’ultimo caso non sono riconosciuti interessi.
Per le occupazioni temporanee, con canone complessivamente superiore ad euro 2.500,00 è consentita la possibilità di frazionamento massimo del canone in due rate mensili e per mesi interi a partire dalla decorrenza della concessione.
All’atto del rilascio della concessione va corrisposta la prima rata e apposita cauzione o fidejussione così come stabilito
ai punti precedenti.
Per le occupazioni temporanee di aree mercatali è possibile il frazionamento in massimo due rate, di cui la prima al
30 aprile e la seconda al 30 giugno. Di norma il pagamento è da effettuarsi al 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato
pagamento anche di una sola rata, l'esercente sarà sanzionato con il divieto ad esercitare su suolo pubblico per 2
giornate consecutive, oltre alle sanzioni previste dal vigente regolamento.