Obbligo di denuncia
Coloro che occupano o conducano i locali a qualsiasi titolo, entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, sono tenuti a presentare denuncia di occupazione avvalendosi dell’apposita modulistica reperibile presso lo Sportello TIA o scaricabile direttamente dal sito internet del Comune.La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TIA siano rimaste invariate.In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della TIA o comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
A titolo di esempio, deve essere dichiarato:
- ogni cambiamento di occupazione entro il territorio Comunale (denuncia di variazione) o trasferimento di residenza in altro Comune (denuncia di cessazione);
- ogni differenza nella superficie dei locali occupati e/o variazione del numero degli occupanti.Per ulteriori dettagli consultare direttamente lo specifico Regolamento TIA disponibile nel sito del Comune o contattare lo sportello.
Versamenti
La quantificazione degli importi dovuti viene effettuata dal Comune sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni ( mq dei locali e mesi di occupazione nell’anno per le utenze non domestiche, mq dei locali, n° occupanti e mesi di occupazione nell’anno per le utenze domestiche ).
Ai contribuenti viene inviato, annualmente, all’indirizzo risultante dalla dichiarazione, un avviso contenente l’addebito del costo del servizio, le modalità di pagamento e l’indicazione degli orari di ricevimento dello sportello e dei relativi recapiti telefonici.
Istanze di rimborso
Le istanze di rimborso vanno presentate entro 5 anni dalla data in cui è stato effettuato il versamento o il maggior versamento non dovuto o si è verificato il presupposto che dà titolo al rimborso. Il rimborso, se dovuto, viene disposto entro il termine massimo di 180 gg. dalla data di presentazione dell’istanza.
Le istanze di rimborso relative all’IVA versata per le annualità comprese dal 2003 al 2009 sono, attualmente, sospese in attesa di provvedimenti legislativi in materia
Versamenti tardivi/ravvedimento
L'accertata natura tributaria della tariffa rifiuti comporta l'applicabilità alla stessa della disciplina specifica in materia di tributi locali. Per questo motivo, i versamenti tardivi devono essere regolarizzati mediante il cosiddetto “Ravvedimento operoso” ( art. 13 del D.Lgs. 472/97 ), in base al quale per i ritardi nei versamenti fino a 30 giorni dalla scadenza, per le violazioni commesse dal 01/02/2011, l’importo originario della rata deve essere maggiorato della sanzione del 3,00% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali ( attualmente 1,5 % annuo ), calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Per ritardi superiori a 30 gg e inferiori ad 1 anno la sanzione dovuta è pari al 3,75 %.
Per eventuale computo del versamento da effettuarsi si consiglia di contattare lo sportello o l’ufficio Tributi.
Per ritardi superiori all’anno non è più possibile ricorrere al Ravvedimento. Sarà l’ufficio tributi che avrà cura di notificare al contribuente un avviso di accertamento in rettifica, con applicazione della sanzione del 30 % dell’imposta dovuta e non versata.