Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento o dalla formazione del silenzio-diniego, ovvero chiedere, nello stesso termine di 60 giorni, al Difensore Civico Regionale, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Normativa di riferimento:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 30 ottobre 2017 disponibile in allegato.