Ai sensi dell’art. 8-bis lettera b del d.lgs. 28/2011 e s.m.i. ) l'autorizzazione unica (di competenza provinciale) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter).
Domanda
Come presentare la domanda
Dal 20 febbraio 2014, con d.d.s. del 6 dicembre 2013 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia serie Ordinaria n.51 del 17/12/2013) Regione Lombardia ha approvato la modulistica per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica (AU) e ha definitivamente predisposto che la presentazione delle istanze avvenga via telematica sul portale Procedimenti di regione al seguente link, secondo la modulistica ivi indicata:
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/private/servizio/Ambito_1/FER
Contenuti
La domanda, corredata dalla necessaria documentazione tecnica (documentazione minima istruttoria vedi d.g.r. n. 4803 del 31/05/2021 par. 4.4.2, specifica, eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico; deve contenere la lista di tutte le autorizzazioni, assensi, nulla osta necessari con l’elenco di tutti gli Enti e/o soggetti privati interessati, che a qualsiasi titolo devono essere coinvolti nel procedimento (ad esempio SNAM, Telecom, Terna, AIPO, Reticolo idrico, Gestore pubblici servizi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco).
Documentazione richiesta dal Comune per il rilascio del titolo edilizio; a tal fine si ricorda che l'assenso edilizio, di competenza del Comune interessato, è rilasciato all'interno del procedimento unico.
Qualora il progetto preveda anche la realizzazione di una rete di connessione alla rete elettrica è necessario produrre la documentazione prevista alla d.g.r. XI/4803 del 31/05/2021.
ll proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Laddove il procedimento richieda espressamente una dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., dovranno essere coinvolti i proprietari degli immobili interessati dalle opere da realizzare e la conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente, sarà indetta solo ad avvenuta partecipazione del pubblico al procedimento istruttorio, nelle forme di pubblicità previste dal Testo Unico sugli Espropri.
La documentazione tecnica di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15.03.2006, relativa all'autorizzazione paesaggistica, da allegare ai sensi dell'art. 80 comma 3 lettera e ter) della L.R. 12/2005 e s.m.i. solo se l'impianto di produzione di energia è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico;
Ai sensi dal paragrafo 13.1 lettera l) del DM 10.09.2010, se l'impianto non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. 42/04, dovrà essere allegata copia della comunicazione effettuata alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Bergamo e Brescia per la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela o di procedure di accertamento sussistenza beni archeologici.
Se l’impianto di produzione di energia ha una potenza termica immessa con il combustibile al 100% del carico, superiore alle soglie indicate nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del d. lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere allegata la documentazione tecnica prevista in relazione alle emissioni in atmosfera, così come indicata sul sito della Provincia:
https://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera
Se l’impianto di produzione di energia utilizza, per la produzione della stessa, rifiuti, come definiti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere allegata la documentazione tecnica prevista in relazione alla gestione di rifiuti, così come indicata sul sito della Provincia:
https://www.provincia.brescia.it/servizi-online/autorizzazione-alla-realizzazione-e-gestione-di-un-nuovo-impianto-di-recupero-o
Se dall’impianto di produzione di energia si generano scarichi di acque reflue dovrà essere allegata la documentazione tecnica prevista in relazione agli scarichi di acque reflue, così come indicata sul sito della Provincia https://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/acque-reflue , ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei regolamenti regionali n. 3 e 4 del 24/03/2006 e r.r. n. 6/2019.
In particolare, dovranno essere presentate le dichiarazioni e le specifiche contenute nella modulistica provinciale a seconda della tipologia di acque reflue (industriali, domestiche, di prima pioggia) nonché le coordinate Gauss-Boaga e lo schema del pozzetto di ispezione.
VALUTAZIONI AMBIENTALI
Nel caso il progetto preveda un impianto per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 100.000 abitanti equivalenti o a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema dovrà essere espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 4 e 5 e dell’allegato A lettera ah) della L.R. 5/2010.
L'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale V.I.A. verrà presentata ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 5/2010 alla Provincia, se autorità competente ai sensi della legge regionale.
Il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27 bis) del T.U.A. prevede una modalità di svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, integrata al rilascio dei diversi titoli autorizzativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto, comprensivi dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs 387/2003.
Nel caso invece il progetto preveda un impianto per il trattamento biologico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti, o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema dovrà essere espletata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., degli artt. 4 e 5 della legge regionale 5/2010-allegato B lettera c), secondo le procedure definite dal Regolamento regionale 25 marzo 2020 - n. 2.
L'istanza di VIA o di Verifica di assoggettabilità alla VIA comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell’avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicativo web S.I.L.V.I.A. (https://www.silvia.servizirl.it/silvia).
Il report dell’istanza depositata dovrà essere trasmesso via pec all’indirizzo ambiente@pec.provincia.bs.it alla provincia di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.
Il procedimento unico di autorizzazione ex d.lgs. 387/03 e s.m.i., resterà sospeso fino alla conclusione della procedura di valutazione ambientale.
AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
Con d.g.r. XI/7553 del 15/12/2022 Regione ha approvato il PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC). In particolare, l’Allegato 13 contiene la ricognizione delle caratteristiche progettuali e localizzative relative all’installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile in aree tutelate del territorio lombardo.
La Regione ha emanato la d.g.r. 26 febbraio 2024 - n. XII/1949 contenente: “Prime indicazioni per l’applicazione dell’allegato 13 del PREAC in merito all’installazione di impianti fotovoltaici al suolo e impianti agrivoltaici nelle aree agricole, nelle more dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d. lgs. 199/2021”.
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
In caso di vincolo paesaggistico ai sensi d.lgs. 42/2004, copia dell'istanza dovrà essere presentata anche a: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le province di Bergamo e Brescia www.soprintendenzabrescia.beniculturali.it PEC: sabap-bs@cultura.gov.it – Via Gezio Calini n. 26 Brescia .
ll proponente, prima di presentare l'istanza, dovrà verificare l'idoneità dell'area oggetto dell'impianto e, al fine di poter istruire la pratica, allegare o la relazione tecnica a cura del progettista con dimostrazione che l'impianto non ricade in aree non idonee e/o il certificato di destinazione urbanistica dell'area occupata dall'intero impianto