1. Compiti delle scuole nautiche
I centri per l’educazione marinaresca, l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati “scuole nautiche” (art. 49-septies d.lgs. n. 171/2005 “Codice della nautica da diporto” e successive modifiche; art. 42, comma 1, D.M. Trasporti n. 146/2008 “Regolamento di attuazione del codice della nautica di diporto”).
La scuola nautica è tenuta a svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste.
Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l’autorità marittima o l’ufficio Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale (art. 49-septies, comma 15, d.lgs. 171/2005; art. 42, comma 7, D.M. 146/2008). Ai medesimi uffici possono richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche con un numero di candidati non inferiore a 10 vengano svolti presso le loro sedi (art. 49-septies, comma 16, d.lgs. 171/2005).
Le scuole nautiche che hanno la sede principale nel territorio provinciale di Brescia sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia (art. 49-septies, comma 2, d.lgs. 171/2005).
I compiti della Provincia in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 49-septies, comma 3, d.lgs. 171/2005).
L’impresa che avvia esclusivamente la scuola nautica non può svolgere l’attività successiva al conseguimento della patente nautica (parere Ministero dei Trasporti 18 ottobre 2013). Infatti, per lo svolgimento delle pratiche di convalida, cambio residenza, rinnovo e duplicato di patenti nautiche è necessario essere autorizzati all’attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge n. 264/1991. A tal fine la stessa impresa titolare di scuola nautica può presentare apposita richiesta alla Provincia, contestualmente alla SCIA di avvio, o in un momento successivo (vedi la pagina AGENZIE AUTOMOBILISTICHE).
2. Disciplina amministrativa delle scuole nautiche
2.1 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e controlli
L'avvio di una nuova attività di scuola nautica è soggetta a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), da presentarsi alla Provincia utilizzando l’apposita modulistica (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla normativa (d.lgs. n. 171/2005, art. 49-septies; D.M. Trasporti n. 146/2008; d.lgs. 222/2016, artt. 1.1, 2.3, Tabella A Sez. I punto 14 – 99; art. 19 l. 241/1990).
L’inizio dell’attività di scuola nautica si intende coincidente con la data di presentazione della SCIA di apertura, come attestata dalla data di protocollazione presso la Provincia.
E' da intendersi quale avvio di nuova attività, soggetto alla medesima SCIA per avvio di nuova scuola nautica, anche il trasferimento di una scuola nautica già operante in altra provincia, la quale dovrà pertanto dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede).
La sede principale della scuola nautica è quella dove sono praticate le lezioni teoriche e dove è ubicato l’ufficio di segreteria (art. 1.3 Regolamento provinciale).
Anche ai fini dell'apertura di una ulteriore sede della scuola nautica (sede secondaria o unità locale) è necessario trasmettere una SCIA (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), cui seguirà il controllo da parte della Provincia (v. art. 49-septies, comma 4, d.lgs. 171/2005).
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, anche con riferimento alla normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011), e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oltre che dalle prescritte attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati con relativi elaborati tecnici.
Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione (v. art. 3, comma 4, Regolamento provinciale scuole nautiche):
a) Certificazione o autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività (v. successivi punti 2.2, 2.3 e 2.4);
b) Planimetria firmata da tecnico abilitato, quotata in scala almeno 1:100 con la rappresentazione dei locali della scuola nautica;
c) Certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’ASL competente, ai sensi del Regolamento Locale d’igiene (o atto equipollente);
d) Copia del contratto di locazione o del titolo di proprietà registrato e trascritto;
e) Elenco delle attrezzature marinaresche, strumenti e materiale didattico necessario per le lezioni teoriche in dotazione alla scuola nautica;
f) Copia della seguente documentazione relativa all’unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica: certificato di omologazione dello scafo (per l’utilizzo dell’unità di navigazione valgono le direttive della Regione Lombardia); certificato d’uso del motore; dichiarazione di conferma del proprietario della disponibilità dell’unità di navigazione e/o delle relative attrezzature nautiche, qualora la stessa non sia di proprietà; polizza assicurativa (indicante che la copertura è estesa anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente, inteso come proprietario dell’unità); certificazione del titolo professionale idoneo ai sensi del 6° comma dell’art. 28 del d.P.R. 431/1997; certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria di euro 51.646,00.
g) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria: certificato attestante la proprietà di beni immobili liberi da gravami ipotecari di valore almeno pari ad euro 51.646,00 oppure attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciato da aziende o Istituti di credito o società finanziarie con capitale non inferiore ad euro 2.582.284,50.
A far data dal giorno di presentazione della SCIA al protocollo della Provincia l'attività può essere iniziata (salvi gli altri eventuali adempimenti presso l'Ufficio Motorizzazione Civile – UMC di Brescia).
Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, controllando innanzitutto la completezza della documentazione presentata e comunicando all'interessato le eventuali carenze e irregolarità riscontrate entro 30 giorni (in tal caso il termine del procedimento di controllo si interrompe).
La Provincia ha il potere di disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, oppure la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile – un termine non inferiore a 30 giorni per provvedervi.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la Provincia può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti inibitori e conformativi (art. 19.3 l. 241/1990) oltre ai provvedimenti previsti dalla normativa specifica (d.P.R. 445/2000).
I controlli attengono alla sussistenza e conformità dei requisiti tecnici, amministrativi e professionali dichiarati (del titolare/rappresentante legale, degli altri componenti dell’impresa, del personale docente operante nell’organico dell’impresa), la verifica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dell’adeguatezza dei locali. L’Ufficio di norma effettua presso i locali uno specifico sopralluogo, entro il citato termine di controllo, la cui data viene anticipata all’impresa con adeguato anticipo. L’Ufficio si riserva di disporre anche l’accertamento della conformità dei requisiti dichiarati anche presso le competenti autorità (Capitanerie di Porto, Motorizzazione Civile).
La SCIA ha validità pari a 180 gg. dalla data della sua presentazione. Qualora quanto segnalato non venga realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
2.2 Requisiti dell'esercizio dell'attività di scuola nautica
Il titolare della scuola nautica (sia esso persona fisica o persona giuridica) deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio della scuola medesima, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’autorità competente (art. 49-septies, comma 4, d.lgs. 171/2005). L'esclusività della gestione va intesa come esercizio di una sola scuola, ancorché con più sedi, mentre non è precluso al titolare lo svolgimento di altre attività lavorative (analogamente alle autoscuole: v. Parere Consiglio di Stato n. 4514/2011).
Il titolare/legale rappresentante della scuola nautica può quindi ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola scuola nautica, mentre se svolge un'altra attività lavorativa è necessario verificarne in concreto la compatibilità con l'attività di scuola nautica sulla base dei seguenti criteri:
rapporto di lavoro subordinato (con impresa pubblica o privata), nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: deve avere le caratteristiche di part-time, nei limiti del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale. La Provincia acquisisce il nullaosta da parte del datore di lavoro;
lavoro autonomo: il titolare/rappresentante legale è tenuto alla sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro.
Per entrambi i suddetti casi (ulteriore attività di lavoro subordinato o autonomo), la Provincia acquisisce gli orari di apertura della scuola nautica confrontandoli con quelli di svolgimento dell'altra prestazione lavorativa, mediante documentazione che è onere dell'interessato depositare all'Ufficio provinciale al fine di verificare l'assolvimento della previsione normativa di gestione diretta e personale che il titolare deve garantire.
Si precisa che il titolare di un’autoscuola (vedi voce AUTOSCUOLE), purché in possesso dei requisiti previsti, può anche svolgere, oltre che l'attività di consulenza automobilistica (vedi voce AGENZIE AUTOMOBILISTICHE), anche quella di formazione ed istruzione dei candidati per il rilascio delle patenti nautiche.
In caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna sede è necessario dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, ad eccezione della capacità finanziaria, che va dimostrata solo per una di esse. Presso le ulteriori sedi deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare o, se trattasi di persone giuridiche, quale socio di società di persone o amministratore di società di capitali, in possesso dei requisiti richiesti al titolare di scuola nautica, ad eccezione della capacità finanziaria (art. 49-septies d.lgs. 171/2005).
Si evidenzia che l'avvio di un'ulteriore sede di attività di scuola nautica deve avere carattere continuativo e offrire all'utenza un servizio adeguato, pur se con una articolazione oraria per l'operatività delle diverse sedi definita secondo le esigenze e l'organizzazione dell'impresa. Al proposito, si ritiene possibile considerare come livello minimo da garantire l'apertura al pubblico in più giornate nell'arco della settimana, anche su giorni alterni, ovvero anche solo la mattina o solo il pomeriggio, con una fascia oraria giornaliera possibilmente non inferiore a tre ore.
Si precisa che non si ritiene ammissibile nominare quale responsabile didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente, che per sua natura ha carattere discontinuo, è attivabile per un massimo di 400 giornate nell'arco di un triennio solare con il medesimo datore di lavoro e si caratterizza per l'alternanza tra periodi lavorati e periodi di inattività.
Ai fini dell'apertura di ulteriore sede di scuola nautica è necessario trasmettere una SCIA (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), cui seguirà il controllo da parte della Provincia.
2.3 Requisiti personali
I requisiti personali richiesti dalla normativa ai fini della presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica sono i seguenti (v. art. 49-septies, commi 6 e 8, d.lgs. 171/2005; art. 4, comma 1, Regolamento provinciale scuole nautiche):
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato, con possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. aver compiuto anni 21;
3. essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado (o titolo equipollente se cittadino di altro Stato);
4. non essere interdetto o inabilitato;
5. non essere dichiarato fallito e non aver in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
6. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali, o alle misure di prevenzione e non essere stato condannato a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione (“requisito morale”);
7. essere in possesso di almeno uno dei requisiti per svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole nautiche;
8. svolgimento di attività di insegnamento presso scuole nautiche, con un'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque anni;
9. adeguata capacità finanziaria. Tale requisito, nel solo caso di persona giuridica, deve tuttavia essere posseduto dalla persona giuridica e non dal suo rappresentante legale/amministratore.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dalle seguenti persone fisiche (ad eccezione della capacità finanziaria, che è richiesta in capo alla persona giuridica/società laddove titolare dell'impresa):
- dal titolare in caso di impresa individuale;
- dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche (v. art. 49-septies, comma 6, d.lgs. 171/2005).
Quanto al requisito morale sopra citato al punto 6, si precisa che lo stesso consiste:
nel non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere è prevista dall'art. 109 del codice penale ed è pronunciata dal giudice);
nel non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali di cui all’art. 215 del codice penale o alle misure di prevenzione previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);
nel non essere stato condannato a pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi. Si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Il suddetto requisito morale cessa di sussistere al verificarsi delle condizioni sopra indicate. Restano fermi gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p. (sospensione condizionale della pena e estinzione del reato) e 445 c.p.p. (effetti dell'applicazione della pena su richiesta) e di ogni disposizione che comunque preveda l'estinzione del reato. Il requisito inoltre si intende riacquistato a seguito di riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 178 c.p., salvo non intervenga la revoca della sentenza di riabilitazione ai sensi dell'art. 180 c.p., e in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate.
Il requisito della capacità finanziaria è dimostrato mediante:
- documentazione attestante la proprietà di beni immobili liberi da gravami ipotecari di valore almeno pari ad euro 51.646,00 (atto di proprietà, dichiarazione che l’immobile è libero da gravami, ecc., dichiarazione agente immobiliare);
- oppure, in alternativa, una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciato da aziende o Istituti di credito, o società finanziarie con capitale non inferiore ad euro 2.582.284,50 (v. modulo Fac-simile attestazione capacità finanziaria).
2.4 Requisiti della scuola nautica
La scuola nautica deve (art. 49-septies, comma 9, d.lgs. 171/2005):
1. possedere adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
2. disporre degli insegnanti in possesso dei requisiti previsti;
3. disporre di un’adeguata unità di diporto.
I requisiti dei locali delle scuole nautiche sono fissati all’art. 5 del Regolamento provinciale.
Tali locali devono comprendere:
- un’aula di superficie non inferiore a mq 25 e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o dagli altri locali di ricevimento del pubblico;
- un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq 10 antistante l’aula oppure laterale alla stessa, ma con ingresso autonomo;
- servizi igienici composti da bagno e antibagno, sufficientemente illuminati ed areati;
L’altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui la scuola ha la propria sede.
I locali devono essere conformi alle norme in materia edilizia, sanitaria, di sicurezza e d’utilizzo a cui sono destinati;
Le scuole nautiche devono essere dotate del necessario arredamento ed in particolare l’aula di teoria, onde consentire il regolare svolgimento delle lezioni, deve essere dotata di:
- una cattedra o un tavolo per l’insegnante;
- una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x m 0,80 o una lavagna luminosa;
- posti a sedere per gli allievi in proporzione alla superficie dell’aula;
- almeno cinque tavoli da carteggio.
La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ognuno acquisisca la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio (art. 6.4 Regolamento provinciale). La dotazione per le lezioni teoriche è indicata all’art. 7 del Regolamento provinciale.
La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di personale docente (almeno un insegnante di teoria ed un istruttore nautico per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico, e, in relazione alle tipologie di corsi e alle caratteristiche tecniche delle unità di diporto in disponibilità, istruttore di vela/nelle more esperto velista).
Il titolare della scuola può ricoprire uno o entrambi i suddetti ruoli di insegnante/istruttore nautico, sempreché possegga i requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo.
Possono svolgere attività di insegnante di scuola nautica i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano di diporto di cui all’art. 36-bis del d.lgs. 171/2005, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5 dell’art. 49-septies d.lgs. 171/2005 (istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi).
Possono svolgere attività di istruttore di scuola nautica coloro che siano in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l’allievo aspira a conseguire (art. 31, comma 1, del D.M. 146/2008)
L’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dagli istruttori di vela di cui all’art. 49-quinques del d.lgs. 171/2005, iscritti in apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle more della attuazione di tale disposizione continuano a svolgere l’attività di insegnamento gli esperti velisti, secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 6, del D.M. 146/2008, che devono essere stati riconosciuti idonei dalla Federazione Italiana vela o dalla Lega Navale Italiana, a seguito di superamento delle prove di accertamento della conoscenza e dell’esperienza tecnico-velica previste dalla vigente normativa.
Tutto il personale docente deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del D.M. 146/2008: i docenti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali di cui agli artt. 215 e ss. codice penale, essere soggetti a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Nei casi in cui una scuola nautica rimanga sprovvista dell’unico insegnante abilitato di cui disponeva e non abbia – per obiettive difficoltà di reperimento – la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia, previa comunicazione della scuola nautica interessata (v. Modulo Comunicazioni), può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo per non più di sei mesi, un insegnante abilitato di altra scuola o di un Centro di Istruzione per la nautica, in modo che sia assicurato il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero di allievi (art. 6.6 Regolamento provinciale).
La scuola nautica può utilizzare a tempo parziale personale insegnante regolarmente abilitato nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati.
Il lavoratore dipendente che presta la propria attività di istruttore nautico a tempo parziale presso le scuole nautiche deve acquisire il preventivo benestare dal datore di lavoro primario.
La cessazione del rapporto di lavoro del personale della scuola nautica dev’essere immediatamente comunicato dal titolare alla Provincia (art. 6.7 Regolamento provinciale), utilizzando l’apposito modulo (v. Modulo Comunicazioni).
La dotazione di unità di diporto è regolamentata dall’art. 8 del Regolamento provinciale. Lo stato delle unità di diporto è controllato dai responsabili dell’ufficio provinciale della M.C.T.C. in fase di controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA.
Le eventuali successive variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.
2.5 Disciplina dell’attività
All’interno dei locali della scuola nautica deve essere esposta al pubblico in modo visibile una tabella contenente:
1. denominazione e sede della scuola nautica;
2. originale o fotocopia dell’autorizzazione o della scia;
3. l’indicazione che ai sensi delle norme vigenti la scuola è posta sotto la vigilanza della Provincia di Brescia;
4. l’indicazione che i reclami in ordine ad eventuali irregolarità devono essere indirizzati alla Provincia di Brescia;
5. la firma del titolare della scuola nautica.
Ogni scuola nautica deve comunicare alla Provincia l’orario di apertura dell’ufficio e delle lezioni teoriche, dando tempestivamente notizia alla Provincia di eventuali variazioni, nonché i periodi di chiusura (v. Modulo Comunicazioni).
Le esercitazioni pratiche da effettuarsi su mezzi nautici possono essere condotte presso sedi distaccate, nell’ambito, comunque, del Compartimento Marittimo dove saranno sostenuti gli esami (art. 1.5 Regolamento provinciale).
Per motivate e gravi esigenze l’attività di scuola nautica può essere sospesa previa trasmissione di apposita comunicazione (vedi Modulo Comunicazioni).
La Provincia accorda la sospensione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in presenza di giustificati motivi. Qualora al termine di detto periodo di sospensione l’attività non riprenda regolarmente, la Provincia inibisce l’esercizio della scuola.
In caso di impedimento da parte del titolare/socio amministratore/rappresentante legale, è possibile presentare apposita SCIA per proseguire nell’esercizio dell'attività (v. Modulo SCIA prosecuzione) mediante un sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti previsti in capo al soggetto impedito, per un periodo non superiore a sei mesi (art. 10.3 Regolamento provinciale).
Nel caso di decesso del titolare, ove subentrino gli eredi non in possesso dei prescritti requisiti, questi possono proseguire l’attività nominando un sostituto che abbia tutti i requisiti previsti, inoltrando apposita SCIA (v. Modulo SCIA prosecuzione) entro 30 giorni dalla data del decesso (art. 10.4 Regolamento provinciale).
2.6 Variazioni relative alla scuola nautica
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica ha natura 'personale' e non può essere oggetto di libero trasferimento né per atto tra vivi né a causa di morte. Si ritiene pertanto che la titolarità di una scuola nautica non possa essere acquisita semplicemente mediante affitto d'azienda o accettazione della successione, senza avviare la relativa pratica presso l’Amministrazione.
Nell'attuale regime liberalizzato a seguito del d.lgs. 222/2016, non essendo più previsto il rilascio di autorizzazioni, in caso di trasferimento dell’azienda l'acquirente deve presentare apposita SCIA con continuità (vedi Modulo SCIA nuova attività/trasferimento d'azienda/ulteriore sede), entro 30 giorni dalla data di perfezionamento degli atti di cessione/conferimento.
Nell'ipotesi di trasferimento del complesso aziendale relativo all'attività di scuola nautica ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, il soggetto subentrante garantisce il rispetto dei contenuti di cui all'art. 2558 (successione nei contratti) del codice civile mediante apposita dichiarazione nell'ambito della SCIA con continuità nell'attività di scuola nautica. La continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) del codice civile, i cui contenuti gli interessati si impegnano ad osservare attraverso apposita dichiarazione nell'ambito della SCIA.
Anche nell'ipotesi di conferimento in società è assicurata la continuità dell'attività tra conferente e impresa che acquisisce l'azienda.
Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda il soggetto interessato deve adeguarsi ai requisiti più stringenti eventualmente previsti dalla normativa vigente. In generale - come negli altri casi di variazioni sostanziali della titolarità della scuola nautica, quali la variazione superiore al 50% delle quote in caso di società di persone (s.n.c., s.a.s.) oppure del 50% del capitale sociale in caso di società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa, il conferimento di ditta individuale o società autorizzata all'attività in altra società di persone o capitali - l'impresa interessata deve comprovare tutti i requisiti oggi vigenti, riguardanti le tipologie di insegnamento da svolgere, i requisiti del titolare/legale rappresentante, l'obbligatorietà del responsabile didattico per ciascuna ulteriore sede di attività.
In tutte tali ipotesi l'impresa interessata è tenuta a comunicare la modifica intervenuta anche al competente UMC di Brescia per gli adempimenti di competenza eventualmente previsti.
In tutti i casi è comunque garantita la continuità di esercizio dell'attività e la Provincia revoca il precedente titolo autorizzativo (qualora ancora esistente), che è sostituito dalla SCIA con continuità.
In caso di variazioni relative ai soci (ingresso, morte, recesso o esclusione), dalla normativa sembra potersi distinguere fra i seguenti casi:
qualora la variazione sia non sostanziale e quindi tale da non comportare la necessità di una nuova SCIA, è sufficiente darne comunicazione alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (vedi Modulo Comunicazione): la Provincia ne prenderà semplicemente atto, previo accertamento, se del caso, dei requisiti. Ipotesi di variazioni non sostanziali possono verificarsi sia in caso di variazioni riguardanti le società prive di personalità giuridica (società di persone, ossia società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), sia in caso di variazioni riguardanti le società aventi personalità giuridica (società di capitali – ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata - e società cooperative).
Per la s.n.c., ipotesi di variazioni non sostanziali si presentano, ad esempio, in caso di ingresso di un ulteriore socio amministratore e nei casi di morte, recesso ed esclusione di un socio amministratore, purché la società resti retta da altri soci amministratori (ovvero anche da un solo socio amministratore, fermo restando che se a seguito della vicenda modificativa egli fosse rimasto socio unico, dovrà provvedere entro sei mesi ad associare a sé altre persone per continuare la società, dandone comunicazione alla Provincia per quanto di competenza). Analogamente per la s.a.s., ipotesi di variazioni non sostanziali si presentano, per esempio, in caso di ingresso di un ulteriore socio accomandatario amministratore, nei casi di morte, recesso ed esclusione di un socio accomandatario amministratore, purché la società resti retta da uno o più soci accomandatari amministratori, nel caso di venir meno di tutti i soci accomandanti (con la precisazione che occorrerà in tal caso provvedere alla ricostituzione della duplice categoria di soci, che necessariamente deve intervenire entro sei mesi e che andrà comunicata alla Provincia affinché ne prenda atto). Per la s.r.l., ipotesi di variazioni non essenziali sono quelle che non incidono sulla permanenza nella compagine sociale di almeno un rappresentante legale munito dei requisiti, come ad esempio la nomina di un ulteriore socio con potere di rappresentanza o il venir meno di un secondo socio con potere di rappresentanza;
qualora la variazione sia sostanziale e quindi tale da comportare la necessità di una nuova verifica da parte dell’Amministrazione, occorre presentare una nuova SCIA secondo l'apposito modulo (vedi Modulo SCIA variazione). Ipotesi di questo genere si possono verificare sia in caso di variazioni riguardanti le società prive di personalità giuridica (società di persone, ossia società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), sia in caso di variazioni riguardanti le società aventi personalità giuridica (società di capitali – ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata - e società cooperative). Per la s.n.c., ipotesi di variazioni sostanziali si presentano, ad esempio, in caso di ingresso di un nuovo socio amministratore a fronte del venir meno (per morte, recesso o esclusione) dell'unico socio amministratore precedente. Analogamente per la s.a.s., ipotesi di variazioni sostanziali si presentano, per esempio, in caso di nomina di un nuovo socio accomandatario amministratore nei casi di morte, recesso ed esclusione del socio accomandatario amministratore precedente. Per la s.r.l., ipotesi di variazioni essenziali sono quelle che incidono sulla permanenza nella compagine sociale di almeno un rappresentante legale munito dei requisiti, come il venir meno (per morte, recesso o esclusione) dell'unico socio con potere di rappresentanza.
2.6 Cessazione dell’attività di scuola nautica
In caso di cessazione dell'attività di scuola nautica occorre darne comunicazione alla Provincia, utilizzando l'apposito modulo (vedi Modulo Comunicazione cessazione scuola nautica), allegando la documentazione ivi prevista, ovvero:
- originale autorizzazione (per attività aperte nel regime previgente la SCIA);
- tesserini del personale, in restituzione;
- registro di iscrizione degli allievi, per le operazioni di chiusura (tale operazione verrà effettuata con annotazione degli estremi della SCIA e sarà poi restituito all’impresa. I soggetti interessati, nel momento in cui depositano la comunicazione di cessazione dell’attività, devono aver proceduto:
- alla conclusione dell’attività inerente agli allievi iscritti alla scuola nautica o per fine ciclo o per cambio di scuola nautica, con comunicazione alla Provincia dell’elenco degli incarichi eventualmente non conclusi e trasferiti ad altra scuola nautica – con accettazione di quest’ultima – senza oneri per gli allievi;
- alla rimozione di tutte le insegne.
La Provincia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività, verifica la regolarità e completezza della comunicazione e l’osservanza degli adempimenti previsti, adottando, se del caso, motivato provvedimento di divieto di cassazione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. Entro il medesimo termine la Provincia può disporre controlli in ordine alla effettiva cessazione dell’attività.
3. Vigilanza e sanzioni
Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia, alla quale compete inoltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 prevista dall’art. 49-septies, comma 13, d.lgs. 171/2005 nei confronti di chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di scuola nautica.
I compiti della Provincia in materia di SCIA e di vigilanza amministrativa sono svolti sulla base di apposite direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 49-septies, comma 3, d.lgs. 171/2005).
La vigilanza è svolta sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti, sull’osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state avviate, sul regolare funzionamento e sull’impiego di istruttori in possesso dei requisiti previsti, nonché sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione. (art. 13 Regolamento provinciale).
L'attività di scuola nautica viene sospesa, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi in cui (art. 49-septies, comma 11, d.lgs. 171/2005):
- l'attività non si svolga regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 49-septies;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
Trascorso il periodo di sospensione il titolare dell'autoscuola può riprendere l'attività senza alcuna SCIA o comunicazione preventiva.
L’attività della scuola nautica è inibita quando (art. 49-septies, comma 12, d.lgs. 171/2005):
siano venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
venga meno l'attrezzatura tecnica e/o didattica oppure la disponibilità dell’adeguata unità di diporto di cui al comma 9 dell’art. 49-septies;
siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
L’inibizione comporta che il titolare della scuola nautica, eventualmente rientrato in possesso dei requisiti di legge (ristabilimento della capacità finanziaria, acquisizione di adeguata attrezzatura, ecc.) debba presentare una nuova SCIA per l'avvio di una nuova scuola nautica.
In caso di gestione di una scuola nautica senza SCIA o in carenza dei prescritti requisiti (cui può essere assimilata l'ipotesi di prosecuzione dell'attività qualora l'esito delle attività di verifica almeno triennali abbiano riscontrato carenza dei requisiti) è comminata la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura immediata della scuola nautica e di cessazione della relativa attività.
Alla Provincia compete l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 nei confronti di chi esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola, ossia per il caso di istruzione o formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, al fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti.
4. Principale normativa di riferimento
Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto (…)”
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, artt. 1 e 2, comma 3; Tabella A, Sezione I, punto n. 14 - 99
Decreto Ministro dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto”
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”
Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”, articolo 9, comma 5, articoli 15 e 16, nonché allegati D, E ed F (che risulteranno abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. 146/2008)
Regolamento provinciale di disciplina dell’attività di scuola nautica, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 17 luglio 2000