1) INSEGNANTE DI TEORIA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame. L’avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
- residente in provincia di Brescia;
- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011.
L’esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in quattro fasi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:
- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E’ ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E’ ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
L'istruttore di guida che intende conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui sopra, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti.
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 4 del D.M. 17/2011. 2) ISTRUTTORE DI GUIDA Le sessioni di esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola e per l’estensione dell’abilitazione a insegnante di teoria sono indette dalla Provincia attraverso apposito AVVISO, che contiene la disciplina dell’esame e che viene pubblicato sul sito internet istituzionale. I requisiti di partecipazione sono:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione di secondo grado (vedasi allegato modulo di domanda per precisazioni sul titolo di studio conseguito da cittadini stranieri);
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria:
- A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali (per abilitazione ad istruttore completa);
- B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali (per l’abilitazione ad istruttore parziale);
- B speciale, C speciale e D speciale, (per abilitazione amministrativa ad istruttore di guida ai soli fini della presentazione della segnalazione di inizio attività- SCIA di autoscuola)
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17 del 26.01.2011 e successive modifiche.
L’esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie che costituiscono il programma del corso di formazione iniziale per insegnanti di cui all’allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e si articola in tre fasi, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto ministeriale:
- 1. PROVA QUIZ: il candidato compila due schede d'esame, di 40 (quaranta) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di 40 (quaranta) minuti. La prova è superata dal candidato che ha commesso, sul complessivo numero di 80 (ottanta) domande, un numero di errori non superiore a 2 (due).
- 2. PROVA ORALE: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- 3. PROVA PRATICA:
- A. per i candidati che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione:
- A.1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3 condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
- A.2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- A.3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;
- B. per i candidati che intendono conseguire l'abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli nonché per la loro revisione:
- B.1) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- B.2) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione di cui all'art. 11, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova;
La prova pratica è superata dal candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore e complessivo, sulle tre/due prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo trenta.
Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove nella medesima sessione d'esame.
L'insegnante di teoria che intende conseguire l’abilitazione di istruttore di guida sostiene l'esame per l’estensione dell’abilitazione, svolto secondo le modalità di cui agli articoli che precedono, ad esclusione della prima prova inerente la compilazione delle schede-quiz. Per l'istruttore già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che intende integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, la prova d 'esame verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A.
Per il superamento delle suddette prove i punteggi minimi e massimi sono quelli definiti per le prove di cui agli articoli che precedono.
Ai candidati che hanno superato l'esame la Provincia rilascia l’attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Tale attestato viene rilasciato d’ufficio previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’interessato.
L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti. All’istruttore di guida che intende integrare l’abilitazione per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A non sarà rilasciato un nuovo attestato ma verrà rilasciato un attestato integrativo.
Sull'attestato medesimo dovrà essere annotata la frequenza dei corsi di formazione periodica previsti dall'art. 9 del D.M. 17/2011.