REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
ART. 1 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A) OGGETTO:
Il termine "contributi" di cui al presente regolamento comprende qualsiasi elargizione, disposta dalla comunità montana compatibilmente con la propria disponibilità finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241;
B) SETTORI DI INTERVENTO:
I contributi sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità Montana nonchè alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente. Pertanto i settori per i quali l'Amministrazione effettuerà la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati sono di norma i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
a) assistenza e sicurezza sociale
b) attività sportive e ricreative del tempo libero
c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali
d) cultura, istruzione, formazione ed informazione
e) sviluppo economico, turismo
f) tutela dei valori ambientali
g) agricoltura
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
a) di persone residenti nel territorio della Comunità Montana sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
b) di Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione della Comunità Montana;
c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione della comunità montana;
d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione della Comunità Montana. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.
2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione della Comunità Montana assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, sportivi, del tempo libero* ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto;
3) In caso di associazioni o gruppi di volontariato, ai sensi del 2°comma dell'art.6 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11.8.1991, è condizione necessaria per l'accesso ai contributi l'iscrizione ai "registri generali" delle organizzazioni di volontariato.
ART. 3 - IMPORTO
I contributi sono concessi, con deliberazione del Consiglio Direttivo tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività od all'iniziativa proposta:
a) attinenza e congruenza con i programmi della Comunità Montana
b) valenza ed efficacia ai fini della promozione civile,sociale, culturale ed economica della comunità
c) rilevanza territoriale
d) rappresentatività del soggetto proponente
e) rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato
f) entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa e delle attività in anni precedenti
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- La domanda di contributi (in carta semplice ed a firma dell'interessato dell'avente titolo o dei legale rappresentante) sarà indirizzata al Presidente della Comunità Montana e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.
Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, l'istanza deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo della Comunità, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario della Comunità Montana. Sono esentate da tali disposizioni se non per la presentazione del programma dell'attività e del rendiconto successivo le Amministrazioni Comunali della Comunità Montana.
- L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, adeguatamente documentata da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa nonchè alla sottoscrizione dei moduli allegati A), B) e C).
- La Comunità Montana si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai comitati promotori delle iniziative sovvenzionate nonchè dì accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
- La Comunità non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari cosi come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti i pubblici, privati ed associazioni che ricevono dalla Comunità contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Comunità Montana stessa. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana la quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimento, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributo non corrisposte a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberandone la revoca.
- Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente con propria deliberazione i termini entro i quali, a della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste alla Comunità Montana: I termini così fissati ed in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento sono perentori.
Il Consiglio Direttivo può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi anche per effetto delle variazioni nelle disponibilità finanziarie o dei verificarsi di eventi imprevedibili. Con deliberazione medesima sono determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi nonchè i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.
ART. 5 - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE
1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale della Comunità Montana sono principalmente finalizzati:
a) alla protezione e tutela del bambino
b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani
d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili
e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati
f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze
2) Per conseguire tali finalità la Comunità provvede:
a) all'attivazione delle istituzioni comunitarie che saranno previste dallo Statuto, preposto a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi medesimi
ART. 6 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
1) Gli interventi della Comunità Montana per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2) La Comunità Montana interviene, inoltre, a sostegno di Enti pubblici, associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nei Comuni del territorio della Comunità di attività sportiva amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3) Alle Società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della Comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunitaria con esclusione,in ogni caso, di sovvenzioni o finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio della Comunità Montana.
4) La Comunità Montana può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità
ART. 7 - SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
1) Le funzioni della Comunità Montana per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni sia che si tengano sul territorio della Comunità Montana sia al di fuori di essa quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nella Comunità Montana;
b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e publicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nella Comunità Montana;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonIo ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio della Comunità Montana;
d) a contributi, per la rea1izzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore delle Associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio della Comunità Montana. Gli interventi finanziari della Comunità Montana non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità di Valle.
ART. 8 - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
1) La Comunità Montana per sostenere attività ed iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, concede contributi finalizzati principalmente:
a) ad attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Comunità Montana;
b) all'effettuazione sul territorio di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) ad attività di valorizzazione delle opere d'arte delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani della Comunità Montana e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) all'organizzazione nel territorio della Comunità Montana convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la Comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
ART. 9 - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio della Comunità Montana sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezIone e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
e) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;
d) alla protezione civile;
e) alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
ART. 10 - AGRICOLTURA
1) Possono essere ammesse a contributo le iniziative dirette allo sviluppo delle attività agricole e dell'allevamento segnatamente a:
a - manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali di accesso alle località di montagna ed alle infrastrutture al servizio dell'agricoltura;
b - manutenzione di strade comunali ed intercomunali di montagna;
c - interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche,malattie del bestiame o delle piante, incendi ed altre calamità);
d - manifestazioni, rassegne,iniziative di particolare rilevanza;
e - corsi di formazione promozione e sostegno dell'associazionismo in agricoltura
g - incentivazione e miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.
ART. 11 - INTERVENTI STRAORDINARI
1) Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio della Comunità e per le quali il Consiglio Direttivo ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento economico dell'Ente, lo stesso può essere accordato se esiste a bilancio la disponibilità finanziaria necessaria.
2) Si applicano in quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al l° comma le norme previste dall'art.4 del presente Regolamento.
ART. 12 - NORME FINALI
I contributi di cui agli articoli precedenti verranno concessi sentita la competente Commissione assembleare.
Gli interventi economici della Comunità Montana di compartecipazione in opere pubbliche e private nonchè in esecuzione di provvedimenti legislativi e/o normativi saranno disposti di volta in volta dal Consiglio Direttivo con specifico atto deliberativo.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA FASCIA DELL'ENTE
Art. 1 - Finalità
Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio, per l'utilizzo dello stemma e del Gonfalone della Comunità Montana di Valle Trompia nonché della fascia del Presidente.
Art. 2 - Definizione di patrocinio
Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento della Comunità Montana ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio e ritenute meritevoli per le loro finalità.
Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'ente. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali. ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
Possono essere beneficiari del patrocinio:
a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.
I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma dell'Ente.
Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
Art. 4 - Casi eccezionali
In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio dell'Ente può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione dell'ente o del territorio in modo rilevante ed incisivo.
Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio
Attraverso la concessione del Patrocinio, l'ente favorisce la realizzazione sul territorio di iniziative afferenti:
- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura della Comunità Montana, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali e sanitarie.
Art. 6 - Concessione del patrocinio
1. Il Patrocinio della Comunità Montana può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. Il Presidente della Comunità Montana, sentito il parere della Giunta, concede con propria nota il patrocino e dispone che venga comunicato agli interessati;
3. Il patrocino dell'Ente consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine della Comunità Montana e/o del territorio, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Comunità Montana di Valle Trompia", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico e/o organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale, materiali inerenti il territorio ecc.);
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti ·a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Ente;
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazione al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare il patrocinio. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta;
8. L' Ente riserva la facoltà di richiedere la preventiva visione del materiale da pubblicare e di fornire indicazioni sul posizionamento del logo;
9. L' Ente può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
Art. 7 - Criteri per la concessione
1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche dell'Ente;
b) il carattere locale, sovracomunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
c) legame con le tradizioni locali;
d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche.
Art. 8 - Utilizzo dello stemma
Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Comunità Montana di Valle Trompia negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestanò -la semplice adesione all'evento.
L'Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento.
E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma per fini commerciali e politici. L'utilizzo dello stemma, senza la concessione del patrocinio, è subordinato all'autorizzazione del Presidente che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Comunità Montana di Valle Trompia, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Presidente della Comunità Montana, mediante la compilazione del modulo di richiesta patrocinio e contributo e del modulo per la liquidazione di contributi a enti non commerciali e ad associazioni, predisposto dall'Amministrazione e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito: www.cm.valletrompia.it.
La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento o dell'iniziativa.
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
Eccezionalmente l'ente potrà prendere in considerazione anche le richieste pervenute successivamente al termine di cui al comma 1.
Art. 10 - Istruttoria della pratica
La comunicazione di concessione/diniego del patrocino verrà effettuata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web dell'Ente.
Art. 11 - Sanzioni
Qualora il patrocinio o lo stemma della Comunità Montana di Valle Trompia venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Art. 12 - Gonfalone
Il gonfalone rappresenta la Comunità Montana nelle solennità civili, militari, patriottiche, religiose cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione accompagnando il Presidente o chi lo rappresenta.
La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzata di volta in volta dal Presidente, sentito il parere della Giunta, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Comunità Montana di Valle Trompia è depositaria.
Art. 13 - Fascia del Presidente
E' segno distintivo del Presidente della Comunità Montana la fascia, come previsto dal vigente Statuto dell'Ente, da indossare in occasioni ufficiali.
L'uso della fascia è strettamente riservato al Presidente, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo da un Assessore o da un componente dell'Assemblea.
Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità
Il regolamento, adottato con deliberazione dell'Assemblea verrà pubblicata all'Albo on line, sarà ripubblicato per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Verrà quindi pubblicato sul sito ufficiale della Comunità Montana di Valle Trompia.