Accesso agli atti amministrativi.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Per diritto  di accesso  si intende  il diritto  degli  interessati  di prendere  visione  e di estrarre  copia  di documenti  amministrativi.

Il presente  regolamento  disciplina  il diritto di accesso  ai documenti  amministrativi,   garantito dall'Amministrazione     della  Comunità   Montana   di  Valle  Trompia,   (di  seguito   denominata   solo Comunità),    a chiunque  ne abbia  interesse,  allo scopo  di favorire  la partecipazione   e di assicurare l'imparzialità,    la  pubblicità   e la trasparenza  dell'attività   amministrativa   nel contemperamento   con il diritto  alla riservatezza   dei terzi.

Il  diritto  di  accesso   ed  il  conseguente   principio   di  imparzialità,   partecipazione    e  trasparenza   si intende  realizzato   attraverso   la  pubblicazione,   il  deposito,   l'esame,   l'estrazione    di  copia  o  altra forma  di pubblicità   degli atti e dei documenti  richiesti  dal soggetto  interessato   e legittimato.  Esso può esercitarsi  anche mediante  strumenti  informatici,  elettronici  e telematici.

 

Art. 2 Titolari  del diritto  di accesso

Tutti   i   soggetti   che   abbiano   un  interesse   diretto,   concreto   ed  attuale   connesso   a  situazioni giuridicamente   tutelate,  compresi  i portatori  di interessi  pubblici  e diffusi,  hanno  diritto  di accesso ai relativi  documenti amministrativi   prodotti  o detenuti  dall'Amministrazione     della  Comunità,   ad eccezione  di quelli  da considerarsi   riservati  per disposizione   di legge  o per motivata  e temporanea dichiarazione  del Presidente.

 

Art. 3 Destinatari  della disciplina

Il diritto  di accesso  si esercita  sugli  atti  di cui  al successivo   art. 4 e nei  confronti   del  Comunità Montana    e,  limitatamente   all'esercizio   delle  funzioni  amministrative,   nei  confronti   delle  società partecipate   dalla  Comunità Montana     a totale   o  prevalente   capitale   pubblico   e  dei  gestori  dei pubblici  servizi.

 

Art. 4 Documento amministrativo

Per documento  amministrativo   si intende  qualunque  rappresentazione   grafica,  fotocinematografica, elettromagnetica   o di qualunque  altra specie inerente  al contenuto  di atti, anche interni,  concernenti attività  di pubblico  interesse, indipendentemente   dalla loro natura pubblicistica   o privatistica.

Il  diritto  di  accesso   è  esercitabile   sino  a  quando  i   soggetti  di  cui  all'art.   3  hanno   l'obbligo    di detenere  i documenti  cui si chiede  di accedere.

Non sono accessibili  le informazioni  che non abbiano  forma di documento  amministrativo.

Non  sono  ammissibili   istanze  di  accesso  preordinate   ad  un  controllo   generalizzato   dell'operato della Comunità  Montana  .

Tutti i documenti  amministrativi   sono accessibili,  ad eccezione  di quelli  esclusi  ai sensi della legge 241/1990 e relativa  regolamentazione   di attuazione.

L'acquisizione   di documenti   amministrativi   da parte  di soggetti  pubblici,   ove non  rientrante  nella previsione  dell'articolo   43, comma  2, del testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e regolamentari in materia  di documentazione amministrativa,   di cui al decreto  del Presidente   della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, si informa  al principio  di leale cooperazione   istituzionale.

 

Art. 5 Procedimento  per  l'accesso - Responsabile    del procedimento

È istituito  il procedimento   per l'accesso.

Il responsabile   del procedimento   per  l'accesso   è colui  che  è preposto  all'unità   organizzativa   che, per  i  compiti  ad essa  attribuiti  dalle  norme  di organizzazione   degli  uffici  e dei  servizi,  detiene  le informazioni,    i   documenti    e gli   atti   che   sono   oggetto   della   richiesta,    invia   la   lettera   di comunicazione   di esclusione  o differimento  dell'accesso   e autentica  copia  dei documenti  depositati presso  gli uffici della Comunità.

L'ufficio   Protocollo  cura  la tenuta  del registro  speciale  sul quale  vengono  registrate  le richieste  di accesso  e la data di esercizio  del diritto,  la scadenza  del termine  per dare alla stessa esito.

 

Art.  6 Istanza   di accesso

Per  esercitare   il  diritto   di  accesso  deve  essere  presentata   un'istanza,   anche  verbale,   indirizzata all'Area    competente    per   materia    che   forma   l'atto    conclusivo    del   procedimento     o   detiene stabilmente  il documento.

Nel caso in cui il soggetto  indichi  erroneamente  l'Area  competente,  l'Area  che ha ricevuto  l'istanza la  trasmette   d'ufficio    a  quello   competente    ad  evaderla   a  vista,   senza   ulteriore   aggravio   del procedimento;     i    termini   decorrono    comunque    dalla   data   di   ricezione    da   parte   dell'ufficio competente  che dà immediata  comunicazione   al richiedente  dei nuovi  termini  di decorrenza. 

Il diritto  di accesso  si esercita  mediante  istanza  verbale  (informale),  oppure  mediante  istanza   scritta (formale),  secondo  quanto  stabilito  nei seguenti  articoli.

Ove la richiesta  sia fatta per iscritto,  essa può essere  consegnata  a mano  o inviata  per fax, a mezzo posta o in via telematica,  e deve contenere:

a) estremi  del documento  richiesto  ovvero  gli elementi  che ne consentano  l'individuazione;

b) specificazione   dell'interesse   connesso  alla richiesta  e, ove occorra,  la comprova  dello stesso;

c) estremi  anagrafici  del richiedente  comprovati  da copia fotostatica  di documento  di identità.

 

Art.  7 Accesso  informale

La richiesta  è verbale  (informale)   e viene  esaminata  ed evasa  immediatamente   quando  non  risulta esistano     soggetti     che    potrebbero     qualificarsi     come    controinteressati      alla    stessa.    Sono controinteressati   alla richiesta di accesso  coloro  il cui diritto  alla riservatezza   potrebbe  essere  leso dall'accoglimento    dell'istanza.

Si prescinde,   altresì,  da qualsiasi   formalità  per  le richieste,   anch'esse   accolte  istantaneamente,    di consultazione    dello   statuto   e  dei  regolamenti    della   Comunità,    degli   atti  pubblicati    all'Albo dell'Ente.

 

Art.  8 Accesso  formale - Comunicazione    di avvio del procedimento  e modalità  di esercizio  del diritto di accesso

L'istanza   scritta (formale)  è presentata  in carta semplice  e deve contenere  i seguenti  elementi:

a) il dirigente/responsabile    del settore  a cui è indirizzata  la richiesta;

b) le generalità  del richiedente;

c) il documento   richiesto   (ed  eventualmente   il procedimento   al quale  si riferisce),   o gli elementi utili alla sua identificazione;

d) le motivazioni   della richiesta,  nei casi previsti;

e) le modalità  con le quali  si intende  esercitare  l'accesso  (visione,  copia  informale,  copia  conforme all'originale);

f) se si intende esercitare l'accesso con l'assistenza di altre persone, delle quali si devono indicare i dati;

g) il nome della persona eventualmente incaricata del ritiro del documento;

h) la data e la firma.

L'istanza  scritta è registrata sul registro speciale di cui all'art.  5, e copia della stessa completata della data di presentazione,  del numero di posizione e del timbro della Comunità Montana   è restituita all'interessato per ricevuta.

L'istanza scritta (formale) è presentata nei seguenti casi:

a) quando non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, per la natura o la quantità dei documenti coinvolti;

b) quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fomite;

c) quando sorgono dubbi sulla accessibilità del documento o su l'esistenza di controinteressati;

d) in ogni caso in cui il richiedente lo ritenga opportuno, in tale ipotesi 1 'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta;

e)  in  tutti   i   casi   in   cui  esistano   soggetti  potenzialmente   controinteressati   all'immediato accoglimento dell'istanza.

Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, comunica l'avvio del procedimento di accesso.

L'interessato  esercita il diritto di accesso rivolgendosi direttamente all'ufficio  che ha emanato il documento o che lo detiene, ovvero rivolgendosi all'Ufficio Protocollo. In ogni caso a quest'ultimo è trasmessa l'istanza  di accesso sia per la protocollazione che per la registrazione sull'apposito registro.

Qualora sia richiesta copia dell'atto,  l'Ufficio  competente rilascia la copia nel  più  breve tempo possibile e comunque in modo che sia rispettato il termine di cui all'art. 9,  ed a convocare presso di sé il richiedente per la consegna della copia richiesta, previo pagamento di quanto dovuto ai sensi della vigente delibera di Giunta Esecutiva.

Qualora  il  responsabile  della  unità  organizzativa  competente  a  formare  l'atto   o  a  detenerlo stabilmente ritenga di non poter accogliere o di differire la richiesta, consegna il provvedimento di motivato diniego o differimento al richiedente.

Qualora sia richiesta la sola visione di un documento amministrativo depositato  presso un ufficio della Comunità, l'ufficio competente fissa il giorno e l'ora per la visione e ne dà comunicazione  al richiedente.

Qualora il richiedente, nella domanda scritta, abbia motivatamente  richiesto copia del documento amministrativo in un termine più breve di quello previsto dall'art. 9,  l'ufficio  Protocollo o l'ufficio competente dovrà motivare l'eventuale mancato accoglimento della richiesta di abbreviazione del termine.

Ove la richiesta sia incompleta, il termine di cui all'art.  9, comincia a decorrere dalla data di completamento della richiesta.

 

Art. 9 Accoglimento   della richiesta

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di  30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione dell'istanza  ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità  e  la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'Amministrazione informa il richiedente tempestivamente e, comunque entro il termine di 30 giorni, dei motivi che lo giustificano.

Ove la richiesta  sia stata presentata   ad altra amministrazione   o ad un altro ufficio  non competente, questi  sono  tenuti   a  trasmetterla   immediatamente    all'ufficio    competente.    Quest'ultimo    informa l'interessato  della effettiva data di ricezione  della richiesta,  da cui decorrono  i termini  di cui sopra. Nel caso di irregolare  o incompleta  fomrnlazione   della richiesta,  l'Amministrazione    entro  1 O   giorni deve dame  comunicazione   al richiedente  con mezzo  idoneo.

Nel  caso  di  atti  intersettoriali,   responsabile   del  procedimento   è il dirigente/responsabile di Area competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

Il responsabile del procedimento di accesso trasmette all'interessato la documentazione richiesta o, nel caso di sola visione della stessa, comunica informaticamente o per iscritto o anche in via telefonica o  verbale, l'ufficio  ed il periodo  di tempo entro il  quale può  prendere visione dei documenti ed ottenere copia. Tale termine è determinato dalle esigenze di servizio e, comunque, non può essere inferiore a 15 giorni.

L'esame  dei documenti avviene nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessario, di personale addetto.

L'esame   è   effettuato   dal  richiedente  o  da  persona  da  questi   incaricata,   con   l'eventuale accompagnamento  di  altra  persona,  di  cui vanno  specificate  le  generalità  che  devono  essere registrate in calce alla richiesta.

È possibile prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Nel  caso  venga  richiesta  una  copia  autentica  conforme  all'originale,   si  applicheranno  le disposizioni vigenti in materia di bollo. Ai fini del rilascio di copie autenticate si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del D .P .R 445/00.

È vietato alterare con segni o in qualsiasi altro modo i documenti presi in visione o asportarli in altro luogo; è fatta salva l'applicazione delle norme penali.

 

Art. 10 Ulteriori modalità di esercizio e visione senza estrazione di copia

Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti nonché degli altri documenti negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento,  fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.

La Comunità Montana   favorisce altresì l'esercizio  del diritto di accesso attraverso gli strumenti telematici ed informatici, trasmettendo i documenti con modalità che non consentano di modificarli e/o alterarli.

L'accesso  si esercita sugli atti nello stato in cui si trovano: non è consentita la richiesta volta ad estrapolare singoli dati da più documenti ovvero ad ottenere documenti nuovi tramite apposita elaborazione.

La visione senza estrazione di copia dei documenti è gratuita,  tranne nei  casi che comportino ricerca d'archivio, per cui si applicano le tariffe indicate nell'apposita  deliberazione della Giunta Esecutiva.

 

Art. 11 Preavviso di rigetto dell'istanza- Silenzio rigetto

Il responsabile del procedimento ove ritenga di rispondere negativamente all'istanza di accesso, ne dà preventiva comunicazione scritta al richiedente, ai sensi dell'art.  10-bis 1.   241 /90,  che entro 10 giorni può presentare osservazioni scritte e documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i  termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza dei 1 O giorni.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta,  tranne nel caso di cui al primo capoverso dell'articolo 9 del presente regolamento

 

Art. 12 Documenti esclusi dall'accesso - Diniego dell'accesso

II diritto di accesso è escluso:

Per l'attività  diretta all'emanazione  di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi:

a) rapporti informativi sul personale dipendente della Comunità Montana ,  limitatamente ai giudizi relativi alla personalità del dipendente;

b) documenti personali comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

d) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

e) documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari, nella parte relativa all'attività istruttoria, in pendenza del procedimento;

f) documenti attinenti ad inchieste ispettive;

g) documenti relativi alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale, ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrative;

h) rapporti alla procura generale e alle procure regionali della corte dei conti e richieste o relazioni di  dette  procure  ove  siano  nominativamente  individuati  soggetti  per  i  quali  si  appalesa  la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

i) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale e alle procure regionali della corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

I) pareri legali e consulenze richieste dall'Amministrazione, fino a che non si sia conclusa e non sia stata archiviata la relativa pratica;

m) altri documenti contenenti dati sensibili ai sensi del d.lgs. 196/2003.

 

È comunque garantita agli interessati la visione dei documenti di cui alle lettere precedenti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici e nella misura strettamente indispensabile.

 

Art. 13 Rifiuto all'accesso per motivi di sicurezza

Sono esclusi dall'accesso  tutti i documenti amministrativi relativi alle misure di sicurezza attuate nell'ambito della Comunità Montana.

 

Art. 14 Rifiuto per inaccessibilità  dei registri  riservati

È escluso l'accesso al protocollo degli atti riservati ed ai registri riservati per legge.

L'accesso  ai documenti di cui al comma 1   potrà essere ammesso solo per comprovati motivi di studio o di ricerca storica o statistica ovvero in applicazione dell'art.  17 del presente regolamento; l'accesso non deve in ogni caso ostacolare l'attività degli uffici o dei servizi.

 

Art.15 Differimento   dell'accesso

Il responsabile dell'unità  organizzativa  competente a  formare l'atto conclusivo  può  disporre il differimento dell'accesso nei seguenti casi:

a) quando sussistano esigenze temporanee di tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese;

b) per il tempo strettamente necessario, allorché vengano richiesti atti di un procedimento non ancora concluso e la loro conoscenza possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

c) quando si verifichino documentabili difficoltà per l'acquisizione dei documenti amministrativi richiesti e, quando l'alto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che le devono soddisfare, non consenta il loro accoglimento nel termine prescritto;

d) nella fase istruttoria dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali;

e) elenco dei soggetti che nelle procedure per pubblici incanti hanno presentato le offerte (il divieto di accesso opera fino a che non sia scaduto il tennine per la presentazione delle offerte);

f) elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati o hanno manifestato l'interesse all'invito nelle licitazioni private, appalto concorso, gara informale antecedente alla  procedura negoziata. Il divieto  opera  fino  a  che  non  sia  scaduto il  termine  per  la presentazione  delle  offerte o  sia individuato il soggetto per l'affidamento con procedura negoziata;

g) verbali di gare ufficiose,  verbali di commissione giudicatrice di appalto concorso, computi metrici  estimativi,  elenco  prezzi  unitari  fino  al  momento  dell'individuazione   dell'affidatario dell'opera;

h) studi, progetti, istruttorie tecniche fino alla emissione del provvedimento finale.

In ogni caso l'atto che dispone il differimento deve indicare la motivazione e la durata e deve esserne data comunicazione al richiedente.

Nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.

Oltre i  casi riportati nel presente regolamento, il Presidente, con provvedimento motivato può disporre  il  differimento  dell'accesso  ad  atti  e  documenti  la  cui  conoscenza possa  impedire o ostacolare gravemente l'azione amministrativa, pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese o compromettere esigenze di prevenzione o repressione della criminalità.

Ove sia sufficiente il ricorso al potere di differimento non è consentito negare o limitare l'accesso ai sensi degli artt. 12 e 16 del presente regolamento.

 

Art. 16 Limitazione  all'accesso

Se il documento ha solamente in parte carattere riservato, il richiedente ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.

Per gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze, per effetto di particolari motivazioni connesse con lo stato di necessità e/o di salute, l'accesso  al documento può essere limitato relativamente ai motivi.

Per i documenti contenenti esposti o denunce, l'accesso può essere limitato al contenuto dell'atto, previa mascheratura delle generalità dell'autore dell'esposto o della denuncia nei limiti consentiti dal vigente codice di procedura penale.

 

Art. 17 Accesso ai sensi dell'art.  391-quater  c.p.p.

Quando l'accesso sia richiesto da un legale per lo svolgimento del proprio mandato difensivo nei confronti di imputati in procedimenti penali, il responsabile del procedimento, verificata la qualità del richiedente attraverso l'esibizione del mandato, accoglie la domanda consentendo al legale sia la visione che l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

 

Art. 18 Adozione di misure per la tutela della riservatezza  dei dati contenuti  nei documenti  amministrativi

L'Amministrazione della Comunità adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell'ambito dell'attività procedimentale. 

In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tener conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

 

Art. 19 Ritiro dei documenti

Il ritiro  della copia dei documenti e degli atti può  essere effettuato da un incaricato indicato dall'interessato, le cui generalità sono trascritte nella richiesta scritta di accesso.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta scritta è archiviata.

 

Art. 20 Tutela giurisdizionale

La decisione dell'esclusione,  della limitazione e del differimento dell'accesso  deve contenere le informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale cui l'interessato ha diritto.

 

Art. 21 Accertamento  sui motivi dei ricorsi

Ricevuto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la tutela di cui all'art. 20, il dirigente/responsabile competente, accerta nel più breve tempo possibile i  motivi per i  quali la richiesta di accesso non sia stata accolta, sia stata limitata o sia stata differita.

Sulla base dei risultati accertati, dispone l'ammissione  all'accesso  con conseguente deposito del provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale, oppure propone alla Giunta per la difesa in giudizio delle ragioni della Comunità Montana .

 

Art. 22 Tariffe per l'accesso

L'esame   dei  documenti  è  gratuito  ad  eccezione  di  quanto  previsto  nell'ultimo   capoverso dell'articolo 1 O  del presente Regolamento. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Quando l'invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro.

La comunicazione   di avvio  del procedimento   ai controinteressati   di cui all'art.  8 è effettuata  a cura e spese dell'Amministrazione.

Spetta alla giunta determinare  il costo di riproduzione  dei documenti.

Il versamento   a  favore  della  Comunità   Montana     delle  somme  di  cui  al  comma   1     deve  essere provato  all'atto  del ritiro dei documenti  ed è dovuto  anche in caso di mancato  ritiro.

Sono fatte salve le disposizioni  vigenti  in materia  di imposta  di bollo.

 

Art.  23 Richiesta di correzione o eliminazione delle informazioni  errate

Se, prendendo   visione  di  atti  o documenti,   viene  a conoscenza   di informazioni   errate,  inesatte  o incomplete  che lo riguardano,  il richiedente  ha diritto di chiedere  all'Amministrazione    la tempestiva correzione  o eliminazione, presentando   domanda  scritta,  in carta  libera, presso  il medesimo  ufficio dove è stato esercitato  il diritto  di accesso. 

Gli uffici  devono  espletare  gli accertamenti   del caso e comunicare  entro 30 giorni  al richiedente  gli interventi  che l'Amministrazione   ha disposto.

 

Art.  24 Archivio delle istanze  di accesso

Al  fine  di  consentire   il più  celere  ed  agevole  esercizio   del  diritto  di  accesso   è  istituito,   presso l'Ufficio  Protocollo,  apposito  registro  delle richieste  di accesso.

Il registro  contiene  i dati ricognitivi,  soggettivi,  oggettivi  e cronologici  della richiesta  di accesso  ed è costantemente   aggiornato  con le informazioni  relative  al rilascio  o diniego  o differimento.

Presso  ciascun  ufficio  è istituito  apposito  archivio  con  le istanze  di accesso  ricevute  e la relativa documentazione   a corredo  dell'esito   delle stesse.

 

Art.  25 Responsabilità

Spetta  al segretario  -  direttore  sovrintendere   alla  concreta  applicazione   delle  norme  contenute  nel presente   regolamento,    impartendo,    dove   necessario,    disposizioni    applicative    e  proponendo    le misure  organizzative  per ridurre  i tempi  dei procedimenti   di accesso.

L'attuazione  delle disposizioni   di cui ai precedenti  articoli  costituisce  riferimento  per la valutazione della responsabilità   dirigenziale.

L'inosservanza   di tali disposizioni  comporta  l'apertura  del procedimento   disciplinare.

 

Art.  26 Accesso  alle informazioni  istituzionali

L'Amministrazione    della  Comunità  assicura  e garantisce  a tutti  gli interessati  il diritto  di accedere alle informazioni   di cui dispone,  relative  all'attività  da essa  svolta  o posta  in essere  da istituzioni, aziende   speciali     ed  organismi che  esercitano   funzioni   pubbliche   nell'ambito    della   Comunità Montana.

Tutti  gli interessati  hanno  il diritto  all'informazione   sullo  stato  e sull'iter  procedurale   degli  atti, dei progetti,  dei provvedimenti   che li riguardino.

La Comunità Montana  promuove e realizza interventi diretti per l'informazione della popolazione della valle.

Per favorire la diffusione delle informazioni ai cittadini l'Amministrazione della Comunità si avvale in via prioritaria del sito internet istituzionale e dei moderni sistemi di diffusione e comunicazione. L'Amministrazione   valorizza  i   rapporti con le  associazioni  e  gli  ordini  professionali  quali intermediari  dei  cittadini  della  valle  ed  interessati  alle  attività  dell'Amministrazione   della Comunità.

 

Art. 27 Trattamento dati personali

Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati, organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione della Comunità Montana per finalità istituzionali  in  attuazione  del  Codice di  cui  al  d.lgs 196/2003 e  successive  modificazioni  ed integrazioni. 

Per finalità istituzionali, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria;

b)  le funzioni  svolte per mezzo  di intese, accordi di programma  e convenzioni  nelle materie attribuite alla competenza dell'Amministrazione della Comunità Montana.

Si intendono richiamate, ai fini della disciplina contenuta nel presente articolo, le definizioni di cui al dlgs 196/2003 ed in particolare per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,  l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,  l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante  riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i  dati personali idonei a rivelare l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i  dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i  dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3,  comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u),  del d.P.R.   14 novembre 2002, n. 313,  in materia di casellario giudiziale,  di anagrafe  delle  sanzioni amministrative dipendenti da reato  e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di  imputato o di indagato ai sensi degli  articoli 60 e  61 del codice di procedura penale;

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l)  "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

 

Art. 28 Finalità

La Comunità Montana, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici,  dei  gestori  e  degli  incaricati  di  pubblico  servizio,  operanti  nell'ambito  dell'Unione Europea.

La Comunità Montana attua una politica di collaborazione e di scambio reciproco di banche dati con altri enti o concessionari pubblici e società per servizi.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti  civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione ad alta velocità.

 

Art. 29 Banche dati

Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite sia in forma cartacea che in forma elettronica.

I responsabili dei servizi sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento.

La comunicazione fatta al cittadino, anche in forma cumulativa, della tenuta delle banche dati di cui sopra deve contenere:

a) le finalità e le modalità del trattamento ed indicazione degli eventuali riferimenti normativi;

b) la natura dei dati (informatici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;

c) sensibilità dei dati trattati;

d) l'ambito  di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni all' Amministrazione della Comunità Montana;

e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;

f) le opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati.

g) l' eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

h) l'indicazione  degli incaricati del trattamento.

Il censimento di cui sopra dovrà essere aggiornato periodicamente.

L'istanza di cessazione di una banca dati deve indicarne la causa e la destinazione dei dati in essa contenuti.

 

Note

I FILE IN FORMATO .DOC, .DOCX E .ODT SONO SCARICABILI SOLO CON IL BROWSER DI MICROSOFT EDGE

Settore di riferimento

Area Amministrativa

Dirigente

Armando Sciatti
030.833741
armandosciatti@cm.valletrompia.it

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Allegati

AllegatoNoteDataFormatoDimensione
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi Richiesta di accesso ai documenti amministrativi-editabile-richiesta_di_accesso_ai_documenti_amministrativi.pdf 06/05/2022 pdf 31.22 KB
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi Richiesta di accesso ai documenti amministrativi-richiesta_di_accesso_ai_documenti_amministrativi.odt 02/02/2017 odt 6.71 KB

Data di aggiornamento scheda

02/02/2017

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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