Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha introdotto numerose modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001). Fra le novità più importanti spicca la sostituzione in toto dell’articolo 6 riguardante “attività di edilizia libera” e l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis riguardante “interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”.
L’articolo 6-bis regola le attività edilizie sottoposte a comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico professionista (la cosiddetta CILA). L’articolato non elenca una casistica di interventi sottoposti a CILA ma utilizza un criterio di residualità definendoli come interventi non riconducibili agli articoli 6 (attività di edilizia libera), 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e 22 (interventi subordinati a SCIA/DIA). Il testo dell'articolo 6 del DPR 380/2001 previgente (cioè prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 222/2016) includeva le opere di manutenzione straordinaria, comprese l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino parti strutturali dell’edificio.
Gli interventi predetti devono rispettare le prescrizioni del PGT, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e tutte le altre normative aventi incidenza sulla disciplina edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’interessato trasmette al Comune in modalità telematica la CILA con gli elaborati progettuali e l’asseverazione dal tecnico professionista che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
L’articolo 6-bis, introdotto dal d.lgs. 222/2016, prevede che la Regione disciplinerà con propria legge le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.