LEGGE 20 MAGGIO 2016 N. 76 "regolamentazione delle unioni civile tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nello stesso comune e coabitanti.
IMPEDIMENTI
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
EFFETTI - DIRITTI
Ai conviventi di fatto si estendono:
- i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
- il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
- la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall'altro convivente;
- l' equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
- il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
- il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l'altra parte venga interdetta o inabilitata;
- l' equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito
POTERE DI RAPPRESENTANZA
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Per la designazione è sufficiente una dichiarazione scritta autografa, senza necessità di autentica da parte di pubblico ufficiale.
In caso di impossibilità a redigerla è necessaria la presenza di un testimone.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi hanno facoltà (non obbligo) di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Copia del contratto sarà trasmesso dal notaio o dall'avvocato all'ufficio anagrafe, ai fini dell' opponibilità a terzi, entro 10 giorni dalla stipula.
Il contratto di convivenza di fatto si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio od unione civile tra i conviventi di fatto o tra uno dei conviventi ed un'altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica (coabitanti allo stesso indirizzo e iscritti sullo stesso stato di famiglia) è sufficiente presentare all'ufficio anagrafe l'apposita dichiarazione (modulo pubblicato in calce) unitamente alle copie dei documenti di identità.
In caso contrario è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione utilizzando il modello ministeriale per la dichiarazione di residenza ( c.d. "residenza in tempo reale") ed allegando la dichiarazione di costituzione della convivenza al resto della documentazione ivi prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi.
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d' Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia o di reciproca assistenza morale e materiale. In quest' ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.
La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall' ufficio anagrafe debita comunicazione all' altra parte.
CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA
Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all'eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.