TRIBUTO SOSTITUITO DA TRIBUTO TARI
La TARES Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è un'imposta in tema di gestione dei rifiuti introdotta dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 art.14 (c.d. "decreto Salva Italia") e convertita con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
Il nuovo tributo è in vigore dal 1º gennaio 2013 e consiste in un'imposta basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.
Presupposto e soggetto passivo
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.