I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
Dal 1° gennaio 2012 gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati per effetto della legge di stabilità (l. n. 183/2011) che ha modificato l'art. 40 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, da tale data gli uffici comunali rilasciano certificati anagrafici e di stato civile soltanto ad uso privato, in quanto nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle corrispondenti autocertificazioni.
Nulla è variato invece riguardo all'imposta di bollo e ai casi di esenzione, che di fatto si riducono ai pochi casi previsti dalla legge (uffici giudiziari, onlus, associazioni sportive, ecc.).
AUTOCERTIFICAZIONE
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ASL, Inps, Prefettura, Scuole,ecc.) e con i privati gestori di pubblici servizi (RAI, Enel, A2A, ecc.) tutti i certificati sono sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
CHI PUÒ RICHIEDERE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
L'interessato può sempre richiedere certificazioni riguardanti sé stesso e la propria famiglia, presentandosi all'Ufficio Anagrafe comunaleed esibendo un documento di identità.
Chiunque altro ne abbia interesse (persone fisiche o giuridiche) può parimenti chiedere la certificazione anagrafica necessaria per il perseguimento dei propri interessi e relativa a terze persone, purchè provveda alla compilazione dell'appositarichiesta indicante le motivazioni ed allegando copia di un valido documento di identità.
Si raccomanda sempre:
CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO
Se il certificato deve essere consegnato all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la firma del dipendente comunale deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Brescia.
RILASCIO DI ELENCHI DEGLI ISCRITTI IN ANAGRAFE E DI DATI ANAGRAFICI
Il rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe, nonché la verifica di elenchi parziali (es. relativamente alla conferma dell'indirizzo o all'esistenza in vita) è consentito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità.
L'Ufficio anagrafe può rilasciare a chiunque ne faccia richiesta per fini statistici e di ricerca dati anagrafici resi anonimi ed aggregati.
Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.
ATTENZIONE
Tutti i certificati possono essere sostituiti dall'autocertificazione o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia (art. 33 del D.P.R. 223/1989)
Possono essere certificate le seguenti posizioni:
Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla riservatezza personale, né l'indicazione dei gradi di parentela (ad eccezione del certificato di stato di famiglia rilasciato per l'erogazione di assegni familiari), né le informazioni relative allo stato civile dei membri della famiglia.
ALTRI TIPI DI CERTIFICAZIONE RILASCIABILI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
L'istante deve presentare l'apposita richiesta di certificato di residenza o dicertificato di stato di famiglia all'Ufficio protocollo, indicando la data di riferimento alla quale il certificato si deve riferire.
Se il certificato richiede delle ricerche di archivio (periodi anteriori al 01/01/2006) il rilascio non potrà essere immediato.
I certificati anagrafici sono rilasciati immediatamente allo sportello se richiesti di persona.
I certificati anagrafici richiesti a mezzo Posta sono generalmente rilasciati entro 7 giorni alla protocollazione della richiesta.
I certificati anagrafici storici che richiedono ricerche di archivio (certificazioni riguardanti periodi anteriori al 01/01/2006) sono rilasciati entro 30 giorni.
VALIDITA' DEI CERTIFICATI
I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio; i certificati di Stato Civile che contengono dati non soggetti a variazioni hanno validità illimitata.
In ogni caso, i certificati anagrafici sono ritenuti validi anche se scaduti nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (la firma non deve essere autenticata).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.