ICI - informazioni

L'Imposta comunale sugli immobili meglio nota con l'acronimo "ICI" era un tributo comunale che gravava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili. È stata sostituita nel 2012 dall'Imposta municipale propria (IMU). Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.

Il presupposto dell'imposta è il possesso delle seguenti tipologie di immobili, a qualsiasi uso essi siano destinati:

  • fabbricati: per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  • aree fabbricabili: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
  • terreni agricoli: per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse).

Il recente Decreto Legge n. 93/2008 in materia di esenzione ICI prima casa, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21/05/2008, all'art. 1 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per tale si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) risiede anagraficamente.

L'esclusione dall'ICI deve intendersi estesa anche alle cosiddette "pertinenze", in quanto soggette al medesimo regime giuridico dell'abitazione principale, in base agli articoli 817 e seguenti del Codice Civile. Le pertinenze devono essere individuate sulla base della definizione che ne viene data dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.

NON sono in ogni caso oggetto di esclusione dall'ICI le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze per le quali deve essere corrisposta l'imposta applicando, come in passato, l'aliquota e l'eventuale detrazione previste dal Comune.

ALIQUOTE ICI 2011:

  • 6 per mille aliquota ordinaria;
  • 4,5 per mille abitazione principale e relative pertinenze;
  • 7 per mille aree fabbricabili e fabbricati non adibiti ad abitazione principale non locati o inutilizzati.

Livello di informatizzazione

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Livello di informatizzazione futura

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Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

14/02/2013

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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