ANNO 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
Visto il DL: 34/2020
INFORMA CHE
ENTRO IL 16 GIUGNO 2022
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta 2022
- Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.;
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
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L'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
I.M.U. 2022 Deliberazione di C.C. n. 65 del 27.12.2021
DESCRIZIONE CATEGORIA
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ALIQUOTA %
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DETRAZIONE
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Abitazione principale* + pertinenze
PAGANO LE A/1 – A/8 E A/9 (abitazioni di pregio)
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0.6
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€ 200,00 rapportati ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste di cui al periodo precedente. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
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Altri fabbricati
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0.9
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Aree fabbricabili
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0.9
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AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19
ART. 177 D.L. 34/2020
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L’art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
PROGRAMMA PER CALCOLARE L’IMU DEL COMUNE DI ISEO
Per il calcolo dell’IMU e stampa del modello F24 è a disposizione un “Calcolatore IMU” gratuito operante online, accedendo dal seguente link
SI PRECISA CHE IL PROGRAMMA DI CALCOLO E’ UNO STRUMENTO DI AIUTO CHE NON EFFETTUA NESSUN CONTROLLO O COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI COMUNALE PER QUESTO LA RESPONSABILITÀ DEI CONTEGGI EFFETTUATI RIMANE A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
PER POTER EFFETTUARE IL CALCOLO È NECESSARIO MUNIRSI DELLA RENDITA CATASTALE DELL’IMMOBILE CHE È REPERIBILE NELLE VISURE CATASTALI RICHIEDIBILI AL TECNICO DI FIDUCIA O ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO.
(*)Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle,scuderie rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), purché rivestano dei requisiti di cui all’art. 817 del codice civile, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.
COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO
Gli immobili concessi in comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta sono soggette ad aliquota ordinaria (9 PER MILLE). La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9
A decorrere dal 01/01/2019 il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Il Comune di Iseo è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
I TERRENI AGRICOLI ubicati nel Comune di Iseo sono ESENTI IMU pertanto nulla è dovuto dai proprietari di terreni agricoli.