L'Agente di Polizia Locale, nell'accertare eventuali violazioni alle norme del Codice della Strada, redige:
La Sezione nell'espletamento delle sue mansioni si avvale di collegamento informatico con le banche dati del Ministero dei Trasporti e dell'A.C.I..
Qualora la notifica venga effettuata a soggetto estraneo alla violazione, poiché non più proprietario del veicolo, questi può, producendo documentazione comprovante il passaggio di proprietà, recarsi presso l'Ufficio che procede alla rinotificazione del verbale.
A CHI RIVOLGERSI:
Comando Polizia Locale.
Giudice di Pace - Via Vittorio Emanuele II, civ. 8 – Brescia 0303775059-60.
Esistono due possibilità di ricorso, alternative tra loro:
- Il Ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione presso il Comando a cui appartiene l'organo accertatore, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. L'istanza è in carta semplice e può essere presentata a mano (anche da persona incaricata) o attraverso raccomandata A/R. L'Ufficio ricevente registra il ricorso e lo inoltra al Prefetto con le controdeduzioni degli Agenti verbalizzanti entro 60 giorni. All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e con essa può essere richiesta l'audizione personale. La medesima procedura si rispetta per i ricorsi presentati da persone in possesso di regolare permesso (invalidi, sanitari etc.) e per i veicoli appartenenti alle forze armate o adibiti a servizi d'istituto. Il Prefetto deve emettere la propria decisione entro 120 giorni dalla ricezione del ricorso e può:
a) respingere il ricorso emettendo Ordinanza di Ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio della somma originaria più spese. Contro l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni. L'Ordinanza Ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 150 giorni mentre il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica.
b) accogliere il ricorso e disporre con Ordinanza l'archiviazione. Nel caso in cui il Prefetto non abbia disposto entro 120 giorni l'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento il ricorso si considera accolto.
- Ricorso Giudice di Pace ai sensi dell'art. 204-bis del D.L.vo 285/92 e successive modifiche, in alternative al ricorso al Prefetto, il trasgressore ed i soggetti sopra indicati, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace di Brescia mediante consegna del ricorso in originale più tre copie, del verbale di contestazione in originale più tre copie, di allegati e varie in quattro copie e la copia di un documento di identità. Si precisa che nel Ricorso deve essere indicata la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, il codice fiscale del ricorrente, il numero di fax per eventuali comunicazioni di cancelleria.
I ricorrenti che non possono partecipare all'udienza per un legittimo impedimento, possono delegare altra persona munita di apposita delega con una copia del documento di identità del ricorrente medesimo; oppure chiedere breve rinvio per legittimo impedimento.
NORME COMUNALI O SUPERIORI:
- D.L. vo (Decreto Legislativo) 30.4.1992 n.285 e regolamento di esecuzione.
Pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, la somma indicata sul verbale che corrisponde al minimo fissato dalle singole norme (art. 202 D. L.vo 285/92).
A partire dalla mezzanotte del 21/08/2013, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
La riduzione, di cui al periodo precedente, non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione immediata, l'importo del verbale, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo ed il Cittadino riceverà, entro cinque anni, una cartella esattoriale.
Le ricevute devono essere conservate per almeno cinque anni a riprova dell'avvenuto pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato tramite C.C.P. n° 15781255 intestato al Comune di Gussago (BS) - Comando Polizia Locale - Sanzioni Amministrative Servizio Tesoreria - oppure direttamente nella Sede del Comune di Gussago in Via Peracchia n°3, presso l'ufficio segreteria/economato, I° piano.
Responsabile
Danilo Gatti
Nome e Cognome | Qualifica | Telefono | Fax | |
DANILO GATTI | Commissario aggiunto polizia locale | polizialocale@comune.gussago.bs.it | 0302522925 | 0302520911 |
SIMONA BERSINI | agente di polizia locale | polizialocale@comune.gussago.bs.it | 0302522925 | 0302520911 |
CARLO FORTUNATI | agente di polizia locale | polizialocale@comune.gussago.bs.it | 0302522925 | 0302520911 |
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.