Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
L’autorizzazione alla vendita in forma itinerante è valida per l’intero territorio della Regione in cui è stata rilasciata, per la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. L’autorizzazione si distingue in due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Per poter chiedere l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante il soggetto interessato deve dichiarare:
Qualora il richiedente intenda commercializzare prodotti appartenenti al settore alimentare, dovrà essere in possesso altresì di uno dei seguenti requisiti professionali:
La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo e va compilata in 3 copie:
Ogni copia va datata e firmata in calce.
Documenti da allegare al modello:
La domanda consiste nella compilazione di un modello da utilizzarsi nel caso di nuova richiesta di rilascio di autorizzazione. Tale domanda, soggetta a bollo, è da presentarsi al Comune di residenza del richiedente se persona fisica, o sede legale in caso di società.
L’interessato deve dichiarare nella domanda:
La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Gli uffici comunali competenti ricevuto il modello di comunicazione, procedono alla verifica di quanto dichiarato. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda si deve procedere al rilascio dell’autorizzazione o scatta il silenzio-assenso. Il Comune che riceve la domanda che non è di sua competenza, perché il richiedente non è residente nel territorio comunale, entro 15 giorni la deve rinviare al mittente.
Marca da bollo da 10,33 euro per domanda.
SANZIONI
Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582 a 15.493 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva, il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Nessuno.
NORME NAZIONALI
NORME REGIONALI
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.