Denuncia di nascita

 

La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere effettuata entro 10 giorni dall'evento all'Ufficiale di Stato Civile.

CHI PUÒ EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

- Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto.

- Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età.

Adempimenti

L'interessato deve presentarsi per la denuncia:

  • entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta.

Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il genitore dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica, dopodichè, l'Ufficio può rilasciare la certificazione.

 Occorrono:

  1. Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  2. Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta di identità) del dichiarante.

Accolta la dichiarazione e la documentazione, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita dandone comunicazione all'Ufficio anagrafe affinché provveda all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente e puo' rilasciare il codice fiscale del neonato, tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Costi

Nessuno. 

Tempi

DOVE E QUANDO SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

  1. Presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l'atto al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  2. Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita.
  3. Presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni; l'iscrizione anagrafica del figlio verrà registrata presso il comune di residenza della madre.

Note

I punti abilitati all'erogazione di tale sservizio sono:

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
  • Comune ove è avvenuto il parto;
  • Comune di residenza dei genitori;
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto sta bilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Orari

    Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
    Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
    Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
    Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
    Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
    Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00

    Livello di informatizzazione

    Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

    Livello di informatizzazione futura

    Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

    Tempi di attivazione del servizio online

    Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

    Data di aggiornamento scheda

    03/10/2013

    Risultati delle indagini di customer satisfaction

    Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

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