La normativa prevede una procedura ordinaria per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di grandi dimensioni (in cui sono prodotte terre e rocce da scavo superiori a mc. 6000) soggetti a VIA o AIA, per la cui applicazione si rimanda integralmente al DPR 120/2017.
Per quanto riguarda, invece, i cantieri di piccole dimensioni (volume di scavo inferiore a mc. 6000) e per quelli di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA, è necessario che il produttore attesti la sussistenza delle condizioni per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (assenza di contaminazione, certezza ed idoneità di utilizzo) tramite trasmissione, per via telematica, almeno 15 gg. prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 del DPR 120/2017 all'Agenzia di protezione ambientale competente (ARPA) ed al Comune del luogo di produzione.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 7 del DPR 120/2017, predisposta in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni.
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, resa dal produttore con la trasmissione, in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 del DPR 120/2017 all'autorità e all'ARPA competenti per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dal produttore.