Ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU:
Cos’è la TASI?
La Tasi è l'acronimo di Tributo sui Servizi Indivisibili istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, art.1 e ss. rappresentava la componente relativa ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed era destinata a finanziare i costi dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
Quali sono i servizi indivisibili?
La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale deve individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
I servizi indivisibili sono le attività del Comune che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come accade per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica,la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali, tutela del patrimonio artistico e culturale, tutela degli edifici ed aree comunali, servizio di protezione civile, ecc.
Con deliberazione comunale n. 7 del 28/01/2015 di approvazione delle aliquote e detrazioni, il Consiglio Comunale ha individuato come servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019:
- Illuminazione stradale pubblica
- Servizi di manutenzione stradale pubblica e del verde pubblico
- Tutela del patrimonio artistico e culturale
- Pubblica sicurezza e vigilanza
- Servizi cimiteriali
- Servizi socio-assistenziali
- Servizio di protezione civile
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
Presupposto e soggetto passivo
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9.
AVVERTENZE
La TASI, come applicata nel nostro Comune, compete solo al possessore (proprietario, usufruttuario, etc.) mentre non è prevista alcuna quota di competenza dell’utilizzatore.