Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Separazione, divorzio e annullamento dell'atto di matrimonio davanti al Giudice
L'Autorità Giudiziaria italiana (Tribunale o Corte) pronuncia provvedimenti di omologa di separazione consensuale, sentenze di separazione giudiziale, di divorzio (cioè di scioglimento del matrimonio civile ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), di annullamento di matrimonio civile, di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota).
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione della sentenza, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. La sentenza deve essere trasmessa all’Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l’ha emessa, quando sia passata in giudicato.
Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.
Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato
I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio (nei casi in cui sia stata già pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale, o sia stata omologata la separazione consensuale), possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 3 anni.
L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.
L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.
L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- residenza di uno dei coniugi
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)