Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha modificato il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) abrogando il certificato di agibilità, rilasciato fino ad ora dal Comune, a seguito di istanza del privato cittadino. D’ora in avanti il titolare del permesso di costruire o di altro titolo edilizio abilitativo, o il suo successore o avente causa, nei 15 giorni successivi all’ultimazione lavori, dovrà presentare una segnalazione certificata al Comune. La documentazione da allegare alla segnalazione si discosta poco da quella che doveva essere presentata con la richiesta di agibilità. E’ sempre necessaria l’asseverazione di un tecnico professionista (che, normalmente, è il direttore lavori ma può essere anche un altro tecnico nominato dall’interessato).
La segnalazione certificata di agibilità va presentata per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e sopraelevazioni e, più in generale, per tutti gli edifici esistenti che abbiano subito interventi che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24 del Testo Unico Edilizia (novellato dal d.lgs. 222/2016).
La segnalazione può essere anche parziale e, quindi, riguardare anche una porzione dell’immobile costruito/ristrutturato, purché funzionalmente autonoma, o una singola unità di un complesso immobiliare, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
La mancata segnalazione nei tempi previsti (15 giorni dall’ultimazione dei lavori) espone l’interessato a una sanzione amministrativa variabile da 77 a 464 euro ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del DPR n. 380 del 2001.
L’utilizzo dell’immobile può avvenire dalla data di presentazione allo sportello telematico del Comune della segnalazione corredata da TUTTA la documentazione richiesta. La segnalazione non impedisce al Comune l’esercizio dei poteri di controllo. Nei trenta giorni successivi, l’ufficio tecnico comunale, potrà verificare la documentazione presentata e/o disporre dei controlli in sito. Qualora riscontrasse l’assenza di un documento obbligatorio o di una delle condizioni elencate al comma 1 dell’art. 24 (sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli impianti e conformità dell’opera rispetto al progetto approvato) procederà al diniego della segnalazione.