ALIQUOTE IMU 2020
Si riportano di seguito le aliquote stabilite con delibere C.C. n. 3 del 30/04/2020
COMUNE DI MANERBIO CODICE E884
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Aliquote approvate con delibere C.C. n. 3 del 30/04/2020
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CATEGORIA
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ALIQUOTE (2020)
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Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e
relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)
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0,60%
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Terreni agricoli non condotti da CD o IAP
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1,06%
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Aree edificabili
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1,06%
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Immobili del gruppo “D” (soggetti al provento statale dello 0,76%)
Questo comune ha deliberato a proprio favore l’aliquota del 0,3%
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1,06%
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Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)
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0,10%
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Per gli altri immobili
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1,06%
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Immobili merce
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0,00%
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Versamenti
Rimane ferma la modalità di pagamento attraverso il Modello F24 presentabile presso qualsiasi banca o sportello postale.
Si raccomanda di verificare che il codice Comune riportato nel modello F24 sia “E884”, in quanto eventuali errori materiali nell’indicazione (o nella digitazione da parte degli intermediari) del codice comportano l’accredito dell’importo versato ad un altro Comune, con conseguente difficoltà di recuperare l’importo stesso.
Nel caso i suddetti errori siano imputabili all’’Intermediario (Banche, Poste) nella digitazione del codice lo stesso è tenuto ad effettuare la correzione. Si raccomanda, inoltre, nel caso di versamenti tardivi di provvedere a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso e, nel dubbio, di contattare l’ufficio tributi.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’imposta annua dovuta per singolo contribuente sia inferiore ad € 6,00. Nel caso in cui versamento della rata di acconto sia inferiore ad € 6,00, l’importo dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata a saldo.
Versamenti tardivi/ravvedimento
L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
In particolare le sanzioni edittali applicabili ordinariamente e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, possono essere riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:
MOMENTO DEL RAVVEDIMENTO SANZIONE EDITTALE RIDUZIONE DA RAVVEDIMENTO SANZIONE RIDOTTA DA RAVVEDIMENTO
entro i primi 14 giorni 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione 30% 1/8 3,75%
della dichiarazione
entro il termine di presentazione 30% 1/7 4,29%
della dichiarazione successiva
oltre il termine di presentazione della 30% 1/6 5%
dichiarazione successiva
Il cd. ‘ravvedimento sprint’ attualmente comporta il versamento di sanzioni ridotte, in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo. In definitiva, nei primi 14 giorni è possibile sanare l’omesso versamento con sanzioni ‘calibrate’ in rapporto all’effettivo numero dei giorni di ritardo: se il ritardo ad esempio è di 5 giorni, trova applicazione la sanzione dello 0,50% (ossia 0,10% x 5 giorni = 0,50%) e così via. Dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50%.
Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2020 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,05%.