La D.I.A.P. è stata introddotta per la prima volta dalla L.R. n. 8/2007 in attuazione della L.R. n. 1/2007;la Giunta Regionale con la delibera n. VIII/6919 e 8547 nel 2008 ha approvato un nuovo provvedimento di semplificazione dichiarazione inizio attività produttive.
La D.I.A.P. è un'autocertificazione che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale. E' costituita da:
- MODELLO A: da utilizzare nei casi di avvio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività;
- MODELLO B: da utilizzare nei casi di subingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività;
- SCHEDE AGGIUNTIVE 1/2/3/4/5: da utilizzare in relazione alle diverse tipologie di attività.
- Dichiarazione di inizio attività ai sensi L.R. 31/2008 art. 154 valido per società agricole
Gli ulteriori procedimenti amministrativi da sottoporre al regime semplificato della D.I.A.P.pertanto sono:
- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie per esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
- avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
- avvio di attività di vendita dei prodotto al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
- apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- apertura, modifica dell’attività di acconciatore ed estetista;
- apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione;
- attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi;
- apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio.
Quando non serve: non sono tenuti a presentare la D.I.A.P. i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. N. 152/2006;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D. Lgs. N. 22/1997;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
A titolo d’esempio, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Sono in ogni caso assoggettati ad obbligo di presentazione DIAP, attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano però
1) Attività produttive precedentemente soggette a NOEA, ovvero
- tutte le industrie insalubri di cui agli elenchi riportati nel D.M. Sanità del 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie” ;
- le attività di cui alla delibera della giunta comunale n.1185.020/98 del 24.02.98.
2) Attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi di cui al punto 6. dell’allegato 3C della DGR n. 6/43036 del 14/05/99.
3) Depositi mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri .