Con la "Legge per il governo del territorio" (LR 11.03.2005, n.12) ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.
In particolare l'art. 80 della legge regionale attribuisce al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli Enti Gestori dei Parchi (comma 5), della Provincia (comma 3) e della Comunità Montana (comma 3 bis).
Per l’espressione di provvedimenti paesaggistici sono attualmente vigenti due distinte procedure:
una, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda opere ed interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (“procedura ordinaria”);
l’altra, entrata in vigore il 10 settembre 2010, riguarda opere ed interventi di “lieve entità” soggetti alla cosiddetta “procedura semplificata” stabilita per la prima volta dal DPR 139/2010 e successivamente modificata dal DPR 31/2017 (allegato B al Decreto).
Con il DPR n. 31/2017, inoltre, per la prima volta, sono stati individuati interventi ed opere in aree vincolate esclusi completamente dall'autorizzazione paesaggistica (allegato A al Decreto).
Per il legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche ordinarie è necessario, ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/2005, sia acquisito il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio di cui tutti gli Enti locali lombardi titolari di funzioni paesaggistiche debbono obbligatoriamente dotarsi.
Infine, in relazione al rapporto tra autorizzazione paesaggistica (“ordinaria” o “semplificata”) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), va precisato che, per interventi in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 che prevedano una modifica dello stato dei luoghi non rientrante nei casi di esclusione previsti dall'allegato A del DPR 31/2017, alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico rilasciato dall’Ente preposto alla tutela: tale atto di assenso (autorizzazione paesaggistica) non può essere sostituito dalla SCIA.