Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha introdotto numerose modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001). Fra le novità più importanti spicca la sostituzione in toto dell’articolo 6 riguardante “attività di edilizia libera” e l’introduzione di un nuovo articolo 6-bis riguardante “interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata”.
La novità più importante è che gli interventi previsti dall’articolo 6, che prima erano assoggettati a preventiva comunicazione al Comune, ora possono essere realizzati senza dover comunicare nulla al Comune con la sola eccezione delle opere cosiddette “temporanee” per le quali è necessaria una comunicazione preventiva al Comune. La normativa è opportuna in quanto, trattandosi di attività che, per legge, devono essere rimosse entro un termine massimo di 90 giorni, è dovuta una comunicazione al Comune circa il tipo di attività edilizia da intraprendere e la temporaneità prevista (dal… al…..massimo 90 giorni).
Gli interventi previsti dall’articolo 6 (che possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio) sono i seguenti: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone A (nuclei di antica formazione); e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001».
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 è stato approvato il glossario contenente l'elenco (non esaustivo) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera.
Naturalmente gli interventi predetti devono rispettare le prescrizioni del PGT e di tutte la altre normative aventi incidenza sulla disciplina edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’articolo 6, novellato dal d.lgs. 222/2016, prevede che la Regione disciplinerà con propria legge le modalità di effettuazione dei controlli.