A CHI DA' OSPITALITA' O AFFITTA IMMOBILI A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI
(Comunicazioni obbligatorie previste dalle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 147 come riscritto dall'art. 7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 come modificato dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.)
"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta."
A Nave, l'autorità di locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. Le comunicazioni in questione vengono gestite dal Servizio Polizia Locale.