La tariffa è composta:
a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:
b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27aprile 1999, n. 158;
b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
b) domestiche non residenti: le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili,in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (cd. seconde case) oppure occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, sono soggette alla tariffa, calcolata sulla superficie utile dichiarata associata ad un nucleo di persone come stabilito dalla tabella prevista dal Regolamento TARI all'art. 10.
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.
Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.