TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Informazioni

Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Istituito con natura tributaria con decorrenza 01.01.2013 secondo quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214) in sostituzione della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2) vigente nel nostro comune negli anni 2011 e 2012 è stato abrogrogato dall'art. 1 comma  704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

Pertanto la TARES è stata applicata solamente nell'anno 2013. 

Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l’occupazione o conduzione dell’immobile.

Adempimenti

Obbligo di denuncia

Coloro che occupano o conducano i locali a qualsiasi titolo, entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, sono tenuti a presentare denuncia di occupazione avvalendosi dell’apposita dichiarazione reperibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile direttamente a fondo pagina.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TARES siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso ammontare della TARES o comunque influisca sull’applicazione e riscossione dell’entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

Costi

La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

b) domestiche non residenti: le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (cd. seconde case) oppure occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, sono soggette alla tariffa, calcolata sulla superficie utile dichiarata associata ad un nucleo di persone come stabilito dalla tabella prevista dal Regolamento Comunale TARES all'art. 10. 

La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158. 1.

Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.2 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione.

Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. L’aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.

Tempi

Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo delle componenti tariffa fissa e variabile minima del servizio rifiuti e tariffa servizi indivisibili in due rate scadenti nei mesi di giugno e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Per l’anno 2013 il tributo, relativo alle componenti di tariffa fissa e tariffa variabile minima del servizio rifiuti e tariffa per servizi indivisibili, deve essere pagato in due rate scadenti nei mesi di settembre e dicembre.

Note

 

Settore di riferimento

Tributi

Sede

Piazza Giuseppe Garibaldi 10 25049 Iseo

Personale addetto

Nome e Cognome Qualifica Email Telefono Fax
         

 

 

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

14/05/2014

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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