Medie strutture di vendita

Per "media struttura di vendita" si intende il locale avente una superficie di vendita compresa tra 151 metri quadri e 1500 metri quadri.
Per "grande struttura di vendita" si intende il locale avente una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadri.
Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene e deve essere previsto nel piano di urbanistica commerciale.

Cosa occorre:
Per poter aprire una media struttura di vendita, occorre presentare apposita richiesta in competente bollo utilizzando esclusivamente il modello COM2".
Il modello COM 2 è il modello di comunicazione, predisposto dal Ministero del Commercio, per le medie strutture di vendita per comunicazione di: Apertura nuovo esercizio – Apertura nuovo esercizio mediante concentrazione di esercizi esistenti – Subingresso in esercizio già in attività – Trasferimento di sede dell’esercizio commerciale – Ampliamento della superficie  di vendita- Riduzione della superficie  di vendita – Variazione del settore merceologico –Cessazione dell’attività di una media struttura vendita.
Inoltre per poter aprire una media struttura di vendita, occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva (S.C.I.A.).
La S.C.I.A. è in sostanza un’ autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve obbligatoriamente essere redatta sulla nuova modulistica unificata predisposta dalla Regione Lombardia, valida in tutto il territorio regionale, ora costituita da:
-Modello A (da utilizzare nei casi di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’ attività);
-Modello B (da utilizzare nei casi di sub ingresso, cambio di denominazione/ragione sociale senza modifiche strutturali dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività)

 

REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Non possono esercitare l'attività commerciale:

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti dalle leggi speciali;
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell'attività permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata ovvero dal passaggio in giudicato di estinzione, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante , da altra persona preposta all'attività e dai soggetti indicati dall'art. 2, c.3, del DPR 252/98. 

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
  • essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti.

 

 

 

Adempimenti

ORDINANZA n. 1520   

Disciplina degli orari per gli esercenti l’attività di vendita al dettaglio in sede fissaIL SINDACO

              VISTA la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22, Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 novembre 2007, n. 30;

              VISTO l’art. 5 bis della citata L.R. 22/2000 il quale stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni regionali e dei criteri adottati dai comuni;

             CONSIDERATO che il comune di Iseo rientra in ambito territoriale a forte attrattività, quale comune rivierasco dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del territorio”, essendo interessato da un considerevole flusso turistico che si sviluppa in tutto l’arco dell’anno e in tutto il territorio comunale, dovuto anche all’intensa attività di intrattenimento e di promozione turistica oltre alla presenza di servizi pubblici di trasporto di navigazione, ferroviaria e stradale, di linea e turistica, per il trasporto di persone e di cose;

              RITENUTO di corrispondere alle esigenze dell’economia turistica locale e mantenere qualificata l’offerta a fronte di richiesta di servizi efficiente;

              STIMATO altresì che il flusso turistico si manifesta ad ogni fine settimana e mantiene livelli ragguardevoli anche in occasione delle festività solenni;

              RAVVISATA la necessità di stabilire, estendere o derogare i limiti prescritti dalla disciplina regionale in conformità alle disposizioni indicate nella stessa;

              DATO ATTO che in ordine al provvedimento di regolamentazione degli orari sono stati acquisiti i pareri prescritti;

              VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”, il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;

DISPONE

In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 28 novembre 2007, n. 30:

  1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, domenicali e festivi (compresi il 1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre) dalle ore cinque alle ore ventiquattro;
  2. Nel rispetto della fascia oraria di cui al punto 1, l’esercente  può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere;
  3. E’ consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive. 

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartello o altro idoneo mezzo di informazione.

La mancata osservanza di quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di orari delle attività di commercio al dettaglio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 giugno 2008

                                                                                                                                       IL SINDACO

                                                                                  

Note

NORME NAZIONALI

 

  • D.Lgs. 31/03/98, n. 114, Riforma della disciplina relativa la settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Livello di informatizzazione

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

Informativo. Disponibili on-line solo le informazioni necessarie per avviare la procedura che porta all'erogazione del servizio

Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

08/07/2011

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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