Licenza - agibilità per locali di pubblico spettacolo

Il Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di locali (di nuova realizzazione ed a quelli esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lett. a) della legge 5 agosto 1978, n. 457) adibiti a:

a) teatri

b) cinematografi

c) auditori e sale convegno

d) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone

e) sale da ballo e discoteche

f) teatri tenda

g) circhi

h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

i) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in determinati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico

Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali multiso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di ttrattenimento con capienza non superiore a 100 persone si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al decreto medesimo.

L'art. 80 del T.U.L.P.S. cita: L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

L'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, introducendo, tra l'altro, per l'applicaione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo allo scopo di esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti e verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, ecc.

L'art. 4 stabilisce inoltre che per i locali e gli impianti con capienza complessiva o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Per ottenere l'agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. occorre acquisire il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (per locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 persone è competente la Commissione Provinciale con sede presso la Prefettura).

Per la richiesta della licenza di agibilità dei locali devono essere seguite le procedure stabilite dal Regolamento interno in forma associata della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con sede presso la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Adempimenti

Normativa di riferimento:

- Art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773

- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635

- D.M. 19/8/1996

- D.M. 18/3/1996

- Art. 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311

Costi

Le spese di funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono determinate con delibera del Consiglio Direttivo della Comunità Montana del Sebino Bresciano e variano secondo il numero di componenti e i diritti stabiliti dagli Enti che partecipano al procedimento amministrativo. 

Livello di informatizzazione

Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio

Livello di informatizzazione futura

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Tempi di attivazione del servizio online

Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.

Data di aggiornamento scheda

05/08/2011

Risultati delle indagini di customer satisfaction

Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Mettiamoci la faccia

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