Sono considerate "agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari" quelle imprese che professionalmente si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Le agenzie di affari si distinguono in tre tipologie:
A) Agenzia d'affari per la quale deve essere fatta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune
- Agenzia per l'allestimento ed organizzazione di spettacoli
- Agenzia per le informazioni commerciali
- Agenzia per l'organizzazione di congressi, riunioni, feste
- Agenzia per la gestione di abbonamenti a giornali e riviste
- Agenzia per l'organizzazione di mostre ed esposizione di prodotti, mercati e vendite televisive
- Agenzia per il collocamento di complessi musicali
- Agenzia per la prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Agenzia per l'organizzazione di servizi per la comunità
- Agenzia per la compravendita e/o esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato
- Agenzia di spedizioni
- Agenzia per il disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
- Agenzia per il disbrigo di pratiche infortunistiche ed assicurative
- Agenzia per la gestione di attività pubblicitaria
- Agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- L'apertura di agenzia d' affari è regolata dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezz
B) Agenzia d'affari per la quale deve essere fatta richiesta di autorizzazione alla Questura
- Agenzia di recupero crediti
- Agenzia di pubblici incanti
- Agenzia matrimoniale
- Agenzia di pubbliche relazioni
Il modulo di inizio attività è scaricabile dal sito della Polizia di Stato
C) Agenzia d'affari per la quale esiste una specifica regolamentazione
- Agenzia di affari in mediazione (CCIAA)
- Agenzia o rappresentanza di commercio (CCIAA)
- Agenzia di assicurazioni (RUI-ISVAP)
- Agenzia di cambio (Ministero del tesoro)
- Agenzia di prodotti finanziari (CONSOB e CCIAA MI)
- Agenzia di viaggi (Provincia)
- Agenzia doganale (Agenzia delle dogane)
- Agenzia scommesse ippiche (Ministero delle Finanze)
- Agenzia scommesse sulle competizioni sportive (CONI)
- Agenzia di disbrigi pratiche automobilistiche (Provincia)
Gli esercenti le pubbliche agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari ed esporre nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione
I registri devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività va presentata, prima dell’inizio dell’attività, al COMUNE. Tale copia sostituisce ad ogni effetto di legge l’autorizzazione.
Su tale dichiarazione l'interessato dovrà riportare le proprie generalità, il proprio codice fiscale, il tipo di agenzia che intende aprire e la natura degli affari che si intende svolgere, l’iscrizione alla Camera di Commercio, l'ubicazione del locale oggetto dell'attività, le generalità dell'eventuale rappresentante.
Dovrà, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti morali, la disponibilità del locale, che il locale è funzionale per l'attività da intraprendere e risponde alla normativa vigente, il possesso della tabella delle operazioni con le tariffe delle relative mercedi, il possesso del Registro giornaliero delle operazioni (che porrà in uso dopo la vidimazione da parte del Comune), di essere a conoscenza della normativa disciplinante la materia.
Alla domanda vanno allegati:
SANZIONI
Responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione verificherà d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporrà, se è il caso, con provvedimento motivato da notificare al dichiarante entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall’Amministrazione stessa.
VALIDITA'
Permanente
NORME NAZIONALI
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
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Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.