CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA:
Il diritto di presa visione ed estrazione di copia di documenti amministrativi può essere esercitato tramite il modulo allegato da parte di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La domanda può essere presentata dal soggetto direttamente interessato o da un suo delegato: la delega dcorredata di copia fotostatica del documento di identità del delegante deve essere allegata alla richiesta.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta può essere:
- consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente
- consegnata personalmente all'ufficio Protocollo
- inviata attraverso il servizio postale o via fax, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
- inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo:
In caso il richiedente voglia ricevere comunicazioni da parte dell'ente via PEC dovrà allegare esplicita dichiarazione dell'indirizzo PEC a ciò dedicato.
Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.
Ricevuta la richiesta, l’URP provvede a trasmettere la stessa all’Ufficio detentore degli atti richiesti ed a verificare che tale Ufficio risponda all’interessato nei termini assegnati.
Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" dispone che qualora l'Ente individui soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi i quali possono presentare motivata opposizione sull'accoglimento dell'istanza di rilascio dei documenti.
Il responsabile della pratica comunica l'esito di accoglimento della richiesta con indicazione delle modalità e tempi di accesso, o il diniego motivato all'accesso.
Ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 8 agosto 1990, n. 241, sono rilasciati i documenti con esclusione degli atti esclusi dall'art. 24 della medesima ovvero con omissione di dati sensibili non consentiti.
Sono a carico del richiedente i costi di estrazione delle copie degli atti.
Dalla data di comunicazione di accoglimento dell'istanza il ritiro di copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni.
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
1. Legge 241/90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
2. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento per la disciplina di Accesso ai Documenti Amministrativi
3. D.Lgs. 82/2005 e s.m. - Codice Amministrazione Digitale
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Download modulistica. Disponibili on-line da scaricare i moduli necessari ad avviare la procedura che porta allerogazione del servizio
Non appena possibile, in base alle disponibilità di bilancio, alle limitazioni imposte dalla spending review e a quelle necessarie per rispettare il patto di stabilità, verrà quantificato il tempo necessario per l'attivazione del servizio on line del presente procedimento.
Dal giugno 2010 la Provincia sta monitorando il grado di soddisfazione manifestato dagli utenti circa i servizi offerti, al fine di migliorare gli stessi. I dati riferiti agli ultimi 12 mesi sono consultabili cliccando sul link "consulta le statistiche degli ultimi 12 mesi" all'interno del box che si trova in fondo a questa pagina dedicato all’iniziativa "Mettiamoci la faccia" promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.